Studio DINU

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30/05/2025
Come ogni anno non potevamo mancare a RiminiWellness con ASI Settore Fitness & Wellness ASI Nazionale
30/05/2025

Come ogni anno non potevamo mancare a RiminiWellness con ASI Settore Fitness & Wellness ASI Nazionale

23/05/2025

GABRIELA DINU
Fondatrice dello Studio DINU, realtà specializzata nell’assistenza giuridica, fiscale e lavoristica per il mondo sportivo dilettantistico. Da anni affianca associazioni e società sportive nella gestione normativa, offrendo un supporto qualificato per affrontare con sicurezza le complessità del settore. Il suo contributo si distingue per la capacità di semplificare e chiarire tematiche complesse, con un approccio concreto e orientato alla sostenibilità organizzativa.

📍 Interverrà nel Padiglione A1 durante le nostre conferenze con tre momenti di approfondimento normativo:
🗓 Giovedì 29 maggio
• 17:30 – Analisi delle pratiche e normative necessarie per l’apertura di una ASD/SSD e differenze tra ASD e SSD
🗓 Venerdì 30 maggio
• 14:00 – Analisi delle opzioni societarie e fiscali per gestire una palestra in franchising
🗓 Sabato 31 maggio
• 16:00 – Cambiamenti della normativa IVA del mondo sportivo ed implicazioni pratiche

🎟️ La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.
📩 Prenotazioni via email a [email protected]
Consulta il programma completo qui:
👉 www.asifitnesswellness.it/riminiwellness

02/03/2025

NEWS: Rimborsi spese collaboratori

Come comunicato con precedente mail informativa, dal 2024 i rimborsi spese a collaboratori e volontari sono consentiti solo se giustificati.

La Legge Finanziaria 2025 ha introdotto una novità rilevante per i lavoratori subordinati e per i collaboratori coordinati e continuativi in quanto la nuova normativa, impone la tracciabilità delle spese sostenute. Nella pratica significa che tutte le spese devono essere pagate con metodi tracciabili e non possono essere rimborsate spese pagate in contanti.

02/03/2025

NEWS: LAVORATORI DELLO SPORT - NOVITA' SUI COMPENSI PER I COLLABORATORI

Gentili Clienti,

Il CCNL dei lavoratori dello sport, siglato il 12 gennaio 2024, introduce nuove disposizioni per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), stabilendo che i minimi contrattuali previsti per i lavoratori dipendenti siano maggiorati del 25% per compensare straordinari, ferie e altre voci tipiche del lavoro subordinato.

Applicazione del CCNL: è obbligatorio per tutti?
No, il CCNL non ha efficacia automatica per tutti i rapporti di lavoro, ma può essere obbligatorio nei seguenti casi:
• Il datore di lavoro è iscritto all’associazione di categoria stipulante (Confederazione dello Sport – Confcommercio);
• Il contratto individuale recepisce espressamente una o più clausole del CCNL;
• Il datore di lavoro applica il CCNL a uno o più lavoratori, estendendolo poi a tutti i dipendenti e collaboratori co.co.co.

CCNL come riferimento per la giusta retribuzione
Anche se non obbligatorio, il CCNL può essere utilizzato come parametro di riferimento per valutare se la retribuzione pattuita sia adeguata e conforme al principio della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione). Tuttavia, il lavoro autonomo, inclusi i co.co.co. sportivi e amministrativi, non è soggetto a un minimo contrattuale obbligatorio, a meno che il datore di lavoro rientri in specifiche categorie (es. Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali o partecipanti a bandi pubblici).

Attenzione ai compensi troppo elevati
Il CCNL è un riferimento non solo per i minimi retributivi, ma anche per i massimi:
• Se un compenso supera del 40% il minimo stabilito dal CCNL, potrebbe configurarsi una distribuzione indiretta di utili, con possibili conseguenze fiscali e amministrative.
• Per retribuzioni superiori ai limiti, gli enti sportivi devono giustificare la necessità di acquisire specifiche competenze professionali.

02/03/2025

NEWS: Dichiarazione aggiornamenti dati RAS - scadenza 14/03/2025

Gentili Clienti, la scadenza per l’aggiornamento dei dati delle ASD e SSD nel RAS è stata prorogata 14 marzo 2024. La proroga, rispetto alla precedente scadenza del 31 gennaio, è stata comunicata dal Dipartimento per lo Sport.

Chi deve aggiornare i dati?
Tutte le ASD e SSD iscritte al RASD tramite un Organismo Sportivo affiliato (Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate) o direttamente tramite la piattaforma del Registro.

Quali dati aggiornare?
- sociale e natura giuridica
- Codice fiscale e Partita IVA
- Statuto e data vigente
- Sede legale e recapiti
- Generalità del Legale Rappresentante e organo amministrativo
- Dati dei tesserati
- Attività sportive, didattiche e formative svolte nel 2024

Perché è importante aggiornare i dati?
- Per mantenere l’iscrizione al RASD, condizione essenziale per accedere ai benefici fiscali e previdenziali
- Per garantire la regolarità dei compensi sportivi
- Per dimostrare il rispetto della normativa ed evitare cancellazioni dal Registro

Attenzione! Dopo il 14 marzo 2024 non sarà più possibile modificare i dati relativi al 2024. Inoltre, ASD o SSD senza tesserati potrebbero essere cancellate dal RASD.

Aggiornare i dati è un obbligo normativo!

20/10/2024

NEWS: CUMULO CON ALTRI REDDITI DEI COMPENSI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Gentili Clienti,

Le collaborazioni coordinate e continuative, di carattere amministrativo gestionale sono soggette alle seguenti norme che disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale/contributivo dei relativi compensi:
- Dal punto di vista tributario (IRPEF), i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo pari a 15.000 euro
- Dal punto di vista previdenziale (INPS), la normativa prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS con esonero di contribuzione sotto la soglia complessiva annua di compensi pari a 5.000.

Di conseguenza i redditi sotto la soglia pari a 5.000 euro non sono fiscalmente rilevanti e non sono soggetti a contribuzione previdenziale, quindi, non si “cumulano” con altri redditi, di altra natura, percepiti dallo stesso collaboratore.

Per completezza di inquadramento, se tali compensi dovessero essere superiori alle varie soglie di esenzione, essi:
• dal punto di vista fiscale, per la parte eccedente si cumulano con gli altri redditi sia ai fini delle aliquote applicabili, sia per il calcolo delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
• dal punto di vista previdenziale, per la parte eccedent si cumulano agli altri redditi soggetti alla Gestione separata INPS ai fini del calcolo

Cordali saluti

STUDIO DINU

20/10/2024

NEWS: RIMBORSI FORFETTARI SPORTIVI

Gentili Clienti,

in seguito agli ultimi chiarimenti è emerso che a partire dal 1° giugno 2024, non è più possibile erogare ai volontari i compensi autocertificati fino a 150 euro mensili.

Questa disposizione è stata sostituita dai nuovi rimborsi forfettari per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute, con un limite complessivo di 400 euro mensili.

I rimborsi spese autocertificati effettuati tra il 5 settembre 2023 e il 31 maggio 2024 rimangono validi, purché rispettino le condizioni previste. Questi rimborsi non venivano cumulati ne con i compensi da lavoro sportivo né con i nuovi rimborsi forfettari e non dovevano essere comunicati tramite RAS o inseriti nella sezione compensi.

Il nuovo rimborso forfettario sportivo ha le seguenti caratteristiche:
- È un rimborso forfettario per spese sostenute
- Può essere riconosciuto esclusivamente per spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute, anche per attività svolte all’interno dello stesso comune
- Le spese ammissibili sono solo quelle individuate con delibera degli OO.SS. che riconoscono la manifestazione/evento: FSN, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute;
- Devono essere comunicati attraverso il RAS entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione
- Non concorrono alla formazione del reddito ma concorrono a determinare la soglia di franchigia previdenziale e fiscale del lavoro sportivo, rispettivamente di 5000 e 15000 euro/anno;
- Costituiscono base imponibile previdenziale al superamento della relativa soglia.

Rimane valido il rimborso spese a pie di lista supportato dai documenti relativi alle spese effettivamente sostenute.

Cordali saluti
STUDIO DINU

Indirizzo

Via Emilio Motta, 17
Milan
20145

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