Dott. Tommaso Lillo Commercialista-Revisore dei Conti

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Dott. Tommaso Lillo Commercialista-Revisore dei Conti Commercialista, Revisore Legale dei Conti, CTU Tribunale di Bari

02/06/2026
24/04/2026

IVA OMESSA, REATO ESTINTO CON IL DEBITO RATEIZZATO

L’esclusione della punibilità del reato di omesso versamento in caso di rateizzazione del debito, introdotta dalla riforma del sistema sanzionatorio, si applica retroattivamente ma deve esistere un piano di pagamento in corso. Il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei nuovi termini di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato se il contribuente non ha, a sua volta, attivato spontaneamente un piano di rateazione. A fornire questi interessanti principi è la Corte di Cassazione sez. 3 penale con la sentenza nr. 14721 depositata ieri. Una Procura ricorreva avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore per il reato di omesso versamento Iva. Il Tribunale, ritenendo applicabile la nuova e più favorevole disciplina contenuta nel Dlgs n. 87/2024, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti : la modifica, infatti, ha, tra l’altro, introdotto, per i reati di omesso versamento, una comunicazione dell’Agenzia degli esiti del controllo automatizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma, nella specie, tale comunicazione non c’era stata. Secondo la Procura la nuova norma non trovava applicazione retroattiva poiché per la dichiarazione relativa al 2021 (presentata nel 2022), il termine per la comunicazione sarebbe scaduto il 30/9/2023, prima dell’entrata in vigore della legge (29/6/2024) e pertanto sarebbe stato materialmente impossibile l’adempimento da parte dell’ufficio. La Cassazione ha accolto il ricorso fornendo alcuni interessanti principi . La riforma del 2024 introducendo una disciplina più favorevole per i c.d. “reati riscossivi” (posticipazione della consumazione del reato e introduzione di una condizione di non punibilità legata alla rateizzazione del debito tributario), in base al favor rei (articolo 2 codice penale), si applica anche ai fatti commessi precedentemente. Tuttavia la nuova legge oltre a introdurre l’obbligo di comunicazione per l’Erario dell’esito del controllo automatizzato prevede anche la possibilità per il contribuente di agire autonomamente e spontaneamente, anche prima di ricevere tale comunicazione al pagamento rateale delle somme dovute Nella specie, l’indagato non aveva avviato alcun piano di pagamento rateale per il debito Iva. Pertanto, l’omessa comunicazione da parte dell’Agenzia – adempimento peraltro impossibile in quanto il termine era già scaduto rispetto all’entrata in vigore delle modifiche – non può determinare l’automatica non punibilità del fatto. Di conseguenza, non essendo in via di estinzione il debito tributario, il reato nei confronti dell’interessato doveva ritenersi integrato. Da qui l’accoglimento della tesi della Procura ricorrente.

ROTTAMAZIONE, NUOVI EMENDAMENTI NEL DLFISCALE. COME POTREBBE CAMBIARE LA QUATER E LA QUINQUIES La Lega riapre il cantier...
23/04/2026

ROTTAMAZIONE, NUOVI EMENDAMENTI NEL DL
FISCALE. COME POTREBBE CAMBIARE LA QUATER E LA QUINQUIES

La Lega riapre il cantiere della pace fiscale: riammettere i decaduti della quater, estendere la quinquies e offrire una via d’uscita più lunga a chi oggi non riesce più a pagare

La rottamazione potrebbe cambiare, di nuovo. Il Presidente della Commissione Attività produttive della Camera e Responsabile Fisco della Lega, Alberto Gusmeroli, in un'intervista a ItaliaOggi rilancia una pace fiscale più ampia. Anche se, a onor del vero, resta sempre il problema critico delle coperture.

Come potrebbe cambiare la quater

La rottamazione torna quindi al centro dell’agenda fiscale della Lega. Gusmeroli mette sul tavolo un pacchetto di proposte che la Lega è pronta a inserire tra gli emendamenti al decreto fiscale in arrivo, che punta a riaprire la rottamazione-quater per chi è decaduto dalle ultime scadenze e, insieme, ad allargare la rottamazione-quinquies a categorie di debiti oggi escluse.

L’obiettivo è evitare che contribuenti, professionisti e imprese restino senza strumenti per regolarizzare la propria posizione, con il rischio di trascinare nel blocco attività economiche e posti di lavoro.

Il primo fronte è quello della quater. Gusmeroli annuncia che la Lega riproporrà al Senato l’emendamento già presentato in occasione del Milleproroghe per consentire il rientro a chi non è riuscito a pagare la rata in scadenza al 30 novembre 2025. Stavolta, però, l’intervento verrebbe esteso anche a chi non ha rispettato il termine del 28 febbraio 2026. Dunque, chi è rimasto fuori e non può accedere alla quinquies - questo il senso della proposta - non deve essere lasciato davanti a una decadenza definitiva.

Come potrebbe cambiare la quinquies

Ma la riapertura della quater è solo il primo passo. Il Carroccio guarda infatti a una rottamazione più ampia, capace di includere anche le cartelle derivanti da accertamento, rimaste fuori dal perimetro della quinquies.

Si tratta di una questione arci nota per il partito d Salvini, già presente nella proposta originaria e che ora potrebbe tornare in un nuovo emendamento oppure in un provvedimento successivo. Il ragionamento è politico ma anche tecnico. Per Gusmeroli, molte di queste cartelle sfociano in contenziosi che spesso danno ragione ai cittadini. Per questo, sostiene, non si può considerare automaticamente evasione ogni posizione nata da un accertamento. In molti casi il nodo sta in interpretazioni controverse della norma tributaria. Includere anche queste cartelle in una futura definizione agevolata significherebbe, chiarisce, fare un’operazione di equità e insieme di semplificazione.

Il tentativo sarebbe - il condizionale è sempre d'obbligo - provare a costruire una soluzione anche per chi, oggi, non ha più spazio, e cioè chi non ha potuto aderire alla quater, chi è decaduto, chi non può entrare nella quinquies e chi non riesce più a sostenere neppure una rateizzazione ordinaria, con sanzioni e interessi. Per questa platea la Lega vuole mettere in campo una rateizzazione lunga, pensata per rendere il debito di nuovo gestibile.

Senza una via di rientro, osserva ancora il parlamentare, molte attività rischiano semplicemente di chiudere. E quando un’impresa chiude o un professionista si ferma, il problema non resta fiscale, ma diventa economico, produttivo e occupazionale.

Rottamazione da estendere a enti locali e casse previdenziali

Non solo. La pace fiscale non dovrebbe riguardare solo i debiti tributari tradizionali. Gusmeroli indica infatti altri due fronti su cui la Lega intende intervenire: gli enti locali e le casse previdenziali.

Sul primo versante, la Lega vuole ampliare la possibilità per gli enti locali di applicare la rottamazione-quinquies anche alle cartelle affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Sul secondo, punta a introdurre una misura che consenta anche ai professionisti con debiti contributivi verso le casse di regolarizzarsi. In entrambi i casi l’obiettivo è allargare il perimetro della definizione agevolata e colmare vuoti che, allo stato attuale, lasciano fuori una parte rilevante dei contribuenti.

Tornano i 5 giorni di tolleranza?

Infine, potrebbe anche essere rivisto il blocco dei 5 giorni di tolleranza, che peraltro distingue la quinquies dalla quater e dalle precedenti rottamazioni. Un sistema troppo rigido, soprattutto su piani lunghi, rischia di produrre nuove decadenze e di svuotare la misura della sua funzione principale. Quindi i 5 giorni extra potrebbero ritornare.

Le criticità della quinquies e il limite delle coperture

I limiti del quadro attuale però sono davvero ampi. Da un lato, la criticità di chi è in regola con la quater ma non può aderire alla quinquies. Dall’altro, c'è il tema delle cartelle da accertamento escluse.

Ovvio che il problema sono soprattutto le coperture: consentire a chi è in regola con la quater di entrare nella quinquies avrebbe richiesto una copertura superiore a 4 miliardi di euro, considerata non sostenibile nel contesto attuale. Quindi, bene l'idea di allargare il campo, ma il piano deve poter essere sostenibile.

Concordato preventivo biennale addio, arriva la flat tax incrementale?

Gusmeroli interviene anche sul concordato preventivo biennale. Lo strumento, dice, non funziona perché spinge a dichiarare di più anche quando quei redditi non sono stati realmente prodotti. Le basse adesioni sembrerebbero dargli ragione.

In alternativa, rilancia la flat tax incrementale, già sperimentata nel 2023, con aliquota al 15% sull’incremento di reddito rispetto alla media del triennio precedente. Una leva ritenuta più semplice e più efficace, perché premia chi cresce invece di scoraggiarlo con aliquote marginali elevate.

Nello stesso quadro inserisce anche la necessità di riportare in agenda la rateizzazione dell’acconto di novembre, come ulteriore tassello di un Fisco che, nelle sue parole, dovrebbe essere meno ostile e più equo.

20/04/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES, SE QUANDO SI PAGA LA RATA SALTATA SI PAGA ANCHE LA SUCCESSIVA SI DECADE ?

Per la Rottamazione quinquies, la disciplina vigente è quella introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101. La regola sulla decadenza è più favorevole rispetto alle vecchie definizioni, perché nel pagamento rateale la misura diventa inefficace solo in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. La prassi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma inoltre che, nel piano rateale, il contribuente può restare può restare in arretrato di una rata senza decadere immediatamente. È bene ricordare, però, che rispetto alle edizioni precedenti non ci sono i cinque giorni di tolleranza.

In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni). Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

Nel pagamento rateale, dal punto di vista normativo, come suddetto, viene consentito al contribuente di essere in arretrato con il pagamento di una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga la rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.

Questo significa che, se si paga la rata saltata “insieme” a quella successiva ma l’importo versato copre solo una rata, il versamento si considera riferito prima alla rata non pagata. Se invece vengono saldate entrambe non scatta la decadenza. Da qui discende la distinzione pratica:

se la rata successiva non è l’ultima del piano, il contribuente può non decadere, purché resti insoluta una sola rata;
se invece la rata successiva è l’ultima, il pagamento viene imputato prima alla rata precedente rimasta insoluta e, di fatto, l’ultima rata resta non pagata: in questo caso si decade, perché la legge fa scattare l’inefficacia proprio in caso di mancato pagamento dell’ultima rata. Questo esempio è riportato anche nelle FAQ AdER del 20 gennaio 2026.
Pertanto, nella Rottamazione quinquies non si decade automaticamente se si salta una rata e poi si versa anche quella successiva, perché una rata saltata è tollerata. Tuttavia, se quella successiva è l’ultima rata del piano, oppure se alla fine risultano non pagate due rate, la definizione agevolata diventa inefficace. Quindi, versando sia la rata saltata che quella successiva non si decade.

BONUS SUD: L'OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RU NON RENDE IL CREDITO INESISTENTE La Cassazione, con ordinanza n. 5415/2026...
20/04/2026

BONUS SUD: L'OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RU NON RENDE IL CREDITO INESISTENTE

La Cassazione, con ordinanza n. 5415/2026, fissa un confine netto: senza artificio e senza impossibilità di controllo automatizzato, il credito è solo “non spettante”. E il Fisco ha quattro anni, non otto, per recuperarlo
Riccardo Rocchi

Se un’impresa ha utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno senza indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate non può contestarlo come “credito inesistente”. Si tratta, invece, di un credito “non spettante”, con una conseguenza pratica immediata: il termine per emettere l’atto di recupero è di quattro anni, non di otto.

Credito d'imposta Bonus Sud e quadro RU: Strategie operative dopo la Cassazione n. 5415/2026

La gestione dei crediti d'imposta, in particolare quelli legati a regimi agevolativi come il "Bonus Sud", impone un'attenzione costante non solo ai requisiti sostanziali, ma anche agli adempimenti formali e alle loro conseguenze procedurali. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5415 dell'11 marzo 2026 consolida un principio fondamentale con dirette implicazioni operative per la difesa del contribuente: la distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante" e i differenti termini di decadenza per l'azione di recupero dell'Amministrazione Finanziaria.

Il principio giuridico consolidato: La distinzione tra credito inesistente e non spettante

Il fulcro della questione risiede nella qualificazione giuridica del credito indebitamente compensato. La giurisprudenza, a partire dalle sentenze "gemelle" del 2021 e culminando con la pronuncia a Sezioni Unite n. 34419/2023, ha tracciato una linea netta tra le due fattispecie, superando un precedente orientamento che tendeva a equipararle.

Un credito d'imposta è qualificabile come "inesistente" solo se ricorrono congiuntamente due requisiti [Cass. Civ., Sez. 5, N. 3597 del 17-02-2026][Cass. Civ., Sez. 5, N. 26273 del 27-09-2025][Cass. Civ., Sez. U, N. 34419 del 11-12-2023]: Assenza del presupposto costitutivo: Il credito manca dei suoi elementi fondanti (es. l'investimento non è mai stato realizzato) o è il risultato di una rappresentazione artificiosa o fraudolenta. Non riscontrabilità tramite controlli automatizzati: L'inesistenza non può essere rilevata attraverso i controlli formali o automatizzati previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, il credito deve essere classificato come "non spettante". Questa categoria include, ad esempio, crediti che, pur esistenti nei loro presupposti, sono stati utilizzati in violazione delle modalità previste (es. superamento dei limiti di fruizione) o in assenza di adempimenti formali, come la mancata indicazione in dichiarazione.

L'impatto operativo sui termini di decadenza

La qualificazione del credito ha un'implicazione diretta e decisiva sui termini a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per l'attività di recupero:

Credito Inesistente: Si applica il termine di decadenza speciale e più lungo, fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito. Tale termine è disciplinato dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Credito Non Spettante: Si applica il termine ordinario di accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. Per le violazioni commesse a partire dal periodo d'imposta 2016, tale termine è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Omessa indicazione del credito nel quadro RU

La vicenda analizzata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 5415/2026 riguarda un caso emblematico: un'impresa aveva utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno senza, tuttavia, indicarlo nel quadro RU della relativa dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un atto di recupero oltre il termine ordinario, qualificando il credito come "inesistente" per invocarne il termine di decadenza ottennale. La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito favorevole all'Ufficio, stabilendo che:

"[...] il disconoscimento di un credito d’imposta utilizzato in compensazione senza essere stato esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la non spettanza di detto credito emerge dai dati risultanti dalla dichiarazione e non richiede alcuna valutazione di questioni giuridiche, bensì soltanto la mera presa d’atto di tale omessa indicazione."

Poiché l'irregolarità (l'omissione nel quadro RU) è facilmente rilevabile tramite un controllo automatizzato, viene a mancare il secondo requisito per la qualificazione del credito come "inesistente". Di conseguenza, il credito è "non spettante" e l'azione di recupero è soggetta al termine ordinario di decadenza. Nel caso di specie, essendo il termine ordinario già spirato, l'atto di recupero è stato annullato per tardività.

Strategie di difesa per il professionista

Alla luce di questo consolidato orientamento, il professionista che assiste un contribuente destinatario di un atto di recupero per crediti d'imposta deve immediatamente analizzare la natura della contestazione e quindi verificare se l'irregolarità contestata dall'Ufficio riguarda gli aspetti sostanziali; ovvero la mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi per l'accesso al beneficio (es. assenza di un reale incremento occupazionale, difetto dello status di lavoratore svantaggiato). In questo caso, è più probabile che il credito venga qualificato come inesistente, con applicazione del termine di 8 anni.

D’altra parte, se la contestazione dovesse ricadere sugli aspetti formali/documentali, e cioè sulle violazioni delle modalità di utilizzo o sul mancato rispetto di adempimenti dichiarativi (come es. omessa compilazione del quadro RU, o anche il superamento dei limiti di compensazione). In questo caso, il credito va qualificato come non spettante, con applicazione del termine ordinario.

Una volta qualificata la violazione, è cruciale calcolare il termine di decadenza applicabile e verificare se l'atto di recupero sia stato notificato entro tale termine. L'eccezione di decadenza rappresenta una delle difese procedurali più efficaci.

Infine, la distinzione rileva anche ai fini sanzionatori. Il D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle Sanzioni) ha codificato la distinzione, prevedendo regimi sanzionatori differenti. In caso di credito non spettante si avrà la sanzione del 25% del credito utilizzato. In caso di credito inesistente si avrà la sanzione del 70%, aumentabile in caso di rappresentazioni fraudolente. Una corretta qualificazione del credito può quindi portare a una significativa riduzione delle sanzioni.

Esempio pratico – Impatto operativo della sentenza Cass. 5415/2026

Un’impresa ha effettuato investimenti nel Mezzogiorno nel 2014 e, ritenendo di avere diritto al Bonus Sud, utilizza in compensazione il relativo credito d’imposta nel modello F24. Tuttavia, per errore, non indica tale credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno.

Cosa accade prima della sentenza 5415/2026: L’Agenzia delle Entrate, nel 2022, si accorge dell’omessa indicazione nel quadro RU e notifica un atto di recupero nel 2023, quindi ben oltre i quattro anni dalla presentazione della dichiarazione (avvenuta nel 2015). L’Ufficio qualifica il credito come “inesistente” (sostenendo che la mancata indicazione nel quadro RU lo rende tale) e applica il termine di decadenza di otto anni, ritenendo l’atto tempestivo.

Cosa accade dopo la sentenza 5415/2026: La Cassazione, con l’ordinanza n. 5415/2026, stabilisce che l’omessa indicazione nel quadro RU non rende il credito “inesistente”, ma solo “non spettante”, perché l’irregolarità è facilmente rilevabile tramite controllo automatizzato e non richiede indagini complesse. Di conseguenza, il termine per il recupero è quello ordinario di quattro anni, non otto.

Effetto pratico: Se l’atto di recupero viene notificato oltre il quarto anno successivo alla dichiarazione (ad esempio nel 2023 per una dichiarazione 2015), esso è tardivo e va annullato. Il professionista, in sede di difesa, potrà eccepire la decadenza dell’Amministrazione, ottenendo l’annullamento dell’atto senza dover entrare nel merito della spettanza del credito.
Conclusione

La sentenza 5415/2026 offre al professionista uno strumento difensivo concreto: in caso di recupero tardivo per omessa indicazione nel quadro RU, l’eccezione di decadenza è fondata e può portare all’annullamento dell’atto, senza necessità di dimostrare la spettanza sostanziale del credito. Questo cambia radicalmente la gestione del contenzioso e la strategia difensiva per i crediti Bonus Sud non dichiarati correttamente, riducendo il rischio per i clienti e la responsabilità per il professionista. L'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite e confermato dalla Cassazione offre quindi un solido appiglio difensivo per contestare la tardività degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per violazioni meramente formali, come l'omessa indicazione del credito nel quadro RU.

17/04/2026

SPONSORIZZAZIONI, LA CASSAZIONE SMENTISCE IL FISCO. IL COSTO ELEVATO NON BASTA A NEGARE LA DEDUZIONE

La pronuncia n. 8124/2026 rafforza la difesa del contribuente: le spese restano deducibili quando sono collegate, anche solo potenzialmente, alla promozione dell’attività, senza che serva provare benefici economici immediati

Spese di sponsorizzazione e deducibilità fiscale, la Cassazione n. 8124/2026 chiarisce che l’eccessiva onerosità non consente la riqualificazione automatica in spese di rappresentanza ex art. 108 TUIR. Di fatto, afferma il principio di inerenza qualitativa e non quantitativa, con piena deducibilità dei costi pubblicitari anche in assenza di ritorni economici immediati, rafforzando la difesa del contribuente contro contestazioni dell’Agenzia delle Entrate fondate su valutazioni di congruità economica ex post e su presunte antieconomicità della spesa sostenuta nell’ambito delle sponsorizzazioni sportive e commerciali.

La decisione della Corte di Cassazione n. 8124 del 2 marzo 2026 interviene dunque su uno dei temi più controversi nella prassi accertativa, ossia la qualificazione e la deducibilità delle spese di sponsorizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Il principio affermato è chiaro e di forte impatto operativo: l’Amministrazione finanziaria non può fondare la riqualificazione dei costi su valutazioni di eccessiva onerosità o su giudizi ex post circa la convenienza economica dell’investimento. Viene così ribadito che l’inerenza, intesa come collegamento tra costo e attività d’impresa, deve essere valutata in termini qualitativi, valorizzando la funzione promozionale anche solo potenziale della spesa. La pronuncia rafforzava in modo significativo la posizione del contribuente, delimitando il perimetro dell’azione accertativa e offrendo strumenti difensivi concreti nei contenziosi relativi a sponsorizzazioni sportive e commerciali.

Con la recente ordinanza, della Corte di Cassazione del 1° aprile 2026, n. 8124, si afferma un principio di particolare rilievo, ossia, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione limitandosi a contestarne l’eccessiva onerosità. Il giudizio di inerenza deve essere qualitativo e non quantitativo, con conseguente piena deducibilità dei costi se funzionali, anche solo potenzialmente, all’attività d’impresa.

La pronuncia si inseriva nel consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente le spese di pubblicità da quelle di rappresentanza, chiarendo i limiti dell’azione accertativa e rafforzando la posizione difensiva del contribuente nei contenziosi su sponsorizzazioni.

Il principio di diritto: l’onerosità non basta a negare la deducibilità

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la mera contestazione dell’eccessiva entità del costo non consentiva di riqualificare una spesa di sponsorizzazione come spesa di rappresentanza.

Nel caso concreto, l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità integrale dei costi sostenuti per sponsorizzazioni in ambito automobilistico, ritenendoli sproporzionati rispetto ai benefici attesi e sostenendo l’assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale. In tale prospettiva, l’Amministrazione finanziaria aveva ricondotto le spese nell’alveo delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR, ritenendo che l’investimento fosse volto prevalentemente ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa piuttosto che alla promozione dei prodotti o del marchio. La contestazione si fondava, quindi, su una valutazione di antieconomicità e di incongruità tra il costo sostenuto e i presunti benefici economici, nonché sull’asserita mancanza di un nesso promozionale sufficientemente diretto.

La Corte chiariva che tale impostazione è errata perché confonde il piano della qualificazione giuridica del costo con quello della sua congruità economica, evidenziando inoltre che lo stesso contratto era stato qualificato dall’Amministrazione come contratto pubblicitario e che la presenza di un rapporto sinallagmatico, consistente nell’esposizione del marchio durante le competizioni, confermandone la natura pubblicitaria della spesa.

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza
La decisione ribadiva un principio strutturale del sistema fiscale: le spese di pubblicità sono sostenute per promuovere prodotti, marchi o servizi e sono integralmente deducibili, mentre le spese di rappresentanza sono finalizzate ad accrescere il prestigio dell’impresa e sono deducibili entro limiti quantitativi.

La sponsorizzazione, nella sua funzione tipica, rientra nell’ambito della pubblicità quando è caratterizzata da un rapporto sinallagmatico, cioè da uno scambio tra corrispettivo e prestazione promozionale, come l’esposizione del marchio.

Nel caso esaminato, la presenza del marchio sulle vetture da competizione e il ritorno in termini di visibilità commerciale hanno indotto i giudici a qualificare correttamente i costi come pubblicitari.

Il concetto di inerenza in senso qualitativo

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda il concetto di inerenza, che viene definito in senso qualitativo e non quantitativo.

Ciò significa che il costo è deducibile se è collegato all’attività d’impresa in termini di potenziale utilità, anche indiretta o futura, senza che sia necessario dimostrare un ritorno economico immediato o proporzionato.

In altri termini, non è richiesto che la spesa produca un incremento certo dei ricavi; è sufficiente che sia idonea a favorire lo sviluppo dell’attività, ad esempio aumentando la notorietà del marchio.

Antieconomicità e onere della prova

La Corte precisava che l’eccessiva onerosità della spesa non è di per sé indice di indeducibilità.

L’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità solo dimostrando una macroscopica antieconomicità, cioè una evidente e irragionevole sproporzione tale da far ritenere che il costo sia estraneo all’attività d’impresa. Tale concetto, come emerge dalla motivazione della Corte, non è ancorato a un parametro quantitativo rigido, ma deve essere valutato in termini qualitativi. L’“irragionevole sproporzione” rileva esclusivamente nei casi estremi in cui la spesa risulti manifestamente priva di qualsiasi finalità promozionale o di collegamento con l’attività imprenditoriale, così da apparire incoerente rispetto alla logica economica dell’investimento. Al contrario, in presenza di un rapporto sinallagmatico e di una funzione pubblicitaria, anche solo potenziale o indiretta, la scelta imprenditoriale resta insindacabile e non può essere censurata sulla base di valutazioni ex post circa la convenienza o il ritorno economico dell’operazione.

In assenza di tale prova, il cui onere grava sull’Amministrazione finanziaria, la scelta imprenditoriale resta insindacabile, rientrando nella discrezionalità dell’impresa.

Tale formulazione, propone rilevanti implicazioni difensive, ribaltando l’onere probatorio sull’Ufficio e limitandone le contestazioni basate su valutazioni meramente soggettive.

Impatti per imprese e professionisti

La pronuncia così resa rafforza la deducibilità delle spese di sponsorizzazione in tutti i casi in cui risulti dimostrabile un collegamento, anche indiretto, con l’attività d’impresa. Sul piano operativo, assume rilievo la corretta strutturazione del contratto di sponsorizzazione, che deve evidenziare chiaramente le prestazioni promozionali rese dal soggetto sponsorizzato. È altresì opportuno documentare gli elementi idonei ad attestare la visibilità del marchio e la coerenza dell’iniziativa con la strategia commerciale dell’impresa, anche in termini prospettici. La decisione consente inoltre di impostare una linea difensiva efficace nei contenziosi, chiarendo che l’onere di dimostrare l’eventuale macroscopica antieconomicità e l’estraneità del costo all’attività d’impresa grava sull’Amministrazione finanziaria, mentre al contribuente spetta la prova dell’esistenza del rapporto sinallagmatico e della finalità promozionale dell’investimento, senza necessità di dimostrare un ritorno economico immediato

Profili critici e coordinamento con la normativa vigente
Resta fermo che la qualificazione della spesa deve essere effettuata caso per caso, verificando la reale funzione dell’investimento.

In presenza di iniziative prive di contenuto promozionale concreto, l’Amministrazione finanziaria potrà legittimamente riqualificare i costi come spese di rappresentanza.

Tuttavia, la pronuncia delimita chiaramente i margini di intervento dell’Ufficio, escludendo automatismi fondati su criteri quantitativi o su valutazioni ex post dei risultati economici.

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