Sistema Impresa srl

Sistema Impresa srl Consulenza fiscale e tributaria

23/04/2026

Ultimi giorni per presentare la rottamazione quinques!

20/06/2025

La storia di Carlo e Angela (nomi di fantasia) è quella di un nucleo familiare titolare di un piccolo negozio di alimentari che, a causa della recente Pandemia e dell’apertura di un Conad nelle immediate vicinanze, è stato costretto a cessare l’attività nel 2022 senza riuscire a pagare i debi...

20/06/2025

La storia di Luca (nome di fantasia) è la storia di una piccola carrozzeria e officina meccanica in provincia di Busto Arsizio che, a causa del Covid e della risoluzione del contratto di collaborazione con una delle più importanti compagnie assicurative, è stata costretta a cessare l’attività ...

20/06/2025

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, rappresenta un nuovo strumento di determinazione agevolata del reddito per le imprese e i lavoratori autonomi, fondato su un accordo con il Fisco che vincola la base imponibile per un biennio. Tale istituto è applicabile su base volontaria e selettiva, previa adesione dell’interessato. Ebbene, se il CPB si pone, almeno in linea teorica, nel perimetro della semplificazione e della certezza fiscale, non appare azzardato porre il tema della legittimità costituzionale in relazione all’immanente principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., in forza del quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Ora, fatte salve le cause eccezionali che possono portare alla decadenza del CPB, il citato art. 53 impone che la tassazione sia commisurata alla reale capacità economica del contribuente. Nel caso di specie, la base imponibile è definita ex ante e resta fissa per 2 anni, indipendentemente dall’effettivo reddito conseguito, determinando possibili, e anche rilevanti, scostamenti rispetto alla reale capacità contributiva del contribuente.

Ebbene, ferma restando l’adesione volontaria, emergono, o comunque sono apprezzabili, profili di possibile illegittimità costituzionale. Anzitutto, la disconnessione tra reddito effettivo e base imponibile: se il reddito concordato si rivela sistematicamente superiore a quello effettivo (per esempio, in caso di crisi economica, eventi eccezionali, mutamenti del mercato), si ha un’imposizione su ricchezza inesistente, con lesione della capacità contributiva reale.
Secondariamente, un trattamento deteriore rispetto ad altri contribuenti a parità di reddito reale, poiché chi aderisce può subire un’imposizione superiore alla propria effettiva capacità contributiva, mentre chi non aderisce sarà tassato secondo criteri ordinari, potenzialmente più equi. Si aggiunga, altresì, che l’effetto vincolante e la durata biennale limitano pesantemente l’elasticità del sistema tributario e la possibilità di tener conto dei mutamenti della capacità contributiva. Né risolvono, se non in parte, tale criticità le circostanze eccezionali che, solo esse, possono consentire un recesso dall’accordo.
Inoltre, la volontarietà sembra essere solo apparente, poiché la “pressione” dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe indurre all’adesione anche in assenza di reale vantaggio, ma solo per scongiurare possibili accertamenti. Questi ultimi, infatti, lo insegna la storia ogni qual volta si dichiarino redditi determinati per tabulas, saranno sicuramente meno probabili in caso di patto con l’Agenzia delle Entrate.
Da segnalare, infine, la totale assenza di contraddittorio che, in una materia così delicata, appare elemento essenziale e non derogabile.

In conclusione, un sistema fiscale equo non può prescindere dalla realtà economica dei contribuenti; in caso contrario, il principio di capacità contributiva subisce un chiaro vulnus.

26/12/2023

Sistema Impresa ringrazia tutti i clienti per l’anno professionale trascorso insieme e come sempre ad maiora, il meglio deve ancora ve**re.
Auguri ✨💫✨✨💫⭐️

20/12/2023

Lo studio resterà chiuso dal giorno 23 dicembre al giorno 7 gennaio! Per urgenze scrivere what app ! Buone feste

16/11/2023

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede alcuni aggravi fiscali sugli immobili con particolare riguardo alle locazioni brevi e al regime delle plusvalenze in caso di cessione di immobili.

L’art. 18 del disegno di legge di Bilancio per l’anno 2024 mette mano al regime delle locazioni brevi, modificando l’art. 4 D.L. 50/2017. In particolare, al comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: “L’aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”. In pratica, il regime sostitutivo della cosiddetta “cedolare secca”, al ricorrere della predetta condizione, passa dal 21% al 26%.

Si ricorda che il regime delle locazioni brevi aveva trovato nel D.L. 50/2017 una sua autonoma disciplina. Innanzitutto, per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati da persone fisiche, di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. A decorrere dal 1.01.2017, la norma aveva ufficializzato l’estensione del regime della cedolare secca a questa tipologia di contratti, ovviamente nella misura del 21%.
Il comma 4 aveva poi individuato una precisa disciplina per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, compresi quelli che gestiscono portali telematici, prevedendo obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate in relazione ai contratti stipulati per il loro tramite, prevedendo altresì, al successivo comma 5, l’obbligo di effettuare una ritenuta del 21% in qualità di sostituti d’imposta, nel caso di incasso di corrispettivi per il loro tramite. Tale ritenuta era da considerarsi a titolo di imposta o di acconto a seconda del regime di tassazione adottato dal contribuente percipiente (cedolare o tassazione ordinaria).
Il disegno di legge di Bilancio, con la modifica del citato comma 5, adegua l’importo della ritenuta innalzandola al 26% al ricorrere della condizione sopra menzionata della locazione di più di un appartamento. Inoltre, in tale caso, la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto, al pari del caso, già previsto nel vecchio regime, di non esercizio dell’opzione per la cedolare. Un sostanziale aggravio, quindi, sui proprietari di beni immobili destinati a locazioni brevi che dovranno rifare i propri conti prima di determinare i canoni di locazione per il prossimo anno.

Ulteriore aggravio sugli immobili, previsto sempre dal citato art. 18, riguarda una modifica al regime delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso di immobili nel caso in cui siano stati oggetto di lavori di riqualificazione per i quali il contribuente ha beneficiato del superbonus 110%. Nel caso in cui tali immobili siano ceduti prima del decorso di 10 anni dalla fine dei lavori, il maggior valore realizzato costituirà una nuova fattispecie di plusvalenza da tassare ai sensi dell’art. 67 del Tuir (26%).
Saranno esclusi da questa fattispecie gli immobili acquisiti per successione e quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.
Inoltre, qualora la cessione avvenga prima del decorso di 5 anni dalla fine dei lavori, nella determinazione della plusvalenza non si terrà conto dei costi sostenuti per gli interventi agevolati, qualora si tratti sempre di interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 e si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, con unica possibilità, questa volta di favore, di rivalutare il costo di acquisto o di costruzione in base all’incremento dell’indice Istat.

La nostra società e il Dott Wladimir Tizzano sostengono L’ ESOR SAMMA ASD . Lo sport sano come messaggio di inclusione e...
08/10/2023

La nostra società e il Dott Wladimir Tizzano sostengono L’ ESOR SAMMA ASD .
Lo sport sano come messaggio di inclusione e solidarietà, sempre al fianco dei nostri giovani talenti.

07/09/2023

Esattamente il giorno successivo alla novità che vede protagonista New York, il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha consegnato ai soggetti interessati una bozza del disegno di legge aggiornata rispetto a quanto emerso lo scorso maggio. Il nuovo testo, seppur provvisorio, conferma l’introduzione del Codice identificativo nazionale(Cin) con cui registrare ogni immobile destinato agli affitti brevi, il quale deve essere esposto non solo sulla porta di ingresso dell’edificio e della casa stessa, ma anche in ciascun annuncio che si trova online, indipendentemente dal portale o dalla piattaforma. Nonostante le polemiche che ha suscitato, è rimasta anche la misura che impone un pernottamento minimo di due notti nei centri storici, artistici e nelle aree sotto protezione ambientale. L’intento del ministero è di ridurre la concorrenza ritenuta «sleale» nei confronti delle strutture alberghiere, ma, secondo le property manager (che si occupano della gestione degli immobili e degli ospiti per conto degli host) questo causerebbe danni economici per oltre un miliardo, tenendo conto anche dell’indotto. Sono state introdotte anche alcune novità: oltre a un inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme (multe fino a 8 mila euro), gli appartamenti destinate alla locazione breve con finalità turistiche dovranno - come previsto per gli alberghi - essere dotati di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio e rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti.

04/09/2023

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