Kanzlei Studio Ksan GmbH Stp

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Wirtschaftspruefer u. Steuerberater, Chartered Accountant, Tax & Business Consultant

22/11/2024

Società di persone e s.r.l. trasparenti alla prova degli atti di fine d’anno

Le società di persone e le società a responsabilità limitata trasparenti possono stipulare atti privati autenticati entro il 31 dicembre 2024 per avere efficacia retroattiva per gli anni 2024/2025. Questi atti possono riguardare la cessione di quote, con o senza modifica della compagine sociale, e la previsione di una diversa percentuale di partecipazione agli utili rispetto alla partecipazione al capitale sociale. La variazione della compagine sociale può anche comportare la cessazione del concordato preventivo biennale.

Ma andiamo con ordine.

Atti stipulati dalle società di persone - Gli effetti fiscali della stipula di atti relativi a società di persone e Srl trasparenti entro il 31.12.2024 dipendono dalla natura dell'atto.

Trasferimento di quote sociali con variazione della compagine sociale - Se l'atto comporta una variazione della compagine sociale, ossia l'ingresso di nuovi soci o l'uscita di vecchi soci, gli effetti fiscali si producono già dal periodo d'imposta di stipula dell'atto. Quindi, un atto stipulato entro il 31.12.2024 avrà effetto già nel 2024 (modello dei redditi 2025).

Trasferimento di quote sociali senza variazione della compagine sociale - Se l'atto comporta una variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti, senza modifica della compagine sociale, gli effetti fiscali si producono dal periodo d'imposta successivo a quello di stipula dell'atto. Quindi, per ottenere gli effetti fiscali dal 2025 (modello redditi 2026), l'atto va stipulato entro il 31.12.2024.

Modifica della quota di partecipazione agli utili - Anche la modifica della quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale ha effetto dal periodo d'imposta successivo.

S.r.l. trasparenti - Le stesse regole sopra illustrate si applicano anche alle S.r.l. trasparenti (art. 116, TUIR). Quindi, anche in questo caso, la cessione di quote che comporta un mutamento della compagine sociale avrà effetto fiscale dal 2024, mentre la cessione che non comporta tale mutamento avrà effetto dal 2025.

Modifiche alla compagine sociale e concordato preventivo biennale - L'art. 11, comma 1, lett. b-quater, D.Lgs. n. 13/2024 prevede l'esclusione dal regime del Consolidato Nazionale (CPB) nel caso in cui la società sia interessata da modifiche della compagine sociale nel primo anno a cui si riferisce la proposta.

Tuttavia, un emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2025", prevede che tali effetti si producano solo se la modifica comporta un aumento del numero di soci.

Pertanto, se l'emendamento verrà approvato definitivamente:
la modifica che determina un incremento del numero dei soci costituirà causa di esclusione/cessazione dal CPB;
la modifica che non determina un incremento del numero di soci (uscita di un socio, variazione della quota di partecipazione tra i soci) non farà venir meno l'efficacia dell'adesione al CPB.

Autore: Cinzia De Stefanis

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

22/11/2024

STP ancora escluse dal CPB e dal regime del ravvedimento

Autore: Giovanni Riccio

Con l’articolo 1 del D.L. 167/2024, in vigore dallo scorso 14 novembre, è stata concessa la proroga per l’accesso al CPB, a cui si potrà aderire entro il prossimo 12 dicembre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa. Va precisato che costituisce presupposto per beneficiare del maggior termine di adesione l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

La norma richiamata precisa che, ai fini del regime del ravvedimento, l’adesione postuma al concordato preventivo biennale si intende perfezionata entro il citato termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel percorso di conversione del D.L. 155/2024 sono stati introdotti alcuni emendamenti che modificano, ancora una volta, le regole del concordato preventivo biennale e del regime del ravvedimento ad esso collegato (v. “Le modifiche al concordato preventivo e al regime del ravvedimento”).

Nonostante gli ulteriori interventi sull’istituto in parola, il Legislatore non ha inteso procedere in favore delle STP che, ad eccezione di rari casi, restano escluse dal concordato preventivo biennale e, di conseguenza, dal regime del ravvedimento.

Considerato che sono soggetti al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli ISA nel 2023, la presenza di una causa di esclusione in detto periodo di imposta ne preclude l’accesso.

Le STP che producono reddito di impresa incappano nella causa di esclusione da ISA caratterizzata dal codice 6, che sussiste nel caso in cui si concretizzi la classificazione di una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la faq n. 2 del 17 ottobre 2024. In tale occasione, l’Erario ha precisato che l’articolo 10 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che, come innanzi rilevato, possono accedere al concordato preventivo biennale “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.

La norma appena richiamata subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA. L’Agenzia, pertanto, ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.

Con detta faq si rammenta che taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia.

Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo. In tali casi, quindi, qualora la STP produca reddito di impresa, se ne determina l’esclusione dal concordato.

Alla preclusione dell’accesso al CPB consegue per tali STP l’impossibilità di fruire del regime del ravvedimento per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

28/10/2024

𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐅.𝐀.𝐐. 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐬𝐮𝐥 “𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨”

𝑁𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑖𝑢𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟, 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒, 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒 𝑑𝑖 “𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑣𝑣𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜”.
..continua a leggere nell'𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners: https://www.deottolovecchio.it/centro_studi/faq-studiodlp-concordato-preventivo/

19/09/2024

Oggi l’inaugurazione. Non un semplice, nuovo edificio ma una rivoluzione urbanistica. Rete Economia: «Si formeranno giovani tecnici già connessi col nostro tessuto produttivo»

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Appiano

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Martedì 08:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 17:00
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