20/09/2021
Green Pass sul luogo di lavoro – attenzione alle violazioni
Dal 15 ottobre 2021 sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi COVID 19, c.d. “GREEN PASS”, coloro che svolgano attività di lavoro AUTONOMO e di lavoro DIPENDENTE nel SETTORE PRIVATO e nelle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.
Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Anche i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.
Il decreto prevede importanti conseguenze per coloro che ne risultino sprovvisti. Se si comunica di non averlo o se ne risulta privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:
-Nel settore pubblico si è considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
-Nel settore privato, si è considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per chiunque (lavoratore Autonomo o dipendente - privato o pubblico) abbia avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Qua il link di rimando alla bozza del decreto:https://www.fiscoetasse.com/files/12845/bozza-dl-covid-16092021.pdf