14/10/2026
ADEGUATI ASSETTI E CRISI D’IMPRESA: QUANDO LE CARENZE DIVENTANO GRAVI IRREGOLARITÀ. COSA DEVE FARE IL REVISORE
Contabilità aggiornata, scadenzari attendibili e previsioni di cassa sono strumenti essenziali per conoscere la situazione dell’impresa e riconoscere tempestivamente gli squilibri. Quando questi presìdi mancano e gli amministratori non affrontano la crisi, le omissioni possono assumere rilievo come gravi irregolarità nella gestione, fino a giustificare l’intervento del Tribunale.
È il tema affrontato dal decreto del Tribunale di Venezia del 9 marzo 2026, commentato da Federica Pasquariello nell’articolo pubblicato il 13 ottobre 2026. Una pronuncia che offre indicazioni concrete anche ai professionisti incaricati della vigilanza societaria e della revisione legale.
IL CASO: UNA CRISI CHE GLI ASSETTI NON CONSENTIVANO DI GOVERNARE
Secondo la ricostruzione dell’articolo, l’ispezione disposta dal Tribunale aveva evidenziato numerose criticità: mancata nomina dell’organo di controllo obbligatorio, ritardi nelle registrazioni contabili e nell’approvazione dei bilanci, irregolarità nella tenuta del libro cespiti e mancato aggiornamento dei libri sociali.
A queste carenze si aggiungevano l’assenza di report periodici, scadenzari, budget e previsioni di cassa, oltre alla mancanza di una pianificazione industriale e finanziaria coerente con l’attività edilizia esercitata.
Il quadro risultava aggravato dalle perdite del capitale e dalla sostanziale illiquidità della controllata e della controllante. Il Tribunale ha quindi revocato l’amministratore e nominato un amministratore giudiziario, incaricato di assumere le iniziative necessarie per affrontare la situazione.
QUANDO È POSSIBILE L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE
Il procedimento, disciplinato all’epoca dall’art. 2409 c.c., trova oggi il proprio riferimento nell’art. 2396-quater c.c., introdotto dal D.Lgs. 47/2026.
Il presupposto è il fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori in violazione dei propri doveri, capaci di arrecare danno alla società o alle controllate. Non è quindi necessario attendere che il danno si sia già verificato: può rilevare anche un concreto pericolo di pregiudizio.
Occorre però evitare automatismi. La crisi non dimostra, da sola, una gestione irregolare; allo stesso modo, una carenza organizzativa non giustifica sempre la denuncia. Vanno considerate gravità, persistenza e conseguenze delle omissioni.
Le scelte degli amministratori devono essere valutate sulla base delle informazioni disponibili quando furono assunte. La discrezionalità gestionale non può tuttavia giustificare l’assenza di informazioni essenziali o l’inerzia davanti a squilibri conosciuti.
REVISORE E SINDACO: FUNZIONI DISTINTE
Il sindaco unico o il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge, sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti.
Il revisore legale verifica il bilancio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Considera inoltre il controllo interno rilevante per la revisione e comunica le carenze significative individuate.
Il solo incarico di revisione non attribuisce automaticamente i poteri di intervento giudiziario dell’organo di controllo. Tuttavia, anche il revisore è destinatario degli obblighi di segnalazione previsti dall’art. 25-octies del Codice della crisi.
Quando il collegio sindacale svolge anche la revisione legale, entrambe le funzioni devono trovare evidenza nella documentazione professionale.
LE VERIFICHE DA SVOLGERE
Di fronte a ritardi contabili, perdite o tensioni finanziarie, il revisore dovrebbe acquisire informazioni aggiornate e verificare, nell’ambito del proprio incarico:
• la tempestività delle registrazioni e le riconciliazioni bancarie;
• l’anzianità dei crediti e la loro effettiva recuperabilità;
• i debiti scaduti verso fornitori, dipendenti, banche, Erario ed enti previdenziali;
• le disponibilità liquide e gli affidamenti effettivamente utilizzabili;
• le previsioni degli incassi e dei pagamenti;
• le perdite, le valutazioni delle partecipazioni e i rapporti infragruppo;
• le iniziative deliberate dagli amministratori e il loro stato di attuazione.
Nelle imprese edilizie e immobiliari meritano particolare attenzione i costi a finire, l’avanzamento dei lavori, i tempi di vendita e la copertura finanziaria delle commesse. La presenza di immobili di valore non garantisce la liquidità necessaria per pagare i debiti alle scadenze.
PREVISIONI DI CASSA: VERIFICARE LE IPOTESI
Un budget è utile se le sue ipotesi sono attendibili e vengono confrontate con i risultati effettivi.
In presenza di tensioni finanziarie, può essere opportuno suggerire una previsione settimanale di tesoreria sulle successive tredici settimane, affiancata da una proiezione più ampia. Si tratta di un presidio operativo da proporzionare alla situazione, non di un obbligo generalizzato.
Anche il sostegno finanziario dei soci richiede riscontri: disponibilità delle somme, capacità finanziaria, tempi e condizioni dell’intervento. Una promessa di finanziamento non equivale a una risorsa già disponibile.
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATA E TEMPESTIVA
L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo e al revisore legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, di segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma, riferiti a crisi e insolvenza.
La comunicazione deve essere motivata, trasmessa con prova della ricezione e assegnare un termine congruo, non superiore a trenta giorni, per riferire sulle iniziative intraprese.
La previsione che considera tempestiva la segnalazione entro sessanta giorni dalla conoscenza della situazione di crisi non deve diventare una prassi di attesa: la reazione va calibrata sull’urgenza e sulla gravità dei fatti.
La segnalazione dovrebbe indicare criticità, importi, date, documenti esaminati, informazioni mancanti e ragioni della valutazione. Una formula generica sull’esigenza di “adottare adeguati assetti” difficilmente consente agli amministratori di comprendere quali interventi siano necessari.
DOPO LA SEGNALAZIONE OCCORRE VALUTARE LE RISPOSTE
L’attività professionale prosegue con l’esame delle iniziative annunciate e delle evidenze della loro attuazione.
Un aumento di capitale, una vendita immobiliare o una trattativa bancaria devono essere valutati per concretezza, tempi e capacità di coprire il fabbisogno. Nelle carte di lavoro devono risultare risposte ricevute, documenti acquisiti, verifiche svolte e conclusioni raggiunte.
La segnalazione tempestiva può rilevare nella valutazione della responsabilità, ma non costituisce un esonero automatico.
GLI EFFETTI SULLA RELAZIONE DI REVISIONE
Le carenze degli assetti non determinano automaticamente un giudizio negativo sul bilancio. Il revisore deve valutarne gli effetti sull’attendibilità dei dati, sull’informativa, sulla continuità aziendale e sulla possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti.
Un’incertezza significativa sulla continuità, adeguatamente illustrata, richiede la specifica sezione prevista dall’ISA Italia 570. Un’informativa inadeguata può comportare un giudizio con rilievi o negativo; l’uso inappropriato del presupposto della continuità comporta un giudizio negativo. La mancanza di elementi probativi può invece condurre a rilievi o all’impossibilità di esprimere un giudizio.
Un semplice richiamo d’informativa non sostituisce queste valutazioni.
Il caso veneziano invita quindi il revisore a collegare ogni criticità a una verifica concreta e ogni conclusione a una comunicazione precisa. La qualità del controllo emerge dalla tempestività con cui i problemi vengono riconosciuti, documentati e affrontati nell’ambito delle proprie competenze.