Studio Commerciale Davide Caputo

Studio Commerciale Davide Caputo Dottore Commercialista - Studio di consulenza aziendale - contenzioso tributario - consulente del T del Tribunale di Bari – categoria Dott.

- registrazione documenti contabili e liquidazione IVA
- redazione di bilanci di esercizio e dichiarazione dei redditi
- analisi di bilancio
- redazione businessplan per finanza agevolata
- consulenza contabile
- consulenza fiscale
- contenzioso tributario
- operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale
- Perito C.T.U. Comm.ti - n. 1.123
- Liquidatore societario su incarico del Tribunale
- Curatore fallimentare
- Formatore professionale

📢 DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2026Il Comune di Monopoli ha introdotto una nuova opportunità di definiz...
08/04/2026

📢 DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2026
Il Comune di Monopoli ha introdotto una nuova opportunità di definizione agevolata dei debiti tributari (c.d. “rottamazione”) prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
👉 Cosa prevede?
È possibile regolarizzare la propria posizione pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni e interessi.
👉 Quali debiti rientrano?
• Ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi
• Notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2023
👉 Cosa resta escluso?
• Sanzioni del Codice della Strada
• Entrate patrimoniali e altre casistiche specifiche
👉 Scadenza per aderire
🗓️ 31 maggio 2026
👉 Modalità di pagamento
• In unica soluzione (entro 30/09/2026)
• Oppure rateizzazione (fino a 16 rate trimestrali)
👉 Vantaggi immediati
• Stop a nuove azioni esecutive
• Sospensione di fermi e procedure in corso
• Blocco dei termini di prescrizione
⚠️ Attenzione: il mancato pagamento delle rate comporta la perdita dei benefici e il ripristino del debito originario.
________________________________________
💼 Il nostro studio è a disposizione per:
✔️ Verificare la tua posizione
✔️ Valutare la convenienza dell’adesione
✔️ Gestire la pratica in modo completo

Scadenza ormai prossima, presentazione istanza entro il 30.04.2026
07/04/2026

Scadenza ormai prossima, presentazione istanza entro il 30.04.2026

📌 ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consente ai contribuenti di regolarizzare specifiche pendenze fiscali a condizioni particolarmente favorevoli.
✅ Quali debiti possono essere definiti
Rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
• imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
• controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni;
• contributi previdenziali INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).
💰 Cosa si paga
Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare:
• solo il capitale dovuto;
• le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive.
Non sono invece dovuti:
• sanzioni;
• interessi;
• interessi di mora;
• aggio di riscossione.
🧾 Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
• in un’unica soluzione, oppure
• in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (durata complessiva fino a 9 anni).
Sulle rate successive alla prima maturano interessi annui del 3%.
🛡️ Effetti della presentazione della domanda
Con la presentazione dell’istanza:
• non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
• non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche (restano fermi quelli già iscritti);
• vengono sospesi alcuni effetti tipici dell’inadempimento, secondo la disciplina prevista.
📄 Modalità di adesione
L’adesione avviene esclusivamente in via telematica, mediante apposita domanda da presentare entro il 30.04.2026.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà successivamente l’importo dovuto e i moduli di pagamento.
📣 Lo Studio resta a disposizione per verificare l’ammissibilità delle singole posizioni e per l’assistenza nella presentazione della domanda.

Ringrazio l'Associazione Albergatori Polignano a Mare per l'invito ricevuto a tenere loro un approfondimento sulla fisca...
06/03/2026

Ringrazio l'Associazione Albergatori Polignano a Mare per l'invito ricevuto a tenere loro un approfondimento sulla fiscalità delle strutture extra-alberghiere. Al mio intervento è seguita l’ottima esposizione dell’Avv. Marta Galluzzi che si è soffermata sui risvolti giuridici legati al pagamento delle prenotazioni del soggiorno. Ringrazio in ultimo la Dynamo Consulting per il mio coinvolgimento.

Ogni nuovo percorso professionale inizia con ascolto e chiarezza.Sapere di essere stati un punto di riferimento in quest...
03/03/2026

Ogni nuovo percorso professionale inizia con ascolto e chiarezza.
Sapere di essere stati un punto di riferimento in questa fase è per noi la soddisfazione più grande.

DETRAZIONI PER LAVORI EDILI - COME EVITARE DI PERDERLE
25/02/2026

DETRAZIONI PER LAVORI EDILI - COME EVITARE DI PERDERLE

📢 CAMPAGNA 730/2026 – NUOVO REGIME DETRAZIONI FAMILIARI A CARICOLa dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) ...
12/02/2026

📢 CAMPAGNA 730/2026 – NUOVO REGIME DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO
La dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) introduce importanti modifiche in materia di familiari fiscalmente a carico.
Le novità, già operative dal 2025, rendono il sistema delle detrazioni IRPEF più selettivo e con criteri più stringenti.
Vediamo cosa cambia.
________________________________________
✅ CHI PUÒ ESSERE CONSIDERATO FISCALMENTE A CARICO (dal 2025)
Possono essere considerati fiscalmente a carico (entro i limiti di reddito previsti):
• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
• I figli (reddito ≤ 2.840,51 euro – elevato a 4.000 euro se under 24)
• I figli del coniuge deceduto, se conviventi
• Gli ascendenti (genitori/nonni) conviventi
• Altri familiari ex art. 433 c.c. solo ai fini dell’inquadramento fiscale
⚠️ Attenzione: coniuge e figli devono essere residenti in Italia o in uno Stato UE/SEE.
________________________________________
❗ MA LE DETRAZIONI SPETTANO SOLO PER:
Dal 2025 la platea dei soggetti per cui spettano effettivamente le detrazioni IRPEF si riduce a:
✔️ Coniuge non separato
✔️ Figli di età tra 21 e 30 anni
✔️ Figli con disabilità (senza limiti di età)
✔️ Ascendenti (genitori/nonni)
🚫 Non spettano più detrazioni per:
• Figli di età pari o superiore a 30 anni (salvo disabilità)
• Fratelli, sorelle
• Suoceri, generi e nuore
• Altri familiari diversi dagli ascendenti
👶 I figli sotto i 21 anni restano esclusi dalle detrazioni perché già coperti dall’Assegno Unico Universale.
📌 Attenzione: anche se non spettano detrazioni, i familiari fiscalmente a carico vanno comunque indicati in dichiarazione per poter detrarre eventuali spese sostenute per loro.
👉 La campagna 730/2026 richiederà una verifica accurata di età, redditi e residenza.
Invito i clienti dello Studio a controllare per tempo la propria situazione familiare.

Noi supereroi...
27/01/2026

Noi supereroi...

Il nuovo spot del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

📌 ROTTAMAZIONE-QUINQUIESLa Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevola...
19/01/2026

📌 ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consente ai contribuenti di regolarizzare specifiche pendenze fiscali a condizioni particolarmente favorevoli.
✅ Quali debiti possono essere definiti
Rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
• imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali;
• controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni;
• contributi previdenziali INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).
💰 Cosa si paga
Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare:
• solo il capitale dovuto;
• le spese di notifica e di eventuali procedure esecutive.
Non sono invece dovuti:
• sanzioni;
• interessi;
• interessi di mora;
• aggio di riscossione.
🧾 Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
• in un’unica soluzione, oppure
• in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (durata complessiva fino a 9 anni).
Sulle rate successive alla prima maturano interessi annui del 3%.
🛡️ Effetti della presentazione della domanda
Con la presentazione dell’istanza:
• non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
• non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche (restano fermi quelli già iscritti);
• vengono sospesi alcuni effetti tipici dell’inadempimento, secondo la disciplina prevista.
📄 Modalità di adesione
L’adesione avviene esclusivamente in via telematica, mediante apposita domanda da presentare entro il 30.04.2026.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà successivamente l’importo dovuto e i moduli di pagamento.
📣 Lo Studio resta a disposizione per verificare l’ammissibilità delle singole posizioni e per l’assistenza nella presentazione della domanda.

📌 LOCAZIONI BREVI – PRESUNZIONE DI ATTIVITÀ D’IMPRESA E OBBLIGO DI PARTITA IVA DAL 2026La Legge di Bilancio 2026 (L. n. ...
08/01/2026

📌 LOCAZIONI BREVI – PRESUNZIONE DI ATTIVITÀ D’IMPRESA E OBBLIGO DI PARTITA IVA DAL 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, comma 17) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, intervenendo sul presupposto della presunzione di imprenditorialità.
🔎 Nuova soglia di imprenditorialità
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, il regime delle locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017 è applicabile esclusivamente in presenza di non più di due unità immobiliari destinate alla locazione breve nel corso dell’anno.
➡️ Dalla terza unità immobiliare, l’attività di locazione breve si presume esercitata in forma imprenditoriale, con conseguente:
• obbligo di apertura della Partita IVA;
• esclusione del regime della cedolare secca;
• applicazione delle regole proprie del reddito d’impresa.
📋 Adempimenti conseguenti alla forma imprenditoriale
L’esercizio dell’attività comporta, tra l’altro:
• presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023;
• scelta del regime fiscale (forfettario ex L. 190/2014, se in possesso dei requisiti, oppure regime ordinario);
• gestione degli adempimenti IVA (ove dovuta);
• valutazione degli obblighi previdenziali, con possibile iscrizione alla Gestione IVS Commercianti INPS.
⚠️ Assenza di regime transitorio
La norma non prevede disposizioni transitorie: pertanto, i contribuenti che già al 31 dicembre 2025 destinavano tre o più immobili alla locazione breve sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alla nuova disciplina.
❗ Profili sanzionatori
L’omessa apertura della Partita IVA e/o la mancata presentazione della SCIA possono comportare sanzioni amministrative e tributarie di rilevante entità, oltre a possibili contestazioni in materia IVA.
👨‍💼 Assistenza dello Studio
Il nostro Studio è a disposizione per:
• l’analisi della posizione fiscale dei locatori;
• la verifica della sussistenza della presunzione di imprenditorialità;
• l’apertura della Partita IVA e la gestione degli adempimenti connessi.

La deducibilità dei costi per abbigliamento, argomento spesso dibattuto
03/01/2026

La deducibilità dei costi per abbigliamento, argomento spesso dibattuto

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