Studio Capriotti Dottore commercialista

Studio Capriotti                   Dottore commercialista Commercialista
Revisore Contabile
Commercialista dello Sport e degli ETS

Nullità delle cartelle esattoriali: la sentenza della corte di giustizia tributaria del Lazio
12/04/2026

Nullità delle cartelle esattoriali: la sentenza della corte di giustizia tributaria del Lazio

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha recentemente riaffermato un’impostazione molto rigorosa in materia di riscossione, ponendo l’accento sulla

Bilancio 2025, aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale
20/03/2026

Bilancio 2025, aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale

Il bilancio 2025 introduce un cambio di passo significativo per il collegio sindacale e per l’intero sistema dei controlli societari. Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha infatti approvato i modelli aggiornati di relazione, applicabili ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, con l’obietti...

06/03/2026
Registratori di cassa e pos le regole per le associazioni dal 2026: regole differenti per ODV e APS rispetto agli ETS e ...
13/02/2026

Registratori di cassa e pos le regole per le associazioni dal 2026: regole differenti per ODV e APS rispetto agli ETS e ASD

Educazione finanziaria vuol dire consapevolezza e libertà. La violenza economica non sempre si può prevenire con l'educa...
11/02/2026

Educazione finanziaria vuol dire consapevolezza e libertà. La violenza economica non sempre si può prevenire con l'educazione finanziaria, sicuramente però con essa si possono prevenire e combattere la maggior parte dei casi. I ragazzi dell'istituto Freud sono fortunati, come la stessa Polizia di Stato ha ribadito, perchè l'istituto, i dirigenti e i professori, soprattutto alcuni come il professor Fabrizio Villanacci, sono molto attenti al tema, sono al fianco dei ragazzi non solo come insegnanti o dirigenti di un istituto, ma li supportano anche quando le loro vite incontrano scelte e problematiche che non sono prettamente relative all'istruzione. Un progetto in una classe dove su una ventina di ragazzi 4 di loro hanno avuto il coraggio di avvicinarsi o di chiedere aiuto od ancora di dire anche io ho trovato il coraggio di fuoriuscire dal silenzio, è segno che questi interventi funzionano e funzionano davvero. Ieri, cara Giulia, leggere la tua lettera è stato di un'emozione indescrivibile. Le gambe tremavano per te perché le tue parole trasmettevano perfettamente il dolore, la vergogna, il vuoto, la solitudine, la confusione, la paura che hai provato. Perché dalle tue parole c'è stato chi si è immedesimato e piangendo ha manifestato il suo dolore e chi ha trovato la forza di dire: "posso parlare con la Polizia". Un ragazzo mi ha detto: "Io capisco, ma non capisco. Cioè rispetto il dolore, forse però sono fortunato, io non l'ho mai provato, non riesco a capire cosa si provi. Cosa si prova davvero?" Quel ragazzo ha centrato il problema, chi non prova spesso non comprende appieno il dolore perché non lo conosce, ma rispettarlo è il primo passo per aiutare a vincerlo insieme. Caro ragazzo la violenza provoca dolore, delusione, vuoto, confusione, inconsapevolezza, desolazione, insicurezza, perdita di aiutostima, solitudine, incomprensione, depressione, ansia, dolore, paura. E' come scivolare in un baratro e non riuscire a risalire, nonostante gli sforzi si scivola sempre più giù a volte si vorrebbe toccare il fondo per trovare la forza di spingersi in alto e risalire ma sembra spesso il fondo non arrivi mai e a volte le forze finiscono e si cede al dolore. Nella vostra classe no! La vostra vicinanza ad una ragazza in difficoltà, quella di tutta la classe, unitamente al lavoro scuola famiglia effettuato ha portato la vostra compagna a trovare il coraggio di urlare il suo dolore e combatterlo. Così li in quella piccola classe si riassume il lavoro che un'intera comunità dovrebbe fare: una ragazza chiede aiuto e lo trova fuoriesce e un'altra manifesta il suo dolore passato, poi ancora una trova in voi un'alternativa al suo di dolore e prova a combatterlo e chi invece proprio ieri dice forse quello che state dicendo sta colpendo anche me, la consapevolezza aiuta a combattere e voi alla vostra tenera età lo state facendo più di molti adulti. Complimenti alla scuola. Essere un commercialista vuol dire anche saper trasmettere a chi ancora deve crescere valori e consapevolezza per scelte di vita consone e LIBERE!

Il nucleo familiare per il calcolo dell'ISEE per le donne vittime di violenza.
07/02/2026

Il nucleo familiare per il calcolo dell'ISEE per le donne vittime di violenza.

Deroghe alla composizione del nucleo e criteri di determinazione dell’indicatore per le donne inserite in percorsi di protezione certificati.

Erogazioni liberali alle associazioni, novità dal 2026.
30/01/2026

Erogazioni liberali alle associazioni, novità dal 2026.

Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore, decadono le detrazioni per le donazioni verso enti non iscritti. Novità...

SOVRAINDEBITAMENTO E VIOLENZA DOMESTICA:La legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3/2012, poi confluita nel Codice della...
14/01/2026

SOVRAINDEBITAMENTO E VIOLENZA DOMESTICA:
La legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3/2012, poi confluita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – D.lgs. n. 14/2019) consente al debitore non fallibile – fra cui rientrano i consumatori e, quindi, anche le persone fisiche, comprese le donne vittime di violenza economica – di accedere a specifiche procedure per ristrutturare o cancellare i propri debiti (esdebitazione).

Nel caso di una donna vittima di violenza economica – uno degli aspetti della violenza domestica consistente nel controllo del coniuge sulle risorse finanziarie e sull’indebitamento forzato della vittima – si possono valutare le seguenti opzioni:

Procedura di esdebitazione del consumatore (art. 283 e ss. del Codice della Crisi):
• Requisiti: la donna non deve aver svolto attività d’impresa negli ultimi anni, o comunque non essere imprenditrice o professionista. • Può accedere alla procedura presentando istanza presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), dimostrando che i debiti sono stati assunti in condizioni di bisogno o sotto coercizione del coniuge o del convivente.
• La legge tutela il soggetto meritevole e offre la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche in assenza di disponibilità economiche, con la c.d. “esdebitazione del debitore incapiente” (art. 283, co. 2 e 3).
• Il tribunale può omologare la proposta anche in presenza di debiti contratti dal coniuge ma legalmente imputati alla vittima (es., fideiussioni inconsapevoli).

Sospensione di obblighi fiscali:
• Nei casi documentati di violenza domestica, comprese le situazioni di violenza economica, possono essere richieste istanze di sospensione dei termini tributari o rateizzazioni agevolate presso l’Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate Riscossione.
• La normativa non prevede automatismi, ma circostanze straordinarie (come violenza accertata o segnalata tramite provvedimenti giudiziari o strutture antiviolenza) possono costituire un valido presupposto per chiedere una sospensione ex art. 19 del DPR 602/1973 o accesso a forme di dilazione straordinarie.

Protezione del patrimonio personale:
• In presenza di sentenza di separazione personale, o misure cautelari per violenza domestica, i debiti contratti esclusivamente dal coniuge maltrattante possono essere legalmente attribuiti esclusivamente a quest’ultimo.
• Se la donna risulta coobbligata a causa di violenza economica o coercizione, è possibile richiedere la nullità o l’annullamento di tali obbligazioni in sede civile (es. per vizio del consenso ex art. 1427 c.c.).
• La legge sull’amministrazione di sostegno o sulla protezione degli incapaci può offrire tutela in casi più gravi.

Accesso al gratuito patrocinio:
• Le donne vittime di violenza, indipendentemente dal reddito, hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato per intraprendere azioni legali volte a ottenere la separazione, la tutela patrimoniale, la dichiarazione di nullità contratti o la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Fondo per la prevenzione del sovraindebitamento e del microcredito:
• Alcuni enti territoriali e associazioni convenzionate con istituti di credito offrono strumenti di microcredito o rifinanziamento agevolato per tutelare persone sovraindebitate per cause di violenza economica.

In ogni caso, la documentazione della violenza economica subita, tramite denunce, sentenze o relazioni dei centri antiviolenza, è decisiva per dimostrare la meritevolezza del soggetto e ottenere sia l’esdebitazione che le sospensioni fiscali. È opportuno rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi per l’assistenza nella predisposizione della procedura.

Si consiglia anche di chiedere supporto a un legale esperto in diritto di famiglia e crisi da sovraindebitamento, nonché rivolgersi a centri antiviolenza riconosciuti, che collaborano spesso con professionisti del settore fiscale e giuridico.

VENDITA LIBRI PER APS ISCRITTE AL RUNTS:Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale...
13/01/2026

VENDITA LIBRI PER APS ISCRITTE AL RUNTS:
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che effettuano vendite di beni, in particolare libri, devono valutare con attenzione la natura delle operazioni ai fini fiscali. La distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale è fondamentale per determinare il corretto trattamento tributario, in particolare in relazione all’IVA, alla fatturazione e agli obblighi contabili.

Vendita di Libri ai Soci

Ai sensi dell’art. 79 del Codice del Terzo Settore (CTS), la vendita di libri ai soci può essere considerata attività "de-commercializzata" se:

- è prevista dallo statuto come attività secondaria e strumentale;
- i ricavi sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie;
- il contenuto dei libri è direttamente correlato all’attività istituzionale (es. dispense formative, pubblicazioni sociali).

In questi casi, l’operazione non è soggetta a IVA e non è considerata attività commerciale. Se tali condizioni non sono rispettate, la vendita ai soci rientra tra le attività commerciali e deve essere trattata come tale.

Vendita a Terzi e Librerie

La cessione di libri a soggetti terzi o a librerie è sempre considerata attività commerciale. L’APS deve quindi:
- aprire una partita IVA;
- applicare l’IVA al 4% (aliquota prevista per i libri);
- emettere fattura con IVA;
- tenere contabilità separata tra attività istituzionale e commerciale (art. 87 CTS);
- rispettare gli obblighi contabili e fiscali previsti per le attività commerciali.

Vendita a Privati

La vendita di libri a consumatori finali comporta:

emissione di documento commerciale (ex scontrino fiscale) tramite registratore telematico, se previsto;

- possibilità di emettere fattura elettronica su richiesta del cliente;

- applicazione dell’IVA al 4%, salvo adesione a regimi agevolati.

Regime IVA Applicabile

Regime Ordinario

Se l’APS opera in regime ordinario:

- applica l’IVA al 4%;
- emette fattura con esposizione dell’IVA;
- è soggetta agli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti, dichiarazioni).

Regime Speciale Art. 74 DPR 633/1972

Il regime speciale IVA per il commercio di libri (art. 74, comma 1, lett. c)) si applica agli esercenti commercio al dettaglio di libri. Consente la forfetizzazione della detrazione IVA, calcolata sul prezzo di copertina. Per accedervi, l’APS deve:

- svolgere attività commerciale abituale;
- rispettare requisiti formali (registratori, annotazioni);
- non aderire a regimi incompatibili (es. art. 86 CTS).

Regime Forfettario Art. 86 CTS

Se l’APS adotta il regime forfettario previsto dall’art. 86 CTS:

- le operazioni commerciali sono escluse dal campo IVA (art. 4, co. 4 DPR 633/72);
- non si applica, scorpora o detrae l’IVA;
- si emette fattura solo su richiesta, senza IVA, con dicitura specifica;
- si applica un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato forfettariamente.

Soglie di Ricavi

La soglia per accedere al regime forfettario art. 86 CTS è stata modificata:
- APS e ODV: €85.000 annui di proventi da attività diverse (ex art. 9, co. 6-ter D.L. 146/2021);
- superamento della soglia → uscita dal regime forfettario nell’anno successivo;
- obbligo di applicazione del regime ordinario IVA e IRES.

Determinazione del Reddito nel Regime Art. 86 CTS

Coefficiente di redditività: 3% sui ricavi da attività commerciale;

Imposta sostitutiva: 5% sull’imponibile determinato;

Nessun obbligo di registri IVA o corrispettivi;

I ricavi si considerano lordi, senza scorporo dell’IVA.

Esempio:

Vendite di libri a terzi: €10.000

Reddito imponibile: €10.000 × 3% = €300

Imposta sostitutiva: €300 × 5% = €15

Obblighi Contabili

Nel regime art. 86 CTS:

non è obbligatorio il registratore telematico;

si possono usare strumenti interni (ricevute, registri informali);

è necessario monitorare i ricavi per non superare la soglia di €85.000.

Conclusioni

La corretta gestione fiscale delle vendite di libri da parte delle APS iscritte al RUNTS dipende dal regime adottato:

Regime ordinario → IVA al 4%, obblighi contabili completi;

Regime speciale art. 74 → IVA forfetaria, requisiti formali;

Regime forfettario art. 86 CTS → esclusione IVA, imposta sostitutiva, semplificazioni contabili.

È essenziale:

verificare lo statuto dell’ente;

monitorare i ricavi;

adottare il regime fiscale più coerente con l’attività svolta;

consultare un consulente fiscale per garantire la conformità normativa.

La normativa del Terzo Settore è in continua evoluzione: è opportuno seguire le circolari dell’Agenzia delle Entrate e gli aggiornamenti ministeriali per una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Regime Forfettario per ETS non commerciali: cosa prevede l’art. 80 del Codice del Terzo SettoreIl regime forfettario pre...
12/01/2026

Regime Forfettario per ETS non commerciali: cosa prevede l’art. 80 del Codice del Terzo Settore
Il regime forfettario previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) introduce una modalità semplificata per la determinazione del reddito degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali che svolgono attività di interesse generale e diverse con modalità commerciale. La misura, tuttavia, riguarda esclusivamente le imposte sul reddito, lasciando inalterati gli obblighi relativi all’IVA e alle imposte indirette.

Chi può accedere al regime
Possono beneficiare del regime forfettario tutti gli ETS non commerciali (escluse le imprese sociali) che realizzano entrate non commerciali prevalenti rispetto a quelle commerciali. Sono esclusi gli enti che svolgono principalmente attività commerciale. Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) godono di un regime di maggior favore ai sensi dell’art. 86 CTS.

Quando entra in vigore
L’applicazione del regime è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, come previsto dall’art. 101, comma 10 CTS. Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2026.

Come si determina il reddito
Il reddito d’impresa è calcolato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi derivanti da attività svolte con modalità commerciale. I coefficienti variano in base alla tipologia di attività e al volume dei ricavi:

Tipologia attività:
Prestazioni di servizi
Fino a €130.000 7%
dai €130.001 ai €300.000 10%
Oltre €300.000 17%

Altre attività
Fino a €130.000 5%
dai €130.001 ai €300.000 7%
Oltre €300.000 14%

In caso di attività miste, si applica il coefficiente relativo all’attività prevalente. In assenza di annotazioni distinte, si presume prevalente la prestazione di servizi. L’imponibile così determinato va incrementato di eventuali componenti positivi come plusvalenze, dividendi e proventi immobiliari.

Agevolazioni e limiti
Gli ETS che adottano il regime forfettario sono esclusi dagli studi di settore, dai parametri e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tuttavia, non sono previste agevolazioni in materia di IVA e imposte indirette.

L’opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione IVA iniziale, ed è vincolante per tre anni.

Misuratori fiscali: obblighi invariati
Nonostante il regime agevolato ai fini delle imposte sul reddito, gli ETS che svolgono attività commerciali soggette all’emissione di scontrini o ricevute fiscali devono rispettare le disposizioni ordinarie in materia di IVA. Questo include l’obbligo di utilizzo dei misuratori fiscali (registratori telematici) per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, laddove previsto dalla normativa

NOVITA' ASD E SSD 2026Il d.lgs. . 18 dicembre 2025 n. 192 interviene sulla disciplina fiscale applicabile agli enti spor...
10/01/2026

NOVITA' ASD E SSD 2026
Il d.lgs. . 18 dicembre 2025 n. 192 interviene sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi dilettantistici, modificando alcune disposizioni introdotte dal D.Lgs. 33/2025 nell’ambito della riforma IRPEF-IRES. Il decreto opera un correttivo che ripristina norme precedentemente abrogate, con effetti diretti sulla gestione amministrativa e contabile di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Una delle principali modifiche riguarda la reintroduzione del limite all’utilizzo del contante pari a 1.000 euro. Tale limite si applica alle operazioni effettuate dagli enti sportivi e comporta l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per importi superiori alla soglia prevista. Ne deriva la necessità di adeguare le procedure interne di gestione dei pagamenti e delle riscossioni, con particolare attenzione alle attività connesse a eventi, manifestazioni e iniziative di raccolta fondi.

Il decreto conferma inoltre la detassazione dei proventi derivanti da due eventi annui organizzati da ASD e SSD. I relativi introiti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. La disposizione consente agli enti di programmare iniziative con un quadro fiscale definito, fermo restando l’obbligo di distinguere correttamente tra attività istituzionale e attività commerciale e di rispettare gli adempimenti contabili richiesti.

Nel complesso, il d.lgs. . 192/2025 modifica il quadro regolatorio applicabile agli enti sportivi dilettantistici, introducendo obblighi aggiuntivi in materia di tracciabilità dei pagamenti e confermando specifiche agevolazioni fiscali. Per gli organi direttivi e per i professionisti incaricati della gestione amministrativa diventa necessario aggiornare procedure e sistemi interni, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni e la conformità ai nuovi obblighi normativi.

Indirizzo

Via Roma, 3
Melegnano
20077

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 17:00
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14:00 - 17:00
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Telefono

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