Studio Dott.ssa Monica D'Annibale

Studio Dott.ssa Monica D'Annibale Consulenza Fiscale e del Lavoro - Centro CAF Patronato
Orientamento Professionale e Sviluppo Occup.

Lo studio di consulenza del lavoro D'Annibale Monica vanta un'esperienza ultra decennale nella gestione del personale e offre, con la massima serietà, professionalità e competenza, una gamma di servizi nel campo del lavoro, destinata ad aziende operanti in tutta Italia. Lo studio è, soprattutto, centrato sulla figura della sua titolare, Dott.ssa Monica D'Annibale. La professionista Monica D'Anni

bale, iscritta presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara, ha maturato una lunga esperienza nel campo del lavoro. Supportata da un costante e continuo aggiornamento professionale, è in grado di fornire risposte adeguate, consigli e suggerimenti pratici ad aziende, liberi professionisti e privati, senza trascurare il "rapporto umano" tra cliente e professionista. Sempre raggiungibile telefonicamente nelle ore d'ufficio e non, offre un continuo servizio di assistenza e supporto immediato al cliente. Lo studio di consulenza del lavoro D'Annibale Monica, inoltre, in qualità di sede operativa del CAF CGN è a disposizione per l'elaborazione, anche on-line, dei modelli 730, Red, detrazioni d'imposta, ICRIC, ICLAV. Con la sola segnalazione delle presenze via fax, via email o semplicemente con una telefonata, potrete ricevere in formato PDF, direttamente all'indirizzo di posta elettronica da voi segnalato, i cedolini paga e tutta la relativa documentazione per una corretta gestione del personale. Per una richiesta di preventivo inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] specificando il contratto osservato e il numero di dipendenti in forza.

20/05/2026

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14/05/2026

L’esenzione IMU resta valida per l’abitazione principale anche se una parte dell’immobile viene affittata a terzi senza perdere i benefici fiscali.

13/05/2026

Regione Abruzzo, incentivi all’assunzione di giovani 18-35 anni: domande dal 28 maggio

Pubblicato sul sito Coesione Abruzzo l’Avviso FSE+ Priorità 4 – Azione 4.a.2.2. e 1.a.2.2. di Incentivi all’assunzione di giovani 18-35 anni

Questo Avviso prevede la concessione di contributi economici alle imprese/datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato. Sono incentivate anche le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per contribuire ad innalzare il livello della qualità di vita dei giovani lavoratori e lavoratrici e per offrire una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa.
E’ prevista priorità per le assunzioni avviate per lavoratori/lavoratrici che siano stati beneficiari del Programma GOL.

Cosa finanzia:

- Assunzioni di giovani disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo indeterminato full time
- Assunzioni di giovani disoccupati/e con contratti di lavoro a tempo determinato full time
- Trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato full time purché il lavoratore/lavoratrice possegga il requisito di disoccupazione prima dell’avvio del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione

A chi si rivolge

Disoccupati/e con residenza e/o domicilio in Abruzzo di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti Lo stato di disoccupazione deve risultare da iscrizione al centro per l’impiego e da rilascio di dichiarazione di immediata disponibilità (did).

Come partecipare

La candidatura deve essere presentata dal richiedente in forma telematica attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, che consente l’inserimento di tutta la documentazione richiesta, secondo le istruzioni fornite.

Le domande vanno presentate dalle ore 9 del 28 maggio ed entro il 30 novembre 2026.

11/05/2026

Appalto irregolare: l’INPS può agire verso l’effettivo utilizzatore per il recupero dei contributi
(Corte di Cassazione Ordinanza n. 11295 del 27 aprile 2026)
***
Oggetto della controversia è la carenza di legittimazione dell’INPS a far valere, in relazione all’adempimento dell’obbligo contributivo, la costituzione di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore e nella conseguente attribuzione di una portata preclusiva al mancato attivarsi in giudizio del lavoratore.
Con l’Ordinanza n. 11295 del 27 aprile 2026, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’INPS rilevando come in tema di appalto irregolare, sussista la legittimazione degli enti previdenziali a far valere l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore in virtù di diversi elementi testuali e sistematici, ossia:

- l’indisponibilità del regime previdenziale quanto al profilo dell’adempimento degli obblighi contributivi, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità;
- l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello contributivo, che, pur tra loro connessi, rimangono del tutto distinti;
- la lettera della legge, che non impedisce a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità degli atti di interposizione.

Anche in caso di somministrazione irregolare, quindi, sussiste la legittimazione degli enti previdenziali ad agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive che gravano sull’utilizzatore.
(Fonte Seac)

23/04/2026

NASpI: nessuna decadenza per l’amministratore di società che non comunica il reddito presunto

La controversia in esame trae origine dal rifiuto da parte dell’INPS di erogare la NASpI in ragione del fatto che la richiedente non aveva comunicato, entro il termine di 30 giorni, il reddito presunto riferito all’anno di interesse derivante da attività autonoma svolta come amministratrice della società. La Corte d’Appello condannava l’Istituto, poiché la mera titolarità della carica di amministratrice unica della società, svolta a titolo gratuito, non comportava alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale, dunque l’indennità non poteva considerarsi decaduta. In seguito al ricorso dell’INPS, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8289 del 2 aprile 2026, conferma la decisione impugnata, posto che la fattispecie di decadenza non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione.
(Fonte Seac)

19/03/2026

Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5445 del 11 marzo 2026

Fatto:

Un lavoratore dipendente, dopo aver prestato servizio per circa due anni, rassegna dimissioni per giusta causa motivate dal mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, omissione protrattasi per sedici mesi dall'inizio del rapporto e perdurante al momento del recesso. L'INPS nega l'erogazione della NASpI sostenendo l'insussistenza della giusta causa per difetto di gravità dell'inadempimento e di immediatezza del recesso, nonché in ragione delle tutele previdenziali (automaticità delle prestazioni e rendita vitalizia) che sterilizzerebbero gli effetti negativi dell'omissione contributiva. La Corte d'Appello accoglie la domanda del lavoratore riconoscendo la sussistenza della giusta causa.

Massima:

In tema di NASpI, il mancato versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria da parte del datore di lavoro, quando sia reiterato, non isolato e perdurante per un periodo significativo, costituisce giusta causa di dimissioni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 2015, in quanto integra grave inadempimento degli obblighi contrattuali fondamentali e violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Il requisito dell'immediatezza del recesso non si identifica in un mero segmento temporale tra inadempimento e dimissioni, ma deve essere inteso come valutazione di un lasso di tempo ragionevole tale da non recidere la causalità tra inadempimento e dimissioni, con apprezzamento rimesso al giudice di merito; tale requisito sussiste quando la condotta omissiva del datore di lavoro sia continuativa e perdurante al momento delle dimissioni, essendo in tal caso l'inadempimento in essere al momento del recesso. Le tutele apprestate dall'ordinamento previdenziale, quali il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. e la costituzione della rendita vitalizia, operano su un piano diverso rispetto alla valutazione della lesione del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e non elidono la gravità dell'inadempimento contributivo ai fini della configurabilità della giusta causa di dimissioni.

29/01/2026
22/01/2026

Da oggi puoi presentare la domanda di adesione alla . Hai tempo fino al 30 aprile 2026. Se hai le credenziali di accesso puoi farlo in area riservata, altrimenti compila il form in area pubblica. Scopri di più 👉 https://t.ly/uDaVT

22/01/2026

L’acquisto è un investimento e l’affitto una spesa, ma non è sempre vero. La scelta dipende dal budget, dai tassi dei mutui, dalla stabilità desiderata e dalla mobilità lavorativa. Ecco i pro e i contro.

22/01/2026

Affitti brevi 2026: quando scatta l’obbligo di Partita IVA? 🏢

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Indirizzo

Via Settembrini N. 47
Montesilvano
65015

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
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Telefono

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