30/12/2025
“Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023”
La Camera ha approvato, con voto di fiducia al Ddl. di bilancio 2026, la nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione: la rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 e seguenti).
Ambito oggettivo e temporale
La misura riguarda esclusivamente i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023, con riferimento alla data di consegna del ruolo. Il beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi iscritti nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 e dei compensi di riscossione (ove spettanti). Il capitale resta integralmente dovuto.
Carichi ammessi
Rispetto alle precedenti rottamazioni, il perimetro è più ristretto e riguarda espressamente:
• imposte derivanti da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972);
• imposte derivanti da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973);
• contributi INPS dichiarati e non versati, esclusi quelli da accertamento;
• sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni).
Sono considerati rientranti anche i carichi da incrocio dati LIPE (art. 21-bis DL 78/2010), nonché quelli da decadenza da dilazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, poiché collegati alle attività di liquidazione/controllo formale.
Soggetti già decaduti da precedenti rottamazioni
Possono aderire, salvo i carichi relativi a dazi doganali e IVA all’importazione. Condizione necessaria: non essere in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025; se in regola, si deve proseguire con il piano originario.
Procedura e scadenze
• 30 aprile 2026: presentazione domanda di adesione, con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti;
• 30 giugno 2026: comunicazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione con dettaglio degli importi dovuti;
• 31 luglio 2026: pagamento integrale o della prima rata.
È prevista una dilazione fino a 54 rate dal 2026 al 2035.
Cause di decadenza
Diversamente dalle rottamazioni precedenti, la decadenza si verifica in caso di:
• mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata del 31 luglio 2026;
• mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
• mancato pagamento dell’ultima rata.
Il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza.