27/01/2026
BONUS EDILIZI: La rilevanza reddituale dei differenziali da acquisto nel lavoro autonomo.
Con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’impatto della riforma 2024 del reddito di lavoro autonomo sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (come il Superbonus 110%) acquistati da Professionisti e Studi Associati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 .
Fino al 2023, l’acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti a un prezzo inferiore al valore nominale generava un differenziale positivo che, secondo l’interpretazione prevalente (confermata dalla risposta n. 472/2023), non costituiva reddito imponibile.
Tale provento, infatti, era considerato estraneo all’attività professionale in senso stretto.
Lo scenario è mutato radicalmente con l’entrata in vigore del D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (attuativo della delega fiscale), che ha riscritto l’art. 54 del TUIR introducendo il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo.
In base a questo nuovo principio, analogo a quello già vigente per il lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”.
Alla luce del nuovo impianto “onnicomprensivo”, tale differenziale integra un provento straordinario collegato all’attività professionale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i crediti acquistati a partire dal 1° gennaio 2024, l’operazione assume piena rilevanza fiscale sia ai fini IRPEF che IRAP.
L’Agenzia applica il principio di cassa, tipico del reddito di lavoro autonomo, ma con una scissione temporale tra costo e ricavo:
• il costo d’acquisto: la spesa sostenuta per l’acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo pagamento (es. anno 2024 o 2025);
• il valore nominale: il valore nominale del credito concorre a formare il reddito imponibile nel momento in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte.
In pratica, se uno Studio Associato acquista un credito nel 2024 e lo utilizza in compensazione in quote annuali dal 2025 al 2028, dedurrà il costo interamente nel 2024, mentre tasserà le quote di valore nominale man mano che le utilizza negli anni successivi.
Poiché per le associazioni professionali la base imponibile IRAP è determinata sostanzialmente con le stesse regole delle imposte sui redditi (salvo alcune eccezioni come gli interessi passivi), anche il differenziale positivo diventa rilevante ai fini IRAP a decorrere dal 2024.
CREDITI ACQUISTATI PRIMA DEL 2024
Uno dei punti più delicati del quesito posto dall’istante riguardava i crediti acquistati prima dell’entrata in vigore della riforma (es. 2022-2023) ma utilizzati in compensazione dopo il 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato un approccio garantista, privilegiando il principio di simmetria fiscale.
Per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, di conseguenza, continua ad applicarsi il vecchio regime, il differenziale positivo non assume rilevanza reddituale e l’utilizzo in compensazione di tali crediti, anche se effettuato successivamente, non genera materia imponibile, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Questa interpretazione scongiura il rischio di una tassazione retroattiva delle operazioni realizzate in vigenza di una diversa normativa, dove il “profitto” (risparmio d’imposta) era considerato fiscalmente irrilevante.