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Dott. Tommaso Lillo Commercialista-Revisore dei Conti Commercialista, Revisore Legale dei Conti, CTU Tribunale di Bari

COMMERCIALISTA, LA VERIFICA FISCALE PUÒ' AVERE UN COMPENSO EXTRA Per la Cassazione il forfait annuale non copre automati...
12/07/2026

COMMERCIALISTA, LA VERIFICA FISCALE PUÒ' AVERE UN COMPENSO EXTRA

Per la Cassazione il forfait annuale non copre automaticamente l’assistenza tributaria straordinaria, ma il giudice deve motivare l’importo richiesto dal professionista

L’assistenza prestata dal commercialista in occasione di una verifica fiscale non è automaticamente compresa nel compenso annuo previsto da un contratto di consulenza “globale”. Se l’attività svolta presenta carattere specifico e straordinario, può giustificare un compenso ulteriore rispetto al forfait concordato. Resta però fermo un punto decisivo: il giudice non può riconoscere l’intera parcella senza verificare e motivare la congruità dell’importo, quando il cliente ne abbia contestato natura, durata, valore e utilità.

È questo il chiarimento che emerge dall’ordinanza n. 22908 dell’8 luglio 2026, con cui la Seconda sezione civile della Cassazione è tornata sul rapporto tra contratto d’opera professionale, compensi del commercialista e interpretazione dell’incarico conferito al professionista.

Il caso

La vicenda nasce dall’opposizione proposta da una società contro un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza, con il quale era stato richiesto il pagamento di euro 80.562,65 in favore di un commercialista. La somma riguardava l’assistenza prestata dal professionista durante una verifica fiscale.

La società aveva contestato la pretesa, sostenendo che tra le parti esistesse già un contratto di consulenza “globale”, con compenso annuo di euro 9.226, e che l’attività svolta in occasione della verifica tributaria rientrasse in quell’accordo. Il Tribunale aveva accolto in larga parte questa impostazione, ritenendo compresa nel compenso annuale l’attività di consulenza, salvo riconoscere euro 1.500 per la specifica attività svolta dal professionista quale delegato della società durante le operazioni di verifica.

La Corte d’appello di Catanzaro, invece, aveva ribaltato la decisione, accogliendo il gravame del commercialista e condannando la società al pagamento dell’intera somma oggetto del decreto ingiuntivo. Da qui il ricorso in Cassazione.

La verifica fiscale non è sempre consulenza ordinaria

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda l’inquadramento dell’attività svolta dal professionista. Secondo la Cassazione, la Corte d’appello ha potuto ritenere, senza incorrere in un vizio sindacabile in sede di legittimità, che l’assistenza prestata durante una verifica della Guardia di finanza non fosse riconducibile alla consulenza aziendale continuativa e generica.

Il punto è delicato. Non basta che tra cliente e commercialista esista un rapporto stabile o un compenso annuo per concludere che qualsiasi attività successiva sia assorbita nel forfait. Occorre guardare al contenuto concreto dell’incarico, alla natura dell’attività svolta e alla sua prevedibilità rispetto all’accordo originario.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva valorizzato il carattere straordinario e specifico dell’intervento professionale, collegato a una verifica fiscale e alla predisposizione delle difese più opportune. Per questo aveva ricondotto l’attività all’art. 46, comma 3, del D.M. n. 169/2010, relativo all’assistenza e consulenza tributaria su problemi specifici, e non all’art. 55 dello stesso decreto, riferito alla consulenza generica e continuativa.

Su questo profilo la Cassazione non interviene in senso demolitorio. Richiamando il principio secondo cui l’interpretazione del contratto spetta al giudice di merito, la Corte ricorda che, quando una clausola può essere letta in più modi plausibili, non è consentito sostituire in Cassazione una diversa interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata. Il riferimento è ai canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1365 e 1366 c.c., ma anche al limite proprio del giudizio di legittimità.

Il compenso extra va provato e motivato

La Cassazione, però, non conferma la decisione d’appello. Il riconoscimento di un compenso separato non autorizza infatti il giudice a liquidare automaticamente l’importo richiesto dal professionista.

Ed è qui che la sentenza d’appello mostra il suo punto debole. La società, nel giudizio di opposizione, non si era limitata a dire che l’attività rientrava nel contratto globale, ma aveva sollevato contestazioni anche sulla natura, sulla durata, sul valore e sull’utilità dell’opera svolta. Il Tribunale, avendo ritenuto tale attività compresa nel forfait, non aveva approfondito il quantum.

Una volta escluso che l’assistenza alla verifica fiscale fosse coperta dal compenso annuo, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il valore della prestazione e spiegare perché l’importo di euro 80.562,65 fosse dovuto. Non poteva limitarsi ad affermare che mancavano contestazioni sulla liquidazione degli onorari.

Per la Cassazione, una motivazione di questo tipo è solo apparente e non rispetta il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo la lettura consolidata delle Sezioni Unite, richiamate anche nell’ordinanza, con le pronunce n. 8053/2014 e n. 8038/2018.

Attenzione anche al rischio di duplicazione

Un ulteriore profilo riguarda la somma di euro 1.500 già riconosciuta dal giudice di primo grado per l’attività svolta dal commercialista come delegato della società durante le operazioni di verifica.

Secondo la Cassazione, la Corte d’appello, nel condannare la società al pagamento dell’intera somma ingiunta, non ha considerato adeguatamente questo importo, rispetto al quale era stato affermato il passaggio in giudicato. Il rischio, quindi, era quello di una indebita duplicazione del pagamento per la medesima attività.

Anche sotto questo aspetto la decisione d’appello non regge. Se una parte del compenso è già stata riconosciuta in via autonoma e non è più oggetto di contestazione, il giudice del rinvio dovrà tenerne conto nella nuova valutazione.

SRL E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE. COME L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO INFLUENZA LE SCADENZE Dai termini ordinari ai casi di a...
12/07/2026

SRL E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE. COME L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO INFLUENZA LE SCADENZE

Dai termini ordinari ai casi di approvazione entro 180 giorni: il collegamento tra bilancio, dichiarazioni e versamenti per le società a responsabilità limitata.

Per le società a responsabilità limitata, il termine di versamento delle imposte non è sempre collegato alla sola chiusura dell'esercizio. In determinate circostanze, infatti, la data di approvazione del bilancio può incidere direttamente sulla scadenza entro la quale effettuare il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 17 del DPR n. 435/2001, che individua regole differenti a seconda che il bilancio venga approvato entro i termini ordinari oppure in un momento successivo, nei casi consentiti dalla normativa civilistica.

Comprendere il rapporto tra approvazione del bilancio e versamento delle imposte è particolarmente importante per le SRL, soprattutto quando l'assemblea dei soci viene convocata oltre il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il termine ordinario: versamento entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio

Per le società di capitali che approvano il bilancio entro il termine ordinario previsto dall'articolo 2478-bis del Codice civile, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Per una SRL con esercizio coincidente con l'anno solare e chiuso al 31 dicembre 2025, il termine ordinario di versamento del saldo IRES e IRAP e del primo acconto relativo al periodo successivo cade pertanto il 30 giugno 2026.

La medesima regola trova applicazione anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, per le quali il termine deve essere individuato avendo riguardo alla data di chiusura dell'esercizio.

In questa situazione la data di effettiva approvazione del bilancio non assume particolare rilevanza, purché l'adempimento avvenga entro il termine ordinario previsto dalla legge.

L'approvazione del bilancio oltre i 120 giorni

La situazione cambia quando la società si avvale della facoltà prevista dall'articolo 2478-bis del Codice civile, che consente, in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In tale ipotesi opera la disciplina contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera a), del DPR n. 435/2001.

La norma stabilisce che il versamento delle imposte debba essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Pertanto, se una SRL con esercizio coincidente con l'anno solare approva il bilancio il 29 maggio 2026, il versamento delle imposte dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2026. Se invece l'approvazione interviene il 30 giugno 2026, il termine di versamento slitterà al 31 luglio 2026.

Il collegamento tra approvazione del bilancio e versamento delle imposte diventa quindi diretto e immediato.

Cosa accade in caso di mancata approvazione del bilancio

Non sempre il bilancio viene approvato nei termini previsti dalla normativa civilistica.

Per evitare che l'eventuale inerzia della società determini uno slittamento indefinito dei versamenti, l'articolo 17 del DPR n. 435/2001 prevede una specifica disciplina di salvaguardia.

Qualora il bilancio non venga approvato entro il termine stabilito, il versamento delle imposte deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato.

La scadenza, pertanto, non resta sospesa in attesa dell'approvazione effettiva del documento contabile.

I riflessi sulle proroghe dei versamenti

Il collegamento tra approvazione del bilancio e versamento delle imposte assume particolare rilevanza anche in occasione delle proroghe disposte dal legislatore.

Le misure di differimento individuano infatti i soggetti beneficiari facendo generalmente riferimento ai versamenti che scadono entro una determinata data. Di conseguenza, una diversa collocazione del termine ordinario di versamento, derivante dalla data di approvazione del bilancio o dalla presenza di un esercizio non coincidente con l'anno solare, può incidere direttamente sulla possibilità di beneficiare della proroga.

È il caso della proroga prevista dall'articolo 6 del DL n. 89/2026, che consente ai soggetti ISA e ai contribuenti ad essi assimilati di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, ovvero entro il 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,80%. Il differimento si applica anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai soggetti che adottano il regime di vantaggio di cui all'articolo 27 del DL n. 98/2011, ai contribuenti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA.

Per le società di capitali, tuttavia, occorre considerare anche la data di approvazione del bilancio, la natura dell'esercizio sociale (solare o non solare) e il termine ordinario di versamento determinato ai sensi dell'articolo 17 del DPR n. 435/2001.

In linea generale, la proroga può trovare applicazione solo quando il termine ordinario di versamento ricade entro il 30 giugno 2026. Ne consegue che una società con esercizio coincidente con l'anno solare che approva il bilancio entro i termini ordinari potrà generalmente beneficiare del differimento, mentre per le società che approvano il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o che adottano un esercizio non coincidente con l'anno solare sarà necessario verificare, caso per caso, l'effettiva collocazione del termine ordinario di versamento.

18/06/2026

DICHIARAZIONE IMU 2025. ENTRO IL 30 GIUGNO 2026. CHI DEVE PRESENTARLA E COME INVIARLA

La dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. L’adempimento riguarda solo i casi in cui siano intervenute variazioni rilevanti non immediatamente conoscibili dal comune

La dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. L’obbligo dichiarativo sorge solo quando si verificano modifiche soggettive o oggettive che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta e che non risultano immediatamente conoscibili dal comune.

In base all’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019, la dichiarazione deve essere presentata, oppure trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano ulteriori modifiche dei dati o degli elementi dichiarati tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con il D.M. 24 aprile 2024 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC, con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il modello IMU/IMPi riguarda sia l’imposta municipale propria sia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.

IMPi e fabbricati del gruppo catastale D

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, denominata IMPi, è stata istituita dall’articolo 38 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, n. 124/2019, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sui medesimi manufatti.

Per piattaforma marina si intende la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e situata entro i limiti del mare territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

Per tali beni trova applicazione la disciplina prevista per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. In particolare, l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che, per i fabbricati non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore sia determinato, fino all’anno di iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, sulla base dell’ammontare risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

Il valore deve essere calcolato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ciascun anno di formazione del costo i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.

Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU non deve essere presentata in ogni caso, ma solo quando le variazioni intervenute non risultano dalle dichiarazioni già presentate o non sono comunque conoscibili dal comune attraverso le banche dati disponibili.

L’adempimento è necessario, ad esempio, quando gli immobili beneficiano di riduzioni d’imposta. Rientrano in questa ipotesi i fabbricati di interesse storico o artistico, quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato.

La dichiarazione riguarda anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i cosiddetti beni-merce, fino a quando permane tale destinazione e gli immobili non risultano locati.

L’obbligo dichiarativo sussiste inoltre quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Ciò può avvenire, tra l’altro, in caso di immobile oggetto di locazione finanziaria, di concessione amministrativa su aree demaniali, oppure quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto riguarda un’area fabbricabile.

La dichiarazione deve essere presentata anche se un terreno agricolo diventa area fabbricabile, se un’area acquista edificabilità a seguito della demolizione di un fabbricato, oppure se l’immobile perde o acquisisce, nel corso del 2025, il diritto all’esenzione IMU.

Resta fermo che l’adempimento è richiesto in tutti i casi in cui il contribuente non abbia provveduto a richiedere l’aggiornamento della banca dati catastale.

Modalità di presentazione e sanzioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Può essere consegnata direttamente all’ente, che deve rilasciare apposita ricevuta, oppure inviata tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi competente, in busta chiusa, riportando la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 2025”.

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di invio.

È inoltre possibile trasmettere la dichiarazione in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, attraverso i canali Fisconline o Entratel. Resta ammesso anche l’invio tramite PEC, secondo le indicazioni del comune competente.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Ciò significa che, se l’imposta è stata comunque regolarmente versata ma la dichiarazione era dovuta, resta applicabile la sanzione minima di 50 euro. In caso di dichiarazione infedele, la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro.

02/06/2026
24/04/2026

IVA OMESSA, REATO ESTINTO CON IL DEBITO RATEIZZATO

L’esclusione della punibilità del reato di omesso versamento in caso di rateizzazione del debito, introdotta dalla riforma del sistema sanzionatorio, si applica retroattivamente ma deve esistere un piano di pagamento in corso. Il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei nuovi termini di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato se il contribuente non ha, a sua volta, attivato spontaneamente un piano di rateazione. A fornire questi interessanti principi è la Corte di Cassazione sez. 3 penale con la sentenza nr. 14721 depositata ieri. Una Procura ricorreva avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore per il reato di omesso versamento Iva. Il Tribunale, ritenendo applicabile la nuova e più favorevole disciplina contenuta nel Dlgs n. 87/2024, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti : la modifica, infatti, ha, tra l’altro, introdotto, per i reati di omesso versamento, una comunicazione dell’Agenzia degli esiti del controllo automatizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma, nella specie, tale comunicazione non c’era stata. Secondo la Procura la nuova norma non trovava applicazione retroattiva poiché per la dichiarazione relativa al 2021 (presentata nel 2022), il termine per la comunicazione sarebbe scaduto il 30/9/2023, prima dell’entrata in vigore della legge (29/6/2024) e pertanto sarebbe stato materialmente impossibile l’adempimento da parte dell’ufficio. La Cassazione ha accolto il ricorso fornendo alcuni interessanti principi . La riforma del 2024 introducendo una disciplina più favorevole per i c.d. “reati riscossivi” (posticipazione della consumazione del reato e introduzione di una condizione di non punibilità legata alla rateizzazione del debito tributario), in base al favor rei (articolo 2 codice penale), si applica anche ai fatti commessi precedentemente. Tuttavia la nuova legge oltre a introdurre l’obbligo di comunicazione per l’Erario dell’esito del controllo automatizzato prevede anche la possibilità per il contribuente di agire autonomamente e spontaneamente, anche prima di ricevere tale comunicazione al pagamento rateale delle somme dovute Nella specie, l’indagato non aveva avviato alcun piano di pagamento rateale per il debito Iva. Pertanto, l’omessa comunicazione da parte dell’Agenzia – adempimento peraltro impossibile in quanto il termine era già scaduto rispetto all’entrata in vigore delle modifiche – non può determinare l’automatica non punibilità del fatto. Di conseguenza, non essendo in via di estinzione il debito tributario, il reato nei confronti dell’interessato doveva ritenersi integrato. Da qui l’accoglimento della tesi della Procura ricorrente.

ROTTAMAZIONE, NUOVI EMENDAMENTI NEL DLFISCALE. COME POTREBBE CAMBIARE LA QUATER E LA QUINQUIES La Lega riapre il cantier...
23/04/2026

ROTTAMAZIONE, NUOVI EMENDAMENTI NEL DL
FISCALE. COME POTREBBE CAMBIARE LA QUATER E LA QUINQUIES

La Lega riapre il cantiere della pace fiscale: riammettere i decaduti della quater, estendere la quinquies e offrire una via d’uscita più lunga a chi oggi non riesce più a pagare

La rottamazione potrebbe cambiare, di nuovo. Il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera e Responsabile Fisco della Lega, Alberto Gusmeroli, in un'intervista a ItaliaOggi rilancia una pace fiscale più ampia. Anche se, a onor del vero, resta sempre il problema critico delle coperture.

Come potrebbe cambiare la quater

La rottamazione torna quindi al centro dell’agenda fiscale della Lega. Gusmeroli mette sul tavolo un pacchetto di proposte che la Lega è pronta a inserire tra gli emendamenti al decreto fiscale in arrivo, che punta a riaprire la rottamazione-quater per chi è decaduto dalle ultime scadenze e, insieme, ad allargare la rottamazione-quinquies a categorie di debiti oggi escluse.

L’obiettivo è evitare che contribuenti, professionisti e imprese restino senza strumenti per regolarizzare la propria posizione, con il rischio di trascinare nel blocco attività economiche e posti di lavoro.

Il primo fronte è quello della quater. Gusmeroli annuncia che la Lega riproporrà al Senato l’emendamento già presentato in occasione del Milleproroghe per consentire il rientro a chi non è riuscito a pagare la rata in scadenza al 30 novembre 2025. Stavolta, però, l’intervento verrebbe esteso anche a chi non ha rispettato il termine del 28 febbraio 2026. Dunque, chi è rimasto fuori e non può accedere alla quinquies - questo il senso della proposta - non deve essere lasciato davanti a una decadenza definitiva.

Come potrebbe cambiare la quinquies

Ma la riapertura della quater è solo il primo passo. Il Carroccio guarda infatti a una rottamazione più ampia, capace di includere anche le cartelle derivanti da accertamento, rimaste fuori dal perimetro della quinquies.

Si tratta di una questione arci nota per il partito d Salvini, già presente nella proposta originaria e che ora potrebbe tornare in un nuovo emendamento oppure in un provvedimento successivo. Il ragionamento è politico ma anche tecnico. Per Gusmeroli, molte di queste cartelle sfociano in contenziosi che spesso danno ragione ai cittadini. Per questo, sostiene, non si può considerare automaticamente evasione ogni posizione nata da un accertamento. In molti casi il nodo sta in interpretazioni controverse della norma tributaria. Includere anche queste cartelle in una futura definizione agevolata significherebbe, chiarisce, fare un’operazione di equità e insieme di semplificazione.

Il tentativo sarebbe - il condizionale è sempre d'obbligo - provare a costruire una soluzione anche per chi, oggi, non ha più spazio, e cioè chi non ha potuto aderire alla quater, chi è decaduto, chi non può entrare nella quinquies e chi non riesce più a sostenere neppure una rateizzazione ordinaria, con sanzioni e interessi. Per questa platea la Lega vuole mettere in campo una rateizzazione lunga, pensata per rendere il debito di nuovo gestibile.

Senza una via di rientro, osserva ancora il parlamentare, molte attività rischiano semplicemente di chiudere. E quando un’impresa chiude o un professionista si ferma, il problema non resta fiscale, ma diventa economico, produttivo e occupazionale.

Rottamazione da estendere a enti locali e casse previdenziali

Non solo. La pace fiscale non dovrebbe riguardare solo i debiti tributari tradizionali. Gusmeroli indica infatti altri due fronti su cui la Lega intende intervenire: gli enti locali e le casse previdenziali.

Sul primo versante, la Lega vuole ampliare la possibilità per gli enti locali di applicare la rottamazione-quinquies anche alle cartelle affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Sul secondo, punta a introdurre una misura che consenta anche ai professionisti con debiti contributivi verso le casse di regolarizzarsi. In entrambi i casi l’obiettivo è allargare il perimetro della definizione agevolata e colmare vuoti che, allo stato attuale, lasciano fuori una parte rilevante dei contribuenti.

Tornano i 5 giorni di tolleranza?

Infine, potrebbe anche essere rivisto il blocco dei 5 giorni di tolleranza, che peraltro distingue la quinquies dalla quater e dalle precedenti rottamazioni. Un sistema troppo rigido, soprattutto su piani lunghi, rischia di produrre nuove decadenze e di svuotare la misura della sua funzione principale. Quindi i 5 giorni extra potrebbero ritornare.

Le criticità della quinquies e il limite delle coperture

I limiti del quadro attuale però sono davvero ampi. Da un lato, la criticità di chi è in regola con la quater ma non può aderire alla quinquies. Dall’altro, c'è il tema delle cartelle da accertamento escluse.

Ovvio che il problema sono soprattutto le coperture: consentire a chi è in regola con la quater di entrare nella quinquies avrebbe richiesto una copertura superiore a 4 miliardi di euro, considerata non sostenibile nel contesto attuale. Quindi, bene l'idea di allargare il campo, ma il piano deve poter essere sostenibile.

Concordato preventivo biennale addio, arriva la flat tax incrementale?

Gusmeroli interviene anche sul concordato preventivo biennale. Lo strumento, dice, non funziona perché spinge a dichiarare di più anche quando quei redditi non sono stati realmente prodotti. Le basse adesioni sembrerebbero dargli ragione.

In alternativa, rilancia la flat tax incrementale, già sperimentata nel 2023, con aliquota al 15% sull’incremento di reddito rispetto alla media del triennio precedente. Una leva ritenuta più semplice e più efficace, perché premia chi cresce invece di scoraggiarlo con aliquote marginali elevate.

Nello stesso quadro inserisce anche la necessità di riportare in agenda la rateizzazione dell’acconto di novembre, come ulteriore tassello di un Fisco che, nelle sue parole, dovrebbe essere meno ostile e più equo.

20/04/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES, SE QUANDO SI PAGA LA RATA SALTATA SI PAGA ANCHE LA SUCCESSIVA SI DECADE ?

Per la Rottamazione quinquies, la disciplina vigente è quella introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101. La regola sulla decadenza è più favorevole rispetto alle vecchie definizioni, perché nel pagamento rateale la misura diventa inefficace solo in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. La prassi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma inoltre che, nel piano rateale, il contribuente può restare può restare in arretrato di una rata senza decadere immediatamente. È bene ricordare, però, che rispetto alle edizioni precedenti non ci sono i cinque giorni di tolleranza.

In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni). Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

Nel pagamento rateale, dal punto di vista normativo, come suddetto, viene consentito al contribuente di essere in arretrato con il pagamento di una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga la rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.

Questo significa che, se si paga la rata saltata “insieme” a quella successiva ma l’importo versato copre solo una rata, il versamento si considera riferito prima alla rata non pagata. Se invece vengono saldate entrambe non scatta la decadenza. Da qui discende la distinzione pratica:

se la rata successiva non è l’ultima del piano, il contribuente può non decadere, purché resti insoluta una sola rata;
se invece la rata successiva è l’ultima, il pagamento viene imputato prima alla rata precedente rimasta insoluta e, di fatto, l’ultima rata resta non pagata: in questo caso si decade, perché la legge fa scattare l’inefficacia proprio in caso di mancato pagamento dell’ultima rata. Questo esempio è riportato anche nelle FAQ AdER del 20 gennaio 2026.
Pertanto, nella Rottamazione quinquies non si decade automaticamente se si salta una rata e poi si versa anche quella successiva, perché una rata saltata è tollerata. Tuttavia, se quella successiva è l’ultima rata del piano, oppure se alla fine risultano non pagate due rate, la definizione agevolata diventa inefficace. Quindi, versando sia la rata saltata che quella successiva non si decade.

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Bari
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Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
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