14/07/2026
OPERAZIONI INESISTENTI: NON BASTA QUALIFICARE IL FORNITORE COME “CARTIERA” PER DIMOSTRARE CHE LA MERCE NON SIA MAI ESISTITA
Con la sentenza n. 350/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ha accolto integralmente il ricorso in una controversia da me patrocinata, annullando l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio aveva contestato una fattura per operazione , muovendo dal presupposto che la società fornitrice fosse una cosiddetta “ ”.
La difesa ha tuttavia documentato l’effettività dell’operazione commerciale attraverso la prova del pagamento mediante bonifico, della movimentazione della merce e delle intercorse tra le parti.
Il Giudice ha quindi ritenuto maggiormente verosimile che la società contribuente avesse la merce e successivamente ai propri clienti, escludendo così la contestata inesistenza oggettiva dell’operazione.
Ma la pronuncia si spinge oltre.
Riqualificata la vicenda, al più, in termini di possibile inesistenza , la Corte ha ribadito che l’Amministrazione deve dimostrare, attraverso elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse , o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria , dell’eventuale frode posta in essere dal fornitore.
E tale , nel caso concreto, non è stata fornita.
Particolarmente significativo anche un ulteriore passaggio: non possono essere automaticamente imputate al contribuente circostanze — quali , o l’ di una effettiva del fornitore — agevolmente conoscibili dall’Amministrazione finanziaria, ma non altrettanto dall’operatore economico.
📌 **La mera anomalia del fornitore non trasforma automaticamente un’operazione reale in un’operazione fittizia.**
📌 **E, qualora la contestazione si sposti sul piano dell’inesistenza soggettiva, occorre provare la consapevole partecipazione del contribuente alla frode.**
**Esito: ricorso accolto e avviso di accertamento annullato.**
Nel contenzioso tributario, il sospetto può dare origine all’accertamento.
Ma solo la prova può sorreggere la pretesa.