Gaudino Associati

Gaudino Associati Studio di Consulenza Tributaria, Fiscale e del Lavoro, in collaborazione con lo Studio Legale Sposato Studio di Consulenza Tributaria Fiscale e del Lavoro

Buon 1 Maggio
01/05/2026

Buon 1 Maggio

20/04/2026

Ultime operazioni in vista del 30 aprile per chi ha già inviato l’istanza di adesione alla quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle e anche per chi sta per farlo. I controlli passano dal prospetto informativo: tutti i consigli per non sbagliare

05/04/2026

Buona Pasqua dalla nostra squadra!

05/03/2026

...Scateniamo l'inferno
Grazie come sempre all'Agenzia delle Entrate, molto gentili 😒

28/01/2026
19/01/2026

Le ricevute dei Pos non servono più come prova della spesa fiscale.
E’ la bozza di Dl PNRR all’esame del prossimo Consiglio dei ministri che interviene su alcuni adempimenti di conservazione e comunicazione delle informazioni prevedendone l’abrogazione in quanto ritenute doppioni o ridondanti.
In particolare, sul fronte degli adempimenti di archiviazione fiscale, la disposizione fa una differenza tra quelle che sono le ricevute dei pagamenti digitali (Pos) e gli scontrini fiscali.
Viene eliminato l’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali.
Parliamo delle ricevute generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
Non sarà necessario conservare queste attestazioni di pagamento per l’obbligo indicato dal codice civile di 10 anni.

Ricordiamo a tutti i nostri clienti la chiusura natalizia dello Studio dai giorni che vanno dal 22/12/2025 al 06/01/2026...
19/12/2025

Ricordiamo a tutti i nostri clienti la chiusura natalizia dello Studio dai giorni che vanno dal 22/12/2025 al 06/01/2026 inclusi.
Vi auguriamo un felice Natale ed un buon inizio per il nuovo anno.

15/12/2025

In soffitta il modello REDDITI 2020, salvo cause di proroga
Dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza degli 85 giorni

/ Alfio CISSELLO
Lunedì 15 dicembre 2025

Ai sensi dell'art . 43 del DPR 600/73 l'avviso di accertamento imposto sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; lo stesso vale per l'IVA ex art. 57 del DPR 633/72.
Nell'omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Di conseguenza:
- entro il 31 dicembre 2025 devono a pena di decadenza essere notificati gli accertamenti sull'anno 2019 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2020) nel caso di dichiarazione presentata;
- in caso di dichiarazione omessa, invece, entro fine anno vanno notificati gli accertamenti sull'anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018).
Ciò sempre che non sussistano causa di proroga dei termini, sempre più frequenti negli ultimi anni.

Quest'anno, comunque, ci sono due buone notizie per i contribuenti.
In primo luogo, non ci si deve porre il problema dell'applicabilità o meno della proroga degli 85 giorni. Per espressa disposizione di legge, dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza degli 85 giorni di cui all'art . 67 comma 1 del DL 18/2020 ( art. 22 del DLgs. 81/2025).

La prassi ha da sempre ritenuto operante la proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza, ad esempio, al 31 dicembre 2024 sarebbero slittati al 26 marzo 2025 (risposte Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 27 gennaio 2022 ). Questa interpretazione è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 gennaio 2025 n. 1630 e 29 luglio 2025 n. 21765 ).

Bisogna tuttavia evidenziare come il legislatore, nei fatti, non si sia “sforzato” più di tanto per i contribuenti. La proroga degli 85 giorni, ammesso e non concesso che operi per annualità non caratterizzate da alcuna emergenza, “sposta in avanti” i termini per i quali al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del DL 18/2020 ) esisteva il potere impositivo, quindi dall'anno 2016 (o 2015 se si tratta di omessa dichiarazione) all'anno 2018. Il periodo di imposta 2019 (modello REDDITI 2020) comunque non sarebbe stato intaccato siccome al 17 marzo 2020 non erano spirati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA.
Per questa ragione, l'intervento del DLgs. 81/2025 ha effetto concreto per casistiche limitate, come per l'omessa dichiarazione sull'anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018), per la quale grazie a tale decreto la scadenza permanente al 31 dicembre 2025 e non slitta al 26 marzo 2026.

Detto ciò, quest'anno ha anche effetto l'abrogazione del raddoppio dei termini per violazione penali ex L. 208/2015, che ha decorrenza dall'anno 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017).
Nessun raddoppio, allora, si verifica per l'anno 2016 (REDDITI 2017), quand'anche sia stata trasmessa una denuncia penale per reati tributari .
Invece, in caso di omissione dichiarativa, entro fine anno (senza alcuno slittamento al 26 marzo 2026) vanno notificati gli accertamenti sull'anno 2014 (UNICO 2015) in caso di omessa dichiarazione e in presenza di denuncia per reati tributari, operando il “vecchio” termine dei cinque anni ante L. 208/2015 e trovando ancora applicazione il raddoppio per violazione penali.

Addio anche al raddoppio dei termini per violazione penali
Come anticipato, sono però molte le proroghe dei termini introdotte dal legislatore specie negli ultimi anni, ad esempio connesse all'adesione, a opera del contribuente, al cd concordato preventivo biennale e al relativo regime del ravvedimento.

Particolare attenzione va prestata agli schemi di atto ex art. 6- bis della L. 212/2000, strumentali al contraddittorio preventivo, comunicati negli ultimi mesi dell'anno.
Ai sensi del terzo comma di quest'ultima norma, se i 60 giorni per le deduzioni difensive scadono dopo il 31 dicembre oppure se tra la scadenza del termine di accertamento ei 60 giorni per le deduzioni difensive intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive.

Non bisogna poi dimenticare l' art. 5- quater comma 4 del DLgs. 218/97, secondo cui “I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione”.
Questa sospensione, collegata all'adesione ai verbali di constatazione, sembra operare a prescindere dal fatto che il contribuente presenta la comunicazione di adesione. La sospensione dei termini appare comunque circoscritta ai rilievi definibili presenti nel verbale nonchè alle annualità ivi contestate.
Non è quindi certo che i termini scadano effettivamente a fine anno.

12/12/2025

⚠️L’obbligo di collegare telematicamente POS e registratore di cassa è previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e decorre dal 1° gennaio 2026.
➡️Il collegamento non è fisico (cavi ecc.), ma “logico”: si abbina il terminal ID del POS al registratore tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate.
Se il POS è già attivo nel mese di gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web dell’Agenzia delle Entrate‼️
⚠️ Di conseguenza, nella pratica non è obbligatorio completare l’operazione entro il 31 gennaio, ma entro il termine di 45 giorni dalla data in cui il servizio sarà operativo.

Gaudino

Comunichiamo a tutti i nostri Gentili Clienti che lo Studio resterà chiuso per le Festività Natalizie dal 22 dicembre al...
11/12/2025

Comunichiamo a tutti i nostri Gentili Clienti che lo Studio resterà chiuso per le Festività Natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi.

Auguriamo a tutti Voi un Sereno e Felice Natale e Felice Anno Nuovo

Indirizzo

Viale Paolo Galeati, 5
Imola
40026

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
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Telefono

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