01/04/2025
𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚: 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞
𝑃𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐺𝑈 𝑛. 73 𝑑𝑒𝑙 28 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2025, 𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 (𝐷𝐿 28 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜 2025 𝑛. 36)
L’intervento normativo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, il Decreto legge n. 36, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine.
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno 2 anni continuativi in Italia.
I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del DL).
Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che:
- non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova;
- spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.