12/07/2021
✔Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
✔Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere.
✔Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
✔Il tirocinio può essere sospeso a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per l’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.
✔Vediamo, da vicino, come si attiva e struttura lo strumento del tirocinio. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.
✔Esistono diverse tipologie di tirocini: analizziamole.
I tirocini extracurriculari di cui si occupano le Linee-guida del maggio 2017 possono essere attivati per:
📌 soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015
📌 lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lavoratori a rischio di disoccupazione
📌soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione
📌soggetti disabili e svantaggiati (tra cui i richiedenti protezione internazionale, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e le vittime di violenza e di grave sfruttamento).
✔La durata massima del tirocinio è fissata in dodici mesi, considerando anche eventuali proroghe. Solamente per i tirocinanti disabile tale limite può essere di ventiquattro mesi.
✔Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni.
✔La sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.
✔I tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, ed i soggetti ospitanti.
✔Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante.
✔Sono comunque previste delle quote di contingentamento - dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti - pari a:
📌un tirocinante per soggetti ospitanti da 0 a 5 dipendenti
📌due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti
📌10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.
✔Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
📞091.7476154
📧 [email protected]
💻 www.asifop.it