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04/03/2026
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04/03/2026

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27/10/2025

Al via la Rottamazione quinquies.

La legge di Bilancio 2026 prevede una “tregua fiscale” con il pagamento delle imposte arretrate senza sanzioni, si potrà anche pagare a rate, fino a 9 anni.

In sintesi, con la rottamazione quinquies sarà possibile rottamare i carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, coprendo quindi un arco temporale di 24 anni. Potranno accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti «decaduti», a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater. Sono però esclusi gli importo dovuti a seguito di accertamento, anche se facevano parte delle precedenti rottamazioni. Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, anche a seguito di riammissione, per le quali al 30 settembre 2025 i pagamenti sono regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinquies. Infine, la rottamazione quinquies non prevede la «tolleranza» di cinque giorni per i pagamenti. L’unica tolleranza sarà quindi quella di calendario, nei casi di scadenza di sabato, domenica o giorno festivo.

1. Quali periodi potranno essere sanati?

Si potranno sanare i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate) e 36-ter (somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni) del DPR 600/1973, e agli articoli 54-bis (liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate) e 54-ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del DPR 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Si richiama, quindi, l’attenzione sul momento di affidamento del carico all'Agente della riscossione che rappresenta la dead line per la fruibilità della definizione agevolata in commento, restando, quindi, ininfluente il momento in cui la cartella esattoriale è stata notificata al contribuente. Con la definizione agevolata non sono dovuti interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio. Per le multe stradali irrogate dall’amministrazione dello Stato, saranno cancellati solo gli interessi.

2. Come si paga e quando?

Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o al massimo in 54 rate bimestrali (9 anni), di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2027 sino all’anno 2034;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, a decorrere dal primo agosto 2026, sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.
Il pagamento delle somme dovute mediante rottamazione quinquies può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente del debitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’agente della riscossione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione rende disponibili, sul proprio sito internet;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

3. Quali sono i termini per l’adesione alla rottamazione quinquies?

L’agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare gli importi che potranno rientrare nella rottamazione. I contribuenti potranno aderire entro il 30 aprile 2026, mediante apposita dichiarazione telematica mediante la quale il contribuente dovrà anche decidere se pagare in unica rata oppure a rate, massimo di 54 rate bimestrali.

4. Cosa succede in caso di giudizi tributari pendenti?

Nella dichiarazione di adesione i contribuenti dovranno indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare e assumeranno l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Tenuto conto che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, l’estinzione dei giudizi pendenti è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del contribuente o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione, e della comunicazione che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione dovrà inviare ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

5. Come si calcola l’importo dovuto?

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Qualora il contribuente, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderire alla rottamazione. Può essere il caso dei contribuenti che sono «decaduti» a seguito del tardivo o mancato pagamento di una rata della rottamazione quater, ma che hanno già pagato integralmente quanto dovuto in unica soluzione o a rate.

6. Quali sono i vantaggi della rottamazione quinquies?

A seguito dell’adesione alla rottamazione quinquies, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del «pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta» e ai fini delle «disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni» del Dpr 602/1973; infine, il documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
Peraltro, non è da escludere che all’esito della verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dei soggetti che non hanno aderito alla rottamazione quinquies, pur avendo debiti iscritti a ruolo, l’agente della riscossione proceda, in modo anche molto aggressivo, al recupero delle somme, anche con pignoramento dei conti correnti, pignoramenti presso terzi – è il caso dei pignoramenti dei compensi professionali e/o dei crediti verso clienti, i cui dati risultano dalle fatture elettroniche – nonché all’iscrizione di ipoteca negli immobili di proprietà dei debitori, sino ad arrivare alla possibile richiesta al Tribunale dell’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento).

7. È previsto un importo minimo per il pagamento rateale?

L’importo delle singole rate non potrà essere inferiore a 100 euro. Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, esclusivamente attraverso l’area riservata del sito internet istituzionale, comunica ai contribuenti l’importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.

8. Se non riuscissi a pagare le rate della rottamazione quinquies potrei, in futuro, chiedere di rateizzare le stesse somme?
È previsto che relativamente ai debiti inseriti nella domanda di rottamazione quinquies, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese e non possono essere accordate nuove dilazioni per le medesime somme.

9. In quali casi la rottamazione quinquies non produce effetti?

La rottamazione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:

a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
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Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di rottamazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

10. Cosa succede nel caso in cui il contribuente ha aderito alle precedenti rottamazioni per le stesse somme iscritte a ruolo?

Possono essere estinti:

a) i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese a norma della prima rottamazione, della rottamazione bis, della rottamazione ter, della riapertura della rottamazione ter e della riapertura dei termini per le precedenti rottamazioni;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, compresi nella rottamazione quater e in caso di riammissione alla rottamazione quater.
Non possono essere estinti, secondo le disposizioni della rottamazione quinquies, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla stessa data, compresi nella rottamazione quater e riammissione alla rottamazione quater.

27 ottobre 2025
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