19/06/2023
Nuovo Regolamento Polizia Urbana: ci interessa?
A settembre 2020 è stato approvato a Forlì il nuovo regolamento di polizia urbana che contiene norme di convivenza che riguardano anche i condomini e per le quali si ha il vantaggio di poter chiedere ai Vigili Urbani di intervenire, con tutti i loro poteri e senza spese legali.
Art. 8 Gestione delle aree private e degli edifici omissis…. 3)I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all’incolumità pubblica. 4) I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e/o infestanti e all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del centro abitato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.
Art. 21 Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate. 1) Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo, gli amministratori di condominio, ovvero i proprietari e i conduttori degli immobili, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, provvedono allo sgombero della neve e del ghiaccio dagli ingressi degli immobili prospicienti i marciapiedi e a coprire o cospargere con materiale
antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sui medesimi ingressi. 2) Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per i soggetti di cui al comma 1, i medesimi provvedono, altresì, alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio e neve sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose. E’ vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali, nei corsi d’acqua e a ridosso dei cassonetti della raccolta dei rifiuti. 3) Qualora si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti o da qualsiasi posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non fosse possibile, si possono utilizzare gli spazi pubblici immediatamente vicini alla propria proprietà senza intralciare il traffico e la circolazione dei veicoli. 4) Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della
grandine. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l’area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all’immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario non è richiesta alcuna autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, a condizione
che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.” 5)Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato,
oltre a quanto previsto dai commi precedenti, anche bagnare il suolo pubblico. 6) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00. 7) Le sanzioni previste al presente articolo non saranno applicate ai privati cittadini proprietari e
conduttori degli immobili nel caso in cui possano dimostrare oggettivamente l’impossibilità a provvedere allo sgombero poiché non presenti in loco durante l’evento atmosferico o in caso vi sia un impedimento nel provvedere allo sgombero dovuto a loro problemi di salute o condizione fisiche.
Art. 24 Immissioni sul suolo pubblico. 1) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto di dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l’espulsione verso l’esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia
possibile rispettare l’altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo di disporre ogni accorgimento affinché l’aria, il fumo o il vapore espulsi verso l’esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio. 2) Gli impianti di condizionamento dell’aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere. 3) E’ vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi,
dall’annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc. 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00. 5) Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l’adeguamento
degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.
Art. 32 Emissioni di fumo. 1) Fatta salva la normativa speciale, in centro abitato è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, con combustione a fiamma libera, che provocano emissioni di fumo, compresi quelli presenti nei cantieri edili. 2) L’uso di bracieri, griglie e barbecue, su aree pubbliche o di uso pubblico, è consentito soltanto se le stesse sono appositamente attrezzate a tal fine. 3) Nei condomini e negli spazi comuni a diverse abitazioni, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell’eventuale regolamento condominiale, sia assembleare che contrattuale, è vietato
produrre polvere, vapori o fumo in misura molesta, emanare odori nauseanti e compiere altre operazioni che rechino turbativa o danno al vicinato. 4) chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.
Art. 40 Decoro urbano dei locali privati esposti alla pubblica vista. 1) Al fine di tutelare e promuovere il decoro del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento tenuti puliti ed adeguatamente tinteggiati. 2) I proprietari, i locatari ed i concessionari dei locali sfitti ubicati nel centro storico della città sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:
a) pulire le saracinesche e, soprattutto, togliere gli eventuali rifiuti accumulatisi e gettati attraverso le serrande all’interno degli immobili;
b) oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro;
c) mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che, comunque, devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e dell’offerta di vendita o locazione del locale. 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.
Art. 44 Uso dei dispositivi antifurto. 1) Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo sono disciplinati dalle Norme tecniche di attuazione e Regolamento delle attività rumorose. 2)Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d’allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito
telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo. 3)Fatta salva l’applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
Art. 45 Detenzione e custodia degli animali. Norme generali omississ…. 9) E’ vietato detenere cani o gatti in maniera prolungata in terrazzi o balconi od isolarli in rimesse o in cantine o custodirli in gabbie o stie se ciò può determinare sofferenze all’animale o creare in qualsiasi modo disturbo o molestia al vicinato. 10) Per cani custoditi all’esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedirne la fuga. 11) I cani custoditi in casa o in recinti esterni devono poter uscire per il moto fisiologico quotidiano. 12) Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o altro strumento di
contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. In ogni caso all’animale dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento. Art. 49 Conduzione. 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. E’ sua personale responsabilità affidare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, il proprio cane solo a persone in grado di controllarlo integralmente in ogni circostanza. 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne
assume la responsabilità per il relativo periodo. 3) Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, negli spazi privati comuni a più persone, ivi
compresi gli spazi condominiali, è vietata la libera circolazione dei cani non soggetti al controllo diretto del proprietario o del detentore come previsto dal successivo comma 4, al di fuori degli spazi specificatamente individuati. 4)Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune dove essi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e senza museruola, comunque sempre sotto la diretta e personale responsabilità dei
conduttori;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti, e nei casi previsti. 5)Le disposizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), del presente articolo non si applicano ai cani
addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia, ai cani adibiti alla conduzione delle greggi, ai cani da caccia o da tartufo in aperta campagna al seguito del cacciatore o del tartufaio e ai cani delle Forze di polizia o di soccorso durante l’impiego per fini d’istituto.
Art. 56 Controllo dei colombi in ambito urbano. 1) Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi urbani, per salvaguardarne la salute,
per tutelare le condizioni igienico sanitarie e il decoro urbano, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale:
a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti ai colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all’effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento
numerico degli animali stessi;
b) è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;
c) è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate; 2) Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.