Associazione UCI Territoriale Settevene 207

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25/01/2025

Cartelle, occhio alla rata fantasma
Cosa fare se non si pagano in tempo le cartelle. Tra interessi e mora si compone una mensilità aggiuntiva che può far decadere dalle dilazioni
di Ezio Stellato e Daniele D’Ambrosio24/01/2025
Cartelle, la rata “fantasma” fa perdere il beneficio della dilazione. Il rispetto delle scadenze del piano di dilazione concesso dall’Agente delle Entrate riscossione è fondamentale. Quando una rata non viene pagata entro la data stabilita, non è possibile saldare il debito semplicemente “quando si vuole”. Il ritardo comporta l’applicazione degli interessi di mora, che si accumulano fino al momento del pagamento. Questi interessi sono calcolati in base al tasso legale vigente e aumentano l’importo complessivo dovuto.
Se il ritardo nel pagamento delle rate diventa sistematico, si verifica un fenomeno particolarmente problematico: la creazione di una “rata fantasma”. Questa rata, generata dall’accumulo di interessi di mora non saldati in tempo, rappresenta un debito aggiuntivo. Anche se tutte le rate del piano principale sono apparentemente pagate, il mancato pagamento della rata fantasma determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione.
La norma sulle rate
L’articolo 19 del DPR 602/73 come innovato dalla attuazione della riforma fiscale (dlgs 110/2024) disciplina la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo, offrendo ai contribuenti in difficoltà economica un’alternativa al pagamento immediato e integrale delle cartelle esattoriali. Questa norma rappresenta uno strumento fondamentale per evitare procedure esecutive, come pignoramenti o ipoteche, e garantisce un equilibrio tra le esigenze del contribuente e quelle dell’erario. Tuttavia, è importante conoscere nel dettaglio le regole per evitare errori che potrebbero comportare la decadenza dal beneficio di rateazione. La decadenza dal beneficio della rateazione si attiva se non vengono pagate otto rate, anche non consecutive. Superata questa concessione, il contribuente dovrà tenere bene a mente che se inizierà a pagare il piano dopo otto rate quindi, dopo otto mesi , dovrà calcolare o farsi calcolare presso uno sportello della Agenzia delle Entrate Riscossione , l’attualizzazione della rata alla data di pagamento. Trascorse le otto rate non pagate anche non consecutive, interviene la decadenza e l’AdeR provvederà ad abbattere il piano di dilazione con il flusso di revoca definitivo.
Questo concetto deve essere ben chiarito in quanto, capita spesso che, alcune aziende si trovano a pagare rate in ritardo anche in costanza di decadenza , pagare nove o dieci rate arretrate anche considerando gli interessi di mora maturati non sana la condizione di decadenza , l’AdeR provvederà, comunque anche in costanza di quietanza , a revocare i piani di dilazione .
Con la decadenza, l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione, e l’Agente della Riscossione può avviare procedure esecutive per il recupero delle somme dovute, inclusi pignoramenti su conti correnti, stipendi o beni immobili.
Cosa fare per evitare la decadenza
Per non trovarsi in questa situazione di decadenza è essenziale: Calcolare con precisione gli interessi di mora in caso di ritardi; pagare le rate entro la scadenza indicata; monitorare eventuali rate residue o “fantasma” tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; chiedere tempestivamente la proroga del piano in caso di difficoltà.
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10/01/2025

Collegato Lavoro: no alla CIG in caso di attività lavorativa
Il Collegato Lavoro introduce una diversa disciplina della sospensione della CIG, prevendendo la totale esclusione della fruizione di cassa integrazione nel caso in cui sussista un’attività di lavoro, subordinato o autonomo, a prescindere dalla durata della stessa e per le effettive giornate lavorate.
di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners
Con un periodo di gestazione ultra annuale il DDL lavoro, oggi Collegato Lavoro, approvato in data 11 dicembre 2024 e divenuto finalmente legge 203/2024 con pubblicazione in GU in data 28 dicembre 2024.
Nell'attesa della sua piena entrata in vigore, rimessa al 12 gennaio 2025, tra le diverse novità normative rileviamo la modifica dell'art 8 della d.lgs n°148/2015 (ovvero la norma “madre” in tema di ammortizzatori sociali) e nello specifico la “sospensione della prestazione di cassa integrazione”.
Vediamo di cosa si tratta.
Il testo previgente
Prima dell'ingresso del collegato lavoro la disciplina inerente la compatibilità tra lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma durante una cassa integrazione (ovvero riferita ad un lavoratore cassaintegrato) era disciplinata dal già citato articolo 8 d.lgs 148/2015 (già oggetto di modifiche nel 2022 come vedremo) che recitava:
“Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma”.
Come si potrà notare, si voleva consegnare un certo riguardo ad un orizzonte temporale contrattuale per un periodo pari o superiore a sei mesi laddove, in tale ipotesi, il “trattamento” era “sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.
Attenzione: il predetto art 8 del d.lgs 148/2015 era già stato oggetto di modifiche a cura del comma 197 art 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n°234/2021).
Come infatti ricorda anche l'INPS, a mezzo di propria circolare n°18 del 01 febbraio 2022 la fu legge di stabilità “interviene sulla disciplina relativa alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa”.
Ribadito anche dal Ministero del Lavoro con circolare n°1/2022, il legislatore del 2021 era intervenuto su più fronti:
• In primo luogo, il citato comma 197 modificava la rubrica dell'articolo 8 del d.lgs n. 148/2015 che, dal 1° gennaio 2022, non era più denominata “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma è sostituita da “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”.
• In secondo luogo, l'INPS riportava la novella normativa del tempo “oltre a disporre l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 8 del D.lgs n. 148/2015, sostituisce integralmente il comma 2 del medesimo articolo” introduceva questa linea di demarcazione:
1. se il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, svolgeva durante il periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, lo stesso non aveva titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
2. Diversamente, se il medesimo lavoratore svolgeva attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale restava sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Fruizione della CIG
La differenza sostanziale, instaurata con collegato lavoro, consiste quindi nella totale esclusione della fruizione di cassa integrazione nel caso in cui sussista una attività di lavoro, subordinato o di lavoro autonomo, a prescindere dalla durata della stessa e per le effettive giornate lavorate.
Infatti, con decorrenza dal 12 gennaio 2025, è previsto che “Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Con il secondo comma dell'art. 6, “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma”.
Rimane quindi invariato l'obbligo, da parte del lavoratore, di preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS di competenza lo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata che in forma autonoma, nel caso in cui si fruisca dell'ammortizzatore sociale. La mancanza di tale comunicazione reca come conseguenza la decadenza del diritto al trattamento di integrazione salariale.
Infine, si conferma la validità delle comunicazioni, a carico dai datori di lavoro, per adempiere al suddetto obbligo di comunicazione.
C'è però un tema che va affrontato al di là di cosa dispone la norma. Per quale motivo si è voluto modificare di nuovo (si ribadisce, come già avvenuto nel 2022) tale disposto? Quale sono le reali ragioni?
Chi scrive azzarda una ipotesi. Forse, dico forse, perché le previsioni del 2025 non sono rosee ma potrebbe esserci un aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali legati a diversi fattori economici e politici?
Fonte Quotidiano più

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