25/01/2026
Rottamazione dei carichi e piani di rateazione in corso
Francesco Vito
Nota tecnica per studi professionali
1. Premessa e fonte del chiarimento
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha fornito chiarimenti in ordine agli effetti dell’adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione) sui piani di rateazione già in essere, con particolare riferimento alle dilazioni c.d. “onnicomprensive”.
Le indicazioni fornite assumono rilievo operativo immediato e incidono direttamente sulla gestione dei piani di pagamento in corso.
2. Principio generale
L’adesione alla rottamazione non è neutra rispetto alle rateazioni esistenti.
In presenza di piani di dilazione che includono carichi:
• definibili con la rottamazione, e
• non definibili,
l’istanza di adesione comporta necessariamente il ricalcolo del piano di rateazione, limitatamente ai debiti che restano esclusi dalla definizione agevolata.
Rottamazione e dilazione ordinaria, pertanto, non possono coesistere sul medesimo perimetro di carichi senza una rideterminazione del piano.
3. Rateazioni “onnicomprensive”
Nel caso di rateazioni “onnicomprensive” (contenenti carichi eterogenei):
• i debiti oggetto di rottamazione fuoriescono dal piano originario;
• il piano di dilazione residuo deve essere ricalcolato al netto delle somme definibili;
• l’importo complessivo del debito e delle singole rate viene conseguentemente rideterminato.
Il ricalcolo non ha carattere discrezionale, ma costituisce effetto automatico e necessario dell’adesione alla definizione agevolata.
4. Effetti sospensivi
Con la presentazione dell’istanza di adesione:
• i pagamenti relativi ai carichi rientranti nella rottamazione sono sospesi;
• la sospensione opera fino alla scadenza della prima (o unica) rata della definizione agevolata, fissata al 31 luglio 2026.
La sospensione:
• non si estende automaticamente ai debiti esclusi dalla rottamazione;
• non riguarda l’intero piano di dilazione originario, ma solo i carichi definibili.
5. Prosecuzione dei pagamenti per i debiti non definibili
Per i debiti non rientranti nella rottamazione:
• il pagamento deve proseguire secondo il nuovo piano ricalcolato;
• il contribuente è tenuto a verificare i nuovi importi e le nuove scadenze.
Il pagamento può essere effettuato:
• tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata / App Equiclick);
• ovvero previa interlocuzione con gli sportelli territoriali per la rideterminazione formale del piano.
6. Profili di attenzione professionale
Si segnala, in chiave prudenziale, che:
• l’adesione alla rottamazione implica una valutazione preventiva dell’impatto sui piani di dilazione in corso;
• l’eventuale mancata verifica dei nuovi importi e delle scadenze può comportare decadenze o irregolarità nei pagamenti;
• è opportuno formalizzare con il cliente una presa visione degli effetti della scelta, trattandosi di decisione che incide sull’assetto complessivo del debito iscritto a ruolo.
7. Conclusione
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’adesione alla rottamazione configura un “aut aut” operativo:
essa comporta l’accettazione del ricalcolo delle dilazioni in corso e la separazione netta tra carichi definibili e carichi soggetti a riscossione ordinaria.