22/11/2024
Società di persone e s.r.l. trasparenti alla prova degli atti di fine d’anno
Le società di persone e le società a responsabilità limitata trasparenti possono stipulare atti privati autenticati entro il 31 dicembre 2024 per avere efficacia retroattiva per gli anni 2024/2025. Questi atti possono riguardare la cessione di quote, con o senza modifica della compagine sociale, e la previsione di una diversa percentuale di partecipazione agli utili rispetto alla partecipazione al capitale sociale. La variazione della compagine sociale può anche comportare la cessazione del concordato preventivo biennale.
Ma andiamo con ordine.
Atti stipulati dalle società di persone - Gli effetti fiscali della stipula di atti relativi a società di persone e Srl trasparenti entro il 31.12.2024 dipendono dalla natura dell'atto.
Trasferimento di quote sociali con variazione della compagine sociale - Se l'atto comporta una variazione della compagine sociale, ossia l'ingresso di nuovi soci o l'uscita di vecchi soci, gli effetti fiscali si producono già dal periodo d'imposta di stipula dell'atto. Quindi, un atto stipulato entro il 31.12.2024 avrà effetto già nel 2024 (modello dei redditi 2025).
Trasferimento di quote sociali senza variazione della compagine sociale - Se l'atto comporta una variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti, senza modifica della compagine sociale, gli effetti fiscali si producono dal periodo d'imposta successivo a quello di stipula dell'atto. Quindi, per ottenere gli effetti fiscali dal 2025 (modello redditi 2026), l'atto va stipulato entro il 31.12.2024.
Modifica della quota di partecipazione agli utili - Anche la modifica della quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale ha effetto dal periodo d'imposta successivo.
S.r.l. trasparenti - Le stesse regole sopra illustrate si applicano anche alle S.r.l. trasparenti (art. 116, TUIR). Quindi, anche in questo caso, la cessione di quote che comporta un mutamento della compagine sociale avrà effetto fiscale dal 2024, mentre la cessione che non comporta tale mutamento avrà effetto dal 2025.
Modifiche alla compagine sociale e concordato preventivo biennale - L'art. 11, comma 1, lett. b-quater, D.Lgs. n. 13/2024 prevede l'esclusione dal regime del Consolidato Nazionale (CPB) nel caso in cui la società sia interessata da modifiche della compagine sociale nel primo anno a cui si riferisce la proposta.
Tuttavia, un emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", prevede che tali effetti si producano solo se la modifica comporta un aumento del numero di soci.
Pertanto, se l'emendamento verrà approvato definitivamente:
la modifica che determina un incremento del numero dei soci costituirà causa di esclusione/cessazione dal CPB;
la modifica che non determina un incremento del numero di soci (uscita di un socio, variazione della quota di partecipazione tra i soci) non farà venir meno l'efficacia dell'adesione al CPB.
Autore: Cinzia De Stefanis
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.