30/11/2021
Come è noto, l’articolo 1 comma 125 e seguenti della L. 124/2017 ha previsto, in capo a enti non commerciali e imprese, l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno o all’approvazione del bilancio, le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente.
La sanzione è abbastanza rilevante, essendo pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro.
per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”