22/09/2026
❗️Si ricorda che chi svolge un lavoro autonomo occasionale senza partita IVA deve documentare il pagamento mediante una ricevuta per prestazione occasionale. Per il committente, tale documento vale come quietanza; per il prestatore, invece, costituisce la prova del compenso incassato.
Gli errori più frequenti riguardano la ritenuta d’acconto, il rimborso spese e la soglia oltre la quale il committente deve versare i contributi alla Gestione separata. Inoltre, con l’introduzione dei nuovi testi unici fiscali, cambia anche il riferimento normativo da riportare in calce alla ricevuta.
Si tenga, dunque, presente quanto segue:
- Il committente che opera in qualità di sostituto d’imposta trattiene il 20% del compenso a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Ciò avviene soltanto quando il committente è un sostituto d’imposta, come un’impresa, un professionista o un ente. La ritenuta viene effettuata all’atto del pagamento, versata mediante modello F24 entro il 16 del mese successivo e certificata nella Certificazione Unica.
- Il prestatore scomputa la ritenuta dall’IRPEF dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, nella quale il compenso viene sommato agli altri redditi percepiti.
- Quando il committente è un privato che non agisce in qualità di impresa o professionista, la ricevuta non espone alcuna ritenuta e il prestatore dichiara l’intero compenso.
- Non deve essere applicata alcuna ritenuta nemmeno quando il committente ha la residenza o la sede fuori dall’Italia e non opera in qualità di sostituto d’imposta.
- La ricevuta è soggetta all’imposta di bollo di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. Tale disciplina è confluita, dal 1° gennaio 2026, nel Testo unico dei tributi indiretti, di cui al D.Lgs. n. 123/2025.
- Al superamento di 5.000 euro di reddito annuo derivante da prestazioni occasionali, scattano i contributi alla Gestione separata, calcolati esclusivamente sulla parte eccedente tale soglia. Per chi non è pensionato e non è assicurato presso altre forme previdenziali, l’aliquota è pari al 33,72%, secondo la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. I contributi sono a carico del committente per due terzi.
- Il rimborso spese è escluso dalla ritenuta soltanto quando rappresenta l’unico importo corrisposto e riguarda spese strettamente necessarie, secondo quanto indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11 luglio 2013.
In calce alla ricevuta, il prestatore dovrà riportare la dicitura «operazione fuori campo IVA per mancanza del requisito dell’abitualità», ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, nonché una dichiarazione relativa alla soglia contributiva. Quest’ultima deve indicare al committente se ricorrono le condizioni per trattenere e versare i contributi previdenziali.
A partire dal 1° gennaio 2027, i riferimenti al D.P.R. n. 917/1986 e al D.P.R. n. 633/1972 saranno sostituiti dai nuovi Testi unici delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. n. 117/2026, e dell’IVA, di cui al D.Lgs. n. 10/2026. Di conseguenza, anche la dicitura riportata sulla ricevuta dovrà essere aggiornata con il corrispondente riferimento normativo.