22/09/2024
PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI MOBILI
È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Al D.U.R.C., per tutti, e al D.U.R.C. di congruità, per le aziende che operano nel settore edile, si aggiunge un ulteriore documento obbligatorio per operare: la patente a crediti.
La patente a crediti della cantieristica temporanea entra in vigore dal 01/10/2024.
Per essere in regola con la normativa, sarà sufficiente richiedere la patente prestando attenzione alle dichiarazioni che dovranno essere rese.
Le aziende sono tenute ad informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
Si richiede, inoltre, anche la regolarità fiscale.
Le imprese e lavoratori autonomi del settore edile e le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività nel cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta, avranno l’obbligo di dotarsi della patente a crediti.
I lavori coinvolti sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Si ritiene che le aziende che effettuano attività di pulizie sono obbligate solo nel caso in cui la svolgano in un cantiere edile (ad esempio negli uffici temporanei di un cantiere edile temporaneo).
Le esclusioni dall’obbligo riguardano
• chi effettua solo fornitura di materiale
• chi presta attività intellettuale
• imprese con classificazione SOA III o superiore.
La patente viene richiesta on line sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro direttamente dai soggetti interessati o attraverso un soggetto delegato ed è rilasciata in formato digitale.
Al momento della richiesta, l’interessato deve certificare di essere in possesso di:
• certificato iscrizione C.C.I.A.A.
• D.U.R.C. in corso di validità
• D.V.R. nei casi previsti dalla legge: la presenza di almeno un lavoratore
• adempimenti in merito alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro in favore dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro
• nomina R.S.P.P. - responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente: la presenza di almeno un dipendente
• attestazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla legge. Il D.U.R.F. si rilascia nel caso l’azienda risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi, abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 3 anni, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse, non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relative alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Non si considerano i debiti in dilazione non decadute.
Adempimento e tipo di dichiarazione ammessa
Iscrizione C.C.I.A.A.: autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.C. in corso di validità: autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Presenza di D.U.R.F. in corso di validità: autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Possesso del D.V.R.: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attestati in materia di formazione obbligatoria: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nomina R.S.P.P.: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La patente contiene:
1. data e numero di rilascio
2. i dati del titolare della patente
3. i dati del richiedente
4. il punteggio attribuito al momento del rilascio
5. il punteggio aggiornato in tempo reale
6. i crediti decurtati e il motivo
7. il provvedimento eventuale di sospensione o revoca.
I committenti pubblici e privati potranno verificare in tempo reale lo stato della patente dell’azienda e provvedere di conseguenza in caso di non conformità.
I crediti inizialmente riconosciuti sono 30.
Possono essere aggiunti (al massimo):
• 10 crediti per anzianità di impresa, riconosciuti immediatamente
• 1 credito ogni biennio concesso per il non aver subito decurtazioni e fino ad un massimo di 20 crediti (da raggiungere in 40 anni)
• 40 crediti concessi nel tempo in funzione degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni e formazione.
In totale, in presenze delle condizioni per i crediti aggiuntivi, potranno esserne raggiunti al massimo 100 nel corso del tempo.
I crediti minimi per poter lavorare e accedere al cantiere sono 15.
I crediti possono essere reintegrati solo previa valutazione di apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.
In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla decurtazione dei crediti.
Sono previste decurtazioni più o meno significative a seconda dell’inadempimento.
La decurtazione è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi, ovverosia sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
È bene precisare che la maggior parte degli illeciti previsti tra quelli che comportano la decurtazione punti può essere adempiuta attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa e questo comporta la non emissione di sentenza e quindi non decurtano punti.
Alcune violazioni possono comportare, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell’attività.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la patente potrà essere revocata; decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiederne una nuova. Prestare pertanto attenzione alle dichiarazioni rese in fase di richiesta.
Secondo le previsioni normative, l’omessa elaborazione del D.V.R., l’omessa formazione e addestramento, l’omessa costituzione del R.S.P.P. o la relativa nomina comportano la decurtazione fino a 5 punti. Tuttavia, essendone stato dichiarato il possesso al momento della richiesta della patente, questo è anche causa di revoca.
L’omessa elaborazione del piano emergenza ed evacuazione decurta 3 punti.
Fino a 3 punti sono decurtati nei casi in cui non vengono previste specifiche procedure, valutazioni o disposizioni, dispositivi idonei a proteggere lavoratori dai rischi.
In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una parziale inabilità temporanea o permanente vengono decurtati fino a 8 punti.
In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una assoluta inabilità permanente vengono decurtati 15 punti.
L’infortunio mortale causato dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 20 punti e questo significa non avere più la possibilità di accedere ai cantieri fino a ripristino dei punti per raggiungere quelli minimi.
Anche la malattia professionale derivante dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 10 punti.
In caso di infortuni mortali o che provocano inabilità permanente parziale o totale, la patente può essere inoltre sospesa fino a 12 mesi.
Sono comminate sanzioni a committente e titolare della patente nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente contenente meno di 15 crediti.
La sanzione è di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro.
Siamo in attesa della circolare del Ministero del Lavoro sarà emessa per definire le procedure operative.
Si invitano i clienti a prendere contatti con lo studio nei prossimi giorni.