21/08/2026
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Allegato D: Guida passo-passo alla compilazione del rendiconto per cassa
Chi può utilizzare il Modello D?
Inizialmente previsto per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) con entrate inferiori a 220.000 euro, i limiti dimensionali e la platea dei destinatari sono stati recentemente modificati dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104 (come illustrato nella Circolare n. 6/2024):
ETS privi di personalità giuridica: possono utilizzare il Modello D se le entrate complessive dell’anno precedente non superano i 300.000 euro.
ETS dotati di personalità giuridica: possono utilizzare il rendiconto per cassa solo se non superano la soglia di 60.000 euro annui di entrate. Al di sotto di questo limite, hanno la facoltà di adottare il nuovo Modello E (rendiconto aggregato ultra-semplificato) o, se preferiscono un dettaglio maggiore, il Modello D ordinario.
Passo 1: Il principio di cassa e il "Saldo Iniziale"
Il rendiconto si basa esclusivamente sul principio di cassa: si registrano cioè solo i movimenti monetari (entrate e uscite effettive) avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza economica.
Un punto cruciale, chiarito dal Ministero del Lavoro nella Nota n. 10358 del 14 luglio 2022, riguarda il saldo iniziale delle consistenze liquide (cassa e banca). Il saldo iniziale dell'anno corrente (t) deve coincidere al centesimo con il saldo finale registrato al 31 dicembre dell'anno precedente (t-1)
Al termine dell'anno corrente, la liquidità finale della colonna (t) sarà data dalla somma (o sottrazione) dell'avanzo o disavanzo complessivo dell'esercizio al saldo di partenza.
Passo 2: Classificare le voci nelle 5 macro-aree
Nel Modello D, entrate e uscite non vanno inserite in un'unica lista, ma suddivise in cinque sezioni collegate all'attività dell'ente:
A) Attività di interesse generale (Art. 5 CTS): accoglie le entrate istituzionali (es. quote associative o contributi pubblici per progetti) e le relative uscite necessarie per realizzare le attività principali dell'ente.
B) Attività diverse (Art. 6 CTS): comprende entrate e uscite legate ad attività commerciali secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali.
C) Attività di raccolta fondi (Art. 7 CTS): include i proventi e gli oneri derivanti da campagne di donazione, lasciti o eventi di sensibilizzazione.
D) Attività finanziarie e patrimoniali: es. interessi attivi bancari o canoni di locazione di immobili di proprietà dell'associazione.
E) Supporto generale: raccoglie i costi trasversali necessari al funzionamento strutturale dell'ente (es. spese di gestione della sede o servizi amministrativi comuni).
Passo 3: Registrare investimenti e flussi di capitale
Sotto la gestione corrente, il Modello D riserva una sezione distinta alle entrate e uscite per investimenti in immobilizzazioni (es. l’acquisto di attrezzature o computer) e per flussi finanziari di terzi (es. l'accensione o il rimborso di un finanziamento bancario). Isolare queste voci evita che acquisti patrimoniali straordinari distorcano la rappresentazione della gestione quotidiana dell'ente.
Passo 4: Verificare gli allegati obbligatori
Ci sono due importanti adempimenti di trasparenza che l'organo di amministrazione deve includere direttamente nel rendiconto:
Annotazione in calce per le attività diverse: Se l'associazione svolge attività ex art. 6, gli amministratori devono documentare e certificare in calce al rendiconto il carattere secondario e strumentale delle stesse, dimostrando che i ricavi commerciali non superano il 30% delle entrate totali o il 66% dei costi complessivi.
Rendiconto delle raccolte fondi occasionali: Per ciascuna raccolta pubblica di fondi (art. 79, comma 4, lett. a)
, l'ente deve redigere un rendiconto specifico con relazione illustrativa
La Nota n. 17146 del 15 novembre 2022 ha confermato che tali prospetti specifici possono essere inseriti direttamente all'interno del bilancio depositato al RUNTS, senza la necessità di effettuare depositi separati.
Passo 5: Termini di approvazione e deposito
Una volta che il rendiconto è stato redatto e approvato dall'assemblea dei soci, gli amministratori sono obbligati a depositarlo sul portale telematico del RUNTS.
A seguito delle semplificazioni della Legge 104/2024, non esiste più la scadenza fissa del 30 giugno
L’obbligo di deposito deve essere adempiuto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell'ente
Questo introduce una "data mobile" che riduce il divario temporale tra l'effettiva approvazione del bilancio e la sua conoscibilità pubblica, agevolando soprattutto le associazioni con un anno sociale non coincidente con l'anno solare.
Affrontare l'Allegato D richiede precisione e una tenuta ordinata della prima nota, ma assicura all'associazione una rappresentazione trasparente e sicura del proprio operato, proteggendo la responsabilità degli amministratori e valorizzando il rapporto di fiducia con i soci e i sostenitori