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scadenze delle definizioni agevolate La Legge di bilancio 2026 introduce la “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizi...
18/04/2026

scadenze delle definizioni agevolate

La Legge di bilancio 2026 introduce la “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibilità di pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Le scadenze sono perentorie e il mancato pagamento (anche di due rate) comporta la perdita dei benefici, con ripresa delle azioni di riscossione e imputazione delle somme versate a titolo di acconto.
La Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) prevede, all’art. 1, commi 82 ss., una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Si tratta, in particolare, di una nuova rottamazione (la Rottamazione-quinquies), quale strumento di pace fiscale rivolto a tutti coloro che hanno debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ancora pagati.

La disposizione, in base a quanto indicato al comma 83, disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute. In particolare, il debitore può scegliere di pagare, alternativamente:

in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
rateizzando l’importo nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
Le rate avranno le seguenti scadenze:

la prima, entro il 31 luglio 2026;
la seconda, entro il 30 settembre 2026;
la terza, entro il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima, a decorrere dal 2027, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno;
la cinquantaduesima, entro il 31 gennaio 2035;
la cinquantatreesima, entro il 31 marzo 2035;
la cinquantaquattresima, entro il 31 maggio 2035.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, all’interno del proprio sito istituzionale, un calendario dedicato alle scadenze delle definizioni agevolate, al fine di permettere ai singoli contribuenti di includere, scegliendo tra “Google Calendar” e “Outlook”, un promemoria per ognuna delle scadenze delle rottamazioni.

Le scadenze 2026 da poter memorizzare sono le seguenti:

30 aprile, quale termine per la presentazione online della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies;
31 maggio, quale termine di pagamento della 12° rata della rottamazione-quater (11° rata per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”) e la 4° rata della riammissione alla stessa misura agevolativa;
31 luglio, quale scadenza della primo e/o unica rata della Rottamazione-quinquies;
31 agosto, quale termine di pagamento della 12° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
30 settembre, quale termine di pagamento della 2° rata della Rottamazione-quinquies;
31 ottobre, quale termine di pagamento della 13° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
30 novembre, quale termine di pagamento della 3° rata della Rottamazione-quinquies.
Il calendario rappresenta un nuovo servizio, molto utile soprattutto per coloro che aderiranno alla Rottamazione-quinquies. Infatti, siccome per tale definizione agevolata non sono previsti giorni di tolleranza e, quindi, le scadenze risultano perentorie, il nuovo servizio può sicuramente aiutare a rammentare la scadenza a ciascun contribuente interessato.

In merito, la disposizione, di cui al comma 95, disciplina l’ipotesi di mancato o insufficiente versamento:

dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In tali ipotesi, la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; inoltre, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che determini l’estinzione del debito residuo.

Iper ammortamento 2026: come funzionaFederico CantelliIn relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento...
15/04/2026

Iper ammortamento 2026: come funziona
Federico Cantelli
In relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali contenuta nella legge di Bilancio 2026 è stato eliminato il vincolo che subordinava il beneficio alla circostanza che i beni fossero prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con l’abrogazione di questo requisito si amplia il perimetro delle spese agevolate. La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente quindi dall’origine geografica del bene.

iper ammortamentoIl decreto fiscale 2026 (DL 38/2026) elimina il vincolo di provenienza UE/SEE per l’iper ammortamento sui beni strumentali. Dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione si applica anche a beni prodotti in Paesi extra-UE, ampliando la platea degli investimenti agevolabili.

La modifica incide direttamente sulla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ampliando il perimetro degli investimenti agevolabili ai fini IRES e IRPEF.

Cos’è l’iper ammortamento 2026?
L’iper ammortamento 2026 è una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali nuovi, che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate ai fini IRES e IRPEF.

Iper ammortamento 2026: quadro normativo
L’articolo 7, comma 1, del decreto fiscale (DL 38/2026) sopprime una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 427, della legge di Bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) per riconoscere alle imprese la maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper ammortamento) ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

DL 38/2026: eliminazione del vincolo di provenienza UE
In particolare, la disposizione in commento rimuove il requisito relativo alla provenienza geografica dei beni. In tal modo, sono ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Cosa cambia con il DL 38/2026?
Dal 2026 è eliminato il vincolo di produzione UE/SEE: anche i beni extra-UE possono beneficiare dell’agevolazione.

Disciplina originaria della Legge di Bilancio 2026
Il comma 427, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2026, riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti

Credito d’imposta Agricoltura 4.0 2026: Guida operativa ai requisiti e alla documentazione per il credito d’imposta Agri...
08/03/2026

Credito d’imposta Agricoltura 4.0 2026:
Guida operativa ai requisiti e alla documentazione per il credito d’imposta Agricoltura 4.0 2026 per trattori e attrezzature

Molte aziende agricole stanno programmando l’acquisto di nuovi trattori e attrezzature connesse confidando nel credito d’imposta Agricoltura 4.0, ma il rischio di sbagliare è alto: basta un requisito tecnico mancante o un documento non allineato per perdere il beneficio.

Comprendere come funziona il nuovo incentivo 2026, quali beni rientrano e come coordinarlo con altri strumenti fiscali permette di pianificare gli investimenti senza errori formali o sovrapposizioni non ammesse.

Requisiti fiscali e tecnici per accedere al credito Agricoltura 4.0
Il primo requisito per accedere al nuovo credito d’imposta Agricoltura 4.0 è la natura del soggetto beneficiario: si tratta di un’agevolazione rivolta alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.

Questo significa che l’azienda deve essere titolare di reddito d’impresa e che il bene agevolato deve essere destinato all’attività produttiva, non a usi privati o promiscui non documentabili. In fase di controllo, l’inquadramento fiscale dell’impresa e la corretta imputazione del bene in contabilità diventano elementi decisivi.

Dal punto di vista normativo, il credito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2026, che disciplina in modo specifico il settore primario rispetto al regime generale dei beni strumentali. Per una lettura puntuale dei commi dedicati agli investimenti 4.0 in agricoltura è opportuno fare riferimento al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, verificando in particolare le condizioni soggettive e oggettive richieste. In assenza di questa verifica, il rischio è di impostare il piano di acquisti su presupposti non coerenti con la norma vigente.

Accanto ai requisiti fiscali, assumono rilievo i requisiti tecnici di “4.0”: i trattori e le attrezzature devono essere beni interconnessi, in grado di dialogare con i sistemi aziendali e di scambiare dati in modo strutturato. In pratica, non basta acquistare un mezzo di ultima generazione: occorre che sia dotato di componenti hardware e software idonei alla raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni operative.

Se, ad esempio, un trattore viene consegnato senza il modulo di connettività previsto dal costruttore, l’investimento potrebbe non essere qualificabile come bene 4.0 fino al completamento dell’interconnessione.

Un errore frequente riguarda la tempistica dell’interconnessione rispetto all’entrata in funzione del bene.

Se il trattore viene messo in uso in azienda ma il sistema di collegamento ai software gestionali viene attivato solo mesi dopo, allora occorre valutare con attenzione da quando decorrono i presupposti per fruire del credito. In questi casi è fondamentale conservare documentazione tecnica e dichiarazioni del fornitore che attestino la data effettiva di interconnessione, così da poter dimostrare, in caso di verifica, il momento in cui il bene ha acquisito le caratteristiche richieste.

Quali trattori e macchine agricole rientrano nel 40% nel 2026
Per individuare quali trattori e macchine agricole possono rientrare nel perimetro del nuovo credito d’imposta Agricoltura 4.0 occorre partire dalla classificazione dei beni strumentali materiali 4.0. In linea generale, sono agevolabili i mezzi che integrano sistemi di guida assistita o automatizzata, sensori per il monitoraggio delle lavorazioni, dispositivi di telemetria e piattaforme software per la gestione dei dati agronomici. Tuttavia, senza una verifica puntuale delle specifiche tecniche e della documentazione del costruttore, è rischioso dare per scontata la qualificazione 4.0 di un determinato modello.

Un caso tipico riguarda i trattori di nuova generazione predisposti per l’agricoltura di precisione ma venduti con alcuni optional non installati. Se l’azienda acquista il mezzo in configurazione base, senza i moduli necessari all’interconnessione, il bene potrebbe non soddisfare i requisiti richiesti per il credito Agricoltura 4.0. In questo scenario, se l’impresa intende comunque beneficiare dell’agevolazione, è opportuno pianificare fin da subito l’acquisto dei kit di aggiornamento e ottenere dal concessionario una scheda tecnica dettagliata che descriva l’architettura 4.0 del mezzo una volta completato l’allestimento.

Oltre ai trattori, rientrano potenzialmente nel perimetro agevolabile anche attrezzature come seminatrici di precisione, irroratrici con controllo automatico delle sezioni, sistemi di distribuzione a rateo variabile e macchine per la raccolta dotate di sensori avanzati.

La condizione chiave è che tali attrezzature siano in grado di dialogare con il trattore o con una piattaforma centrale, scambiando dati sulle operazioni svolte. Se, ad esempio, una seminatrice è dotata di centralina elettronica ma non può essere collegata a un sistema di gestione aziendale, la sua riconducibilità ai beni 4.0 diventa discutibile e va valutata con il supporto del fornitore e del consulente fiscale.

Per ridurre il margine di incertezza, molte aziende richiedono al costruttore o al rivenditore una dichiarazione tecnica che attesti la conformità del bene ai requisiti 4.0, spesso accompagnata da una perizia o da un’asseverazione redatta da un professionista. Questa documentazione non è solo una tutela in caso di controlli, ma anche uno strumento operativo per il consulente che deve impostare correttamente la fruizione del credito. Se il parco macchine comprende anche investimenti in aree agevolate, può essere utile valutare in parallelo il credito d’imposta ZES per imprese agricole, così da coordinare le diverse misure senza sovrapposizioni indebite.

Come coordinare credito Agricoltura 4.0, 5.0 e iperammortamento
Il coordinamento tra il nuovo credito d’imposta Agricoltura 4.0, gli strumenti riconducibili alla cosiddetta Transizione 5.0 e il meccanismo di iperammortamento richiede un’analisi preventiva della strategia fiscale dell’azienda.

Secondo quanto indicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la generalità delle imprese i precedenti crediti d’imposta per beni strumentali 4.0 e 5.0 sono stati sostituiti da un sistema di iperammortamento, mentre per il settore primario è previsto un credito specifico. Questa distinzione rende necessario verificare, caso per caso, quale regime sia effettivamente applicabile agli investimenti programmati.

Per avere un quadro aggiornato delle regole generali sugli investimenti in beni strumentali e sul passaggio ai nuovi meccanismi di agevolazione, è utile consultare la pagina dedicata del MIMIT sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Da qui è possibile ricavare le linee guida di principio, da adattare poi alle specificità del comparto agricolo alla luce della legge di Bilancio 2026. Senza questo passaggio, il rischio è di applicare al settore primario regole pensate per altri comparti, con possibili contestazioni in sede di controllo.

Un aspetto delicato riguarda il divieto di cumulo oltre determinati limiti tra diverse agevolazioni che insistono sullo stesso investimento.

Se un trattore 4.0 è potenzialmente agevolabile sia con il credito Agricoltura 4.0 sia con misure legate alla sostenibilità energetica o alla localizzazione in aree agevolate, occorre verificare se il cumulo sia ammesso e, in caso affermativo, entro quali confini. In assenza di indicazioni esplicite, è prudente adottare un approccio conservativo, documentando le scelte effettuate e motivando la ripartizione dei benefici tra le diverse misure.

Dal punto di vista operativo, una buona pratica consiste nel costruire una matrice degli investimenti programmati, indicando per ciascun bene il regime fiscale potenzialmente applicabile, le condizioni di accesso, gli eventuali limiti di cumulo e la documentazione richiesta.

Se, ad esempio, l’azienda prevede di acquistare un trattore 4.0, un impianto fotovoltaico e un software gestionale, la matrice permetterà di capire se convenga concentrare il credito Agricoltura 4.0 sui beni strettamente agricoli e utilizzare altri strumenti per gli investimenti energetici o digitali. In questo lavoro di coordinamento può essere utile considerare anche il credito ZES unica per l’agricoltura, quando l’azienda opera in aree ammissibili.

Fase Cosa verificare Obiettivo
Analisi investimenti Elenco beni, caratteristiche 4.0, localizzazione Individuare le misure potenzialmente applicabili
Verifica normativa Regole specifiche Agricoltura 4.0 e limiti di cumulo Evitare sovrapposizioni non ammesse
Pianificazione fiscale Scelta del regime prevalente per ciascun bene Massimizzare il beneficio nel rispetto delle norme
Documentazione Perizie, dichiarazioni tecniche, schede contabili Rendere difendibile la strategia in caso di controlli
Checklist documentale per non perdere il beneficio fiscale
La componente documentale è spesso il punto debole nella fruizione del credito d’imposta Agricoltura 4.0: anche quando il trattore o l’attrezzatura rispettano i requisiti tecnici, la mancanza di un documento o di una corretta registrazione contabile può portare al recupero del beneficio. Per ridurre questo rischio è utile strutturare una checklist interna, da utilizzare ogni volta che si pianifica un nuovo investimento agevolato, coinvolgendo sia l’ufficio tecnico sia il consulente fiscale dell’azienda.

Una checklist efficace dovrebbe coprire almeno quattro aree: anagrafica dell’impresa, caratteristiche tecniche del bene, aspetti contrattuali e contabili, adempimenti dichiarativi. Per l’anagrafica, occorre verificare che l’impresa rientri tra i soggetti ammessi e che sia in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

Per la parte tecnica, è fondamentale raccogliere schede prodotto, manuali, dichiarazioni del costruttore e, se necessario, perizie che attestino la natura 4.0 del bene. Sul fronte contrattuale e contabile, vanno controllati contratti di acquisto, fatture, modalità di pagamento e corretta imputazione del bene tra le immobilizzazioni.

Quando si passa agli adempimenti dichiarativi, è importante coordinare la gestione del credito con le scadenze fiscali e con le eventuali comunicazioni richieste dall’amministrazione finanziaria.

Se, ad esempio, il credito deve essere indicato in specifici quadri della dichiarazione dei redditi o in comunicazioni telematiche dedicate, la mancata compilazione può generare contestazioni anche a distanza di tempo. In parallelo, per le aziende che investono anche in formazione del personale sull’uso delle tecnologie 4.0, può essere opportuno valutare la compatibilità con il credito d’imposta per la formazione degli agricoltori, così da valorizzare anche l’aggiornamento delle competenze.

Per trasformare questi principi in operatività quotidiana, può essere utile predisporre una scheda di controllo da compilare per ogni trattore o attrezzatura acquistata con l’intenzione di fruire del credito Agricoltura 4.0.

Se, durante la compilazione, emerge che manca la dichiarazione di interconnessione o che il contratto non specifica chiaramente le componenti 4.0 incluse, allora è il momento di intervenire subito, chiedendo integrazioni al fornitore o aggiornando la documentazione interna. Questo approccio preventivo riduce il rischio di dover ricostruire a posteriori informazioni tecniche e amministrative, spesso con maggiore difficoltà e minore affidabilità.

Rottamazione quinquies: invio anticipato della domanda e vantaggi immediati su procedure e pagamentiCon la rottamazione ...
08/03/2026

Rottamazione quinquies: invio anticipato della domanda e vantaggi immediati su procedure e pagamenti
Con la rottamazione quinquies la domanda anticipata offre vantaggi immediati: stop a nuove azioni esecutive e più tutele su rimborsi e DURC.

La nuova rottamazione quinquies rappresenta la principali misura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di bilancio 2026. La norma consente ai contribuenti di regolarizzare debiti fiscali e contributivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un ampio arco temporale.

La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 30 aprile 2026, salvo eventuali proroghe legislative. Nonostante il termine sia ancora distante, la presentazione anticipata dell’istanza può produrre effetti immediati favorevoli per il debitore. Per questo motivo molti esperti consigliano di non attendere gli ultimi giorni per aderire alla procedura.

La misura riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023, permettendo di estinguere il debito pagando l’importo dovuto senza altre componenti accessorie previste nella cartella.

Tuttavia l’adesione non avviene automaticamente: è necessario presentare una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rottamazione quinquies: chi può aderire e quali debiti rientrano
La rottamazione quinquies nasce con la Legge di bilancio 2026 (L. n. 207/2025), indicazione ipotetica di riferimento normativo) e riguarda i ruoli trasmessi all’agente della riscossione in oltre vent’anni di attività.

Per accedere al beneficio, come detto, è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026. La richiesta va inoltrata direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso i canali messi a disposizione dall’ente.

Una volta inviata l’istanza, il contribuente non riceve immediatamente l’accoglimento. L’amministrazione finanziaria ha tempo fino al 30 giugno 2026 per comunicare l’esito della domanda, indicando l’eventuale ammissione alla procedura oppure il rigetto.

Nel caso di accettazione, l’ente invierà anche il prospetto con l’importo da versare e il piano dei pagamenti.

Modalità di pagamento e calendario delle rate
La procedura consente di scegliere tra pagamento in un’unica soluzione oppure tramite rateizzazione.

La scelta deve essere indicata già al momento della presentazione della domanda.

Chi opta per il versamento in un’unica soluzione dovrà effettuare il pagamento entro il 31 luglio 2026. La normativa permette anche un piano rateale molto lungo, con un massimo di 54 rate bimestrali. Il calendario dei versamenti prevede:

1ª rata: 31 luglio 2026
2ª rata: 30 settembre 2026
3ª rata: 30 novembre 2026.
A partire dal 2027 le rate successive seguiranno un calendario fisso con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno.

Il piano prosegue fino alla 51ª rata, mentre le ultime tre scadenze sono previste nel 2035:

52ª rata: 31 gennaio 2035
53ª rata: 31 marzo 2035
54ª rata: 31 maggio 2035.
Sulle somme rateizzate è previsto un interesse del 3% annuo, applicato a partire dal 1° agosto 2026.

Il decreto Maltempo ha concesso proroga di tre mesi per la rottamazione quinquies, ma solo per i soggetti interessati dal provvedimento stesso.

Effetti immediati della presentazione della domanda
Uno degli aspetti più interessanti della procedura riguarda gli effetti che scattano già con la semplice presentazione della domanda. Secondo quanto previsto dalla normativa e chiarito anche nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’invio della richiesta produce alcune conseguenze favorevoli per il contribuente. In particolare, per i debiti che rientrano nella definizione agevolata:

non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
eventuali procedure esecutive già iniziate non proseguono, a meno che non si sia già svolto il primo incanto con esito positivo.

Questo significa che l’avvio della pratica consente di bloccare temporaneamente molte attività di recupero del credito.

Restano, tuttavia, validi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti prima della presentazione dell’istanza. Tali misure non vengono automaticamente cancellate con la domanda, ma restano efficaci fino al completamento della procedura.

Un altro vantaggio riguarda la posizione del contribuente nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per i debiti inclusi nella definizione agevolata, infatti, il soggetto non viene considerato inadempiente ai fini: dei rimborsi fiscali; dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione; del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Rottamazione quinquies: perché conviene non aspettare
La rottamazione quinquies offre, quindi, la possibilità di gestire debiti fiscali accumulati in oltre vent’anni con un piano di pagamento molto lungo. Tuttavia il vero vantaggio riguarda gli effetti immediati legati alla presentazione dell’istanza. Inviare la domanda in anticipo consente, infatti, di beneficiare subito della sospensione delle nuove azioni esecutive e di evitare il proseguimento di alcune procedure già avviate.

Inoltre la richiesta permette di migliorare temporaneamente la posizione del contribuente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, evitando il blocco di rimborsi o pagamenti e facilitando il rilascio del DURC.

Per queste ragioni, pur avendo tempo fino al 30 aprile 2026, molti contribuenti scelgono di attivarsi subito. Presentare rapidamente l’istanza di rottamazione quinquies permette infatti di ottenere fin da subito una maggiore tutela e di pianificare con anticipo il pagamento delle somme dovute.

Riassumendo
Rottamazione quinquies: sanatoria cartelle prevista dalla legge di bilancio 2026.
Riguarda debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2023.
Domanda obbligatoria entro il 30 aprile 2026 con risposta entro il 30 giugno.
Pagamento possibile in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali.
Sulle rate si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
La domanda blocca nuove azioni esecutive e tutela rimborsi PA e rilascio DURC.

Rottamazione quinquies, l’insidia dei piani misti: la soluzione solo allo sportelloL’adesione alla definizione agevolata...
27/02/2026

Rottamazione quinquies, l’insidia dei piani misti: la soluzione solo allo sportello

L’adesione alla definizione agevolata congela le rateazioni, ma lo scorporo dai debiti rateizzati di una singola cartella solo parzialmente rottamabile resta una operazione percorribile solo “manualmente”

Rottamazione quinquies, l'insidia dei piani misti: la soluzione solo allo sportello

La rottamazione quinquies per i carichi fino a tutto il 2023 si presenta come un’importante scialuppa di salvataggio fiscale, ma per i contribuenti con rateizzazioni ordinarie in corso la navigazione si preannuncia complessa.

Il nodo critico è rappresentato dai “piani misti”, dilazioni dove convivono carichi rottamabili e debiti esclusi dai benefici della norma.

La presentazione della domanda da effettuare entro il 30 aprile 2026 attiva la sospensione automatica dei pagamenti, ma con un perimetro d’azione limitato: il congelamento riguarda esclusivamente i carichi inseriti nell’istanza.

Per i debiti residui che non rientrano nella rottamazione quinquies, l’obbligo di versamento rimane immediato. Ignorare questa distinzione significa rischiare la decadenza dalla dilazione ordinaria, qualora si superi la soglia critica delle 8 rate non pagate.

Il paradosso della cartella “ibrida”
Se il piano di rateizzazione è composto da cartelle distinte, la gestione è agevole tramite i canali digitali quali Paga Online o l’app Equiclick.

Il vero vicolo cieco tecnico si manifesta quando una singola cartella è “ibrida”, ovvero contiene al suo interno voci di diversa natura come ad esempio IVA definibile e sanzioni amministrative escluse.

In questa specifica fattispecie, l’architettura digitale di Agenzia delle Entrate-Riscossione mostra i suoi limiti:

sistemi online: non consentono il frazionamento del bollettino unico della rata.
video-appuntamento: lo sportello online, pur utile per la consulenza, non dispone delle funzionalità tecniche per emettere nuovi titoli di pagamento scissi.
La soluzione analogica nello sportello fisico
Per risolvere l’impasse, il contribuente è costretto al ritorno al “cartaceo”.

È necessario prenotare un accesso fisico presso gli uffici AdER affinché un operatore proceda manualmente alla scissione contabile del debito.

Questa procedura non è una tantum .

L’operazione di ricalcolo e stampa del bollettino frazionato andrà necessariamente ripetuta di mese in mese fino al 31 luglio 2026, data in cui la rottamazione produrrà i propri effetti sulle rateazioni provvisoriamente sospese, come indicato al comma 94 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

Un “caso scuola”
Si ipotizzi una rata mensile di 300 euro, composta per 200 euro da carichi rottamabili e per 100 euro da sanzioni escluse.

Una volta presentata la domanda per la quota di 200 euro, il contribuente resta debitore dei restanti 100 euro.

Senza il passaggio fisico allo sportello per ottenere il nuovo titolo di pagamento, il versamento parziale risulterebbe impossibile o non correttamente imputato, mettendo a repentaglio l’intero piano di rateazione per la parte non agevolabile.

L’attuale rigidità dei sistemi informatici impone quindi un monitoraggio tempestivo della propria posizione debitoria.

In attesa di eventuali chiarimenti normativi o evoluzioni tecnologiche, la prenotazione anticipata dell’appuntamento allo sportello resta l’unica polizza assicurativa contro errori fatali nella gestione del proprio scadenziario fiscale.

Rottamazione quinquies e rateazioni in corso: come gestire i piani misti ed evitare la decadenzaL’adesione alla nuova ro...
18/02/2026

Rottamazione quinquies e rateazioni in corso: come gestire i piani misti ed evitare la decadenza

L’adesione alla nuova rottamazione-quinquies (introdotta dalla Legge di Bilancio 2026) rappresenta un’importante opportunità di risparmio sui debiti esattoriali, ma richiede un’attenzione particolare per i contribuenti che hanno già in corso piani di dilazione ordinaria.

La criticità emerge quando le cartelle inserite in una rateazione attiva contengono sia debiti “rottamabili” (come IVA o IRPEF da controlli automatici) sia debiti tassativamente esclusi dal perimetro della misura (come le multe stradali elevate dalla Polizia Locale, l’IMU o i debiti tributari e previdenziali derivanti da accertamento esecutivo).

In presenza di queste “rateazioni miste”, è fondamentale sapere che la presentazione della domanda di adesione non congela l’intero piano di ammortamento.

Per i debiti esclusi dalla definizione agevolata, infatti, occorre proseguire regolarmente con i pagamenti, pena la decadenza dalla dilazione e la ripresa delle azioni di recupero.

Rottamazione quinquies: tutto quello che devi sapere prima di fare domanda.
L’effetto sospensivo della domanda di rottamazione quinquies: limiti e perimetro
La disciplina della sospensione è contenuta nell’articolo 1, comma 91, della Legge 199/2025.

La norma stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2026).

Tuttavia, il legislatore specifica che tale sospensione opera “limitatamente ai carichi definibili” che costituiscono oggetto della domanda.

Di conseguenza:
per la quota “rottamabile” (es. omessi versamenti da dichiarazione): il pagamento delle rate del vecchio piano si sospende fino al 31 luglio 2026. Successivamente a tale data, il piano di dilazione viene automaticamente revocato per la parte rottamata (Art. 1, comma 94, lett. a): ciò significa che il pagamento di quei debiti dovrà proseguire esclusivamente secondo le regole della definizione agevolata e la “vecchia” dilazione non sarà più recuperabile;
per la quota “non rottamabile” (es. accertamenti o tributi locali): la sospensione non opera. Per questa tipologia di debiti, il pagamento deve proseguire senza soluzione di continuità secondo le scadenze del piano di dilazione originario.
Come pagare correttamente la quota residua (senza errori di calcolo)
Il rischio principale per il contribuente è quello di interrompere erroneamente l’intero versamento delle rate del piano di dilazione originario, credendo di essere “coperto” dalla domanda di rottamazione, causando così la decadenza dal piano stesso per la parte di debito non rottamabile / rottamata.

Per evitare questo scenario, il contribuente deve continuare a versare, ma non le rate originarie, bensì rate “ridotte”, scorporate della quota parte relativa ai debiti in rottamazione.

Fortunatamente, non è necessario effettuare complessi conteggi manuali che potrebbero indurre in errore.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nella FAQ n. 19 pubblicata il 20 gennaio 2026, è l’Amministrazione stessa a fornire gli importi ricalcolati.

La FAQ precisa testualmente:

“Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Istruzioni operative
Nel concreto, il contribuente titolare di una dilazione mista che ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve:

accedere all’Area Riservata del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o all’App Equiclick;
utilizzare il servizio “Paga online”. Il sistema proporrà automaticamente l’importo aggiornato della rata, già "depurato" dalle voci oggetto di sospensione per effetto della Rottamazione-quinquies;
procedere al pagamento di tale importo ridotto alle scadenze originarie.
In alternativa alla modalità telematica, resta ferma la possibilità di rivolgersi fisicamente agli sportelli dell’Agente della riscossione per richiedere i moduli di pagamento aggiornati (Rav/PagoPA) relativi alla sola quota di debito che deve restare in rateazione ordinaria.

Indirizzo

Contrada Difesa, Via Palermo N. 4
Caraffa Di Catanzaro
88050

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Sito Web

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