19/07/2026
Le Aps con ricavi commerciali non superiori agli 85mila euro possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Ai fini Iva, le Aps che optano per tale regime forfettario sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura; tuttavia, come specificato anche dall’agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 2026, qualora gli enti provvedano ad emetterla (ad esempio su richiesta del cessionario o committente) la fattura elettronica dovrà riportare il codice natura N2.2 che identifica le operazioni non soggette a Iva. Inserendo, quale riferimento normativo, la seguente specifica: «Operazione effettuata da soggetto che applica il regime forfetario di cui all’articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Operazione non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 86, comma 7, del Dlgs 117/2017».