31/10/2026
Hai comprato gasolio per la tua azienda agricola: una parte della spesa può tornare indietro?
C'è un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese agricole: il 20% della spesa per gasolio e benzina sostenuta dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, al netto dell'Iva e fino a 45 centesimi al litro (art. 6 del DL 193/2026). Il fondo è di 60 milioni di euro: se le richieste lo superano, il contributo viene ridotto in proporzione per tutti. Il tetto è di 50.000 euro per impresa e si somma agli altri aiuti dello stesso Quadro temporaneo UE per la crisi in Medio Oriente. Il contributo non concorre a formare reddito né base Irap.
Valgono le spese per i mezzi dell'attività agricola (trattori, macchine agricole, motopompe, gruppi elettrogeni, riscaldamento delle serre orticole); sono escluse le autovetture e il trasporto commerciale non agricolo. Possono chiederlo le imprese agricole "in attività": iscritte come impresa agricola attiva al Registro Imprese, oppure alla previdenza agricola Inps, oppure con partita Iva agricola (Ateco 01) e dichiarazione Iva. La delibera AGEA prevede regole particolari, ad esempio, per zone montane o svantaggiate e per chi ha appena avviato l'attività.
La domanda è una sola e va presentata dal 28 ottobre al 20 novembre 2026 sul portale SIAN, anche tramite un CAA con delega, indicando le fatture elettroniche. Le fatture emesse dopo il 15 ottobre valgono se il carburante è stato consegnato entro quella data (serve il documento di trasporto). AGEA paga con accredito sul conto collegato al fascicolo aziendale; i tempi di controllo e pagamento seguono le indicazioni dell'AGEA e vanno verificati sul suo sito.
Restano fuori le imprese con ordini di recupero UE pendenti e quelle già in difficoltà al 28 febbraio 2026 (salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese). I testi non dicono se rientri il carburante agevolato: da verificare con il tuo CAA. Il contributo è un aiuto di Stato (regime SA.123714) e si cumula con altri aiuti nei limiti previsti.
Fonti: DL 23 ottobre 2026 n. 193, art. 6; Delibera del Direttore AGEA n. 57 del 27 ottobre 2026; AGEA, Istruzioni Operative n. 91/2026.
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