Studio Consulenza Gullo commercialista

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05/04/2026

In questo periodo di rinascita e nuovi inizi, desideriamo augurare a tutti voi una Pasqua serena, ricca di gioia, equilibrio e nuove opportunità.
Che queste festività portino energia positiva, chiarezza e successo nei vostri progetti.

🐣 Buona Pasqua da tutto il nostro studio! 🐣

20/01/2026

La rottamazione-quinquies è la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Permette di estinguere debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale residuo e alcune spese (ma senza interessi, sanzioni, mora e aggio di riscossione).

Online “Rottamazione-quinquies” sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dei contribuenti!

31/12/2025

Un nuovo anno inizia ✨
Grazie a tutti per la fiducia: anche quest’anno lo Studio sarà al vostro fianco, con impegno e disponibilità.
Buon Anno da Tina, Adriana e Umberto ❤️

20/12/2025

Tra un bilancio e l’altro… è arrivato il Natale! 🎄

Un sincero grazie a tutti voi per la fiducia e la collaborazione dimostrata durante l’anno.
Vi auguriamo di trascorrere le festività con serenità, leggerezza e nuovi progetti per il futuro.

🔔 Ricordiamo che lo Studio sarà chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Ci rivediamo dal 7 gennaio, pronti per un nuovo anno di lavoro insieme.

12/12/2025

Manovra 2026, salta il blocco delle compensazioni: il dietrofront del governo riapre allo scambio tra crediti d'imposta e debiti contributivi
L’articolo 26 della Legge di bilancio puntava a vietare dal 1° luglio 2026 l’uso dei crediti d’imposta agevolativi per pagare contributi e premi, ma dopo le proteste di imprese e commercialisti l’esecutivo fa marcia indietro

Autore: Miriam Carraretto

Lo stop alle compensazioni, almeno per ora, non si farà. ll tanto criticato articolo 26 del disegno di legge di Bilancio 2026 era destinato a diventare uno dei punti più impattanti per la vita quotidiana di imprese e studi: dal 1° luglio 2026 avrebbe vietato, in via generalizzata, la compensazione in F24 dei crediti d’imposta agevolativi con i debiti contributivi INPS e i premi INAIL.

La bozza approvata dal Governo il 17 ottobre sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024 - il Decreto agevolazioni sui bonus edilizi -, prevedendo che tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possano più essere utilizzati in compensazione per pagare contributi e premi assicurativi, nemmeno quando siano stati legittimamente ceduti a terzi.

Su questa impostazione, però, è arrivato un netto cambio di passo politico. Dopo settimane di audizioni e prese di posizione delle categorie produttive e degli ordini professionali, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo aveva poi dichiarato pubblicamente che “la norma prevede che i crediti di imposta non possono essere compensati con i contributi sia INPS sia INAIL: ci si sta orientando a eliminarla e questo è un primo dato”. In parallelo, lo stesso Leo ha parlato apertamente di possibile rinvio limitato ai soli crediti futuri “o addirittura cancellazione” della misura.

Il segnale politico, quindi, è arrivato forte e chiaro: dopo le proteste trasversali, il governo ha fatto marcia indietro e dal 1° luglio 2026 il meccanismo di compensazione tra bonus fiscali e debiti contributivi resterà sostanzialmente lo stesso di oggi.

Perché imprese e professionisti si sono ribellati allo stop

La protesta non nasce da una generica resistenza al cambiamento, ma da un dato tecnico preciso: il divieto sarebbe andato a colpire crediti maturati e acquisiti legittimamente, spesso già scontati nella pianificazione finanziaria di imprese e professionisti.

Nelle audizioni sul DdL di Bilancio 2026 presso le Commissioni Bilancio congiunte, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per voce del consigliere delegato Salvatore Regalbuto, ha chiesto esplicitamente l’abolizione dell’articolo 26 o, in subordine, la sua limitazione alle grandi imprese e, comunque, ai soli crediti maturati dopo l’entrata in vigore della norma.

Il punto più criticato è proprio l’estensione generalizzata del divieto: non solo i crediti da bonus edilizi acquisiti tramite cessione o sconto in fattura, ma anche crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, Ricerca e sviluppo, ZES, Transizione 4.0 e 5.0, e via dicendo, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di essere utilizzati in compensazione per pagare i contributi.

Sul versante dell’autotrasporto, l’allarme è stato ancora più forte, perché molte aziende usano da anni la compensazione dei crediti da rimborso accise per alimentare la liquidità corrente necessaria al pagamento dei contributi. Il settore ha parlato apertamente di cortocircuito finanziario e di rischio di mettere in ginocchio imprese già caratterizzate da margini ridottissimi.

Anche il mondo del commercio organizzato, tramite Confcommercio, ha definito la misura “sproporzionata e penalizzante per i contribuenti virtuosi”, sottolineando come il divieto avrebbe inciso su crediti già maturati e programmati in piani industriali e finanziari di medio periodo.

In questo contesto, il segnale di dietrofront politico è stato letto ome una presa d’atto che lo strumento scelto per contrastare le indebite compensazioni rischiava di colpire soprattutto i soggetti più trasparenti, non gli evasori.

Cosa prevede (ancora) l’articolo 26 della Manovra 2026

Finché il testo non sarà modificato in Parlamento, l’articolo 26 resta formalmente nel DdL. Vale la pena quindi ricordarne la struttura, anche per capire cosa, in concreto, verrebbe disinnescato se il governo porterà davvero fino in fondo il dietrofront.

Il cuore della norma è il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024. Dal 1° luglio 2026, tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non sarebbero più utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, per il pagamento dei debiti indicati alle lettere e), f), g) del comma 2 dello stesso articolo: contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti previdenziali e premi dovuti all’INAIL. La norma chiarisce, inoltre, che il divieto si applicherebbe anche ai crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario, chiudendo quindi la porta anche alle compensazioni operate dai cessionari.

Contestualmente, lo stesso articolo 26 riduce da 100mila a 50mila euro la soglia di debiti erariali e carichi affidati all’agente della riscossione oltre la quale scatta il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali, intervenendo sull’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL 223/2006 e sulla disciplina dei versamenti e riscossione.

La parte più sotto i riflettori, e oggi oggetto del ripensamento, è però quella che riguarda il divieto generalizzato di usare i crediti d’imposta agevolativi in F24 per pagare INPS e INAIL. È su questo “pezzo” che si concentra la richiesta di cancellazione totale o di forti correttivi.

Il quadro attuale: come funziona oggi la compensazione con i contributi

Per capire cosa significhi “resta tutto come adesso”, è necessario tornare al regime oggi in vigore, che si è evoluto in modo significativo tra la Legge di Bilancio 2024, il DL 39/2024 e la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024.

La base resta l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, che disciplina la compensazione orizzontale tramite modello F24 tra crediti e debiti di natura tributaria e contributiva. Su questa struttura si sono innestate, negli ultimi anni, numerose norme di contrasto alle indebite compensazioni, culminate nella legge di Bilancio 2024 e nel Decreto gevolazioni 39/2024.

Dal 2024 la regola generale è che tutti gli F24 che espongono crediti in compensazione devono transitare obbligatoriamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), inclusi quelli che riguardano crediti verso INPS e INAIL. La circolare 16/E ha chiarito che l’obbligo riguarda tanto i crediti da dichiarazione quanto quelli maturati verso gli enti previdenziali.

Un’altra novità chiave, sempre richiamata dalla circolare, è l’esclusione dalla facoltà di compensare in presenza di iscrizioni a ruolo e carichi affidati alla riscossione per imposte erariali e relativi accessori, nonché atti dell’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a 100mila euro: sopra questa soglia, dal 1° luglio 2024 il contribuente non può utilizzare in compensazione i principali crediti fiscali finché non rientra almeno parzialmente dal debito.

Sul fronte strettamente previdenziale, l’INPS, con il messaggio n. 2639 del 18 luglio 2024, ha preso atto delle nuove disposizioni, confermando però che, sotto il profilo operativo, le modalità di compensazione dei crediti contributivi in F24 restano invariate: sono quindi ancora possibili le compensazioni dei crediti INPS a fronte di debiti contributivi o fiscali, nel rispetto dei vincoli sopra ricordati e dei controlli già previsti dal sistema.

Per quanto riguarda i bonus edilizi, il DL 39/2024, tramite l’attuale articolo 4-bis, ha già introdotto un divieto mirato: dal 1° gennaio 2025 banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione non possono compensare in F24 debiti per contributi previdenziali e premi INAIL con crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto in fattura o cessione relativi a Superbonus e altri bonus edilizi.

Oggi, quindi, per la generalità di imprese, lavoratori autonomi e professionisti resta possibile compensare crediti d’imposta da agevolazioni (edilizie, investimenti, R&S ecc.) con i debiti contributivi INPS e i premi INAIL, salvo i casi particolari dei soggetti finanziari sopra indicati. E' necessario utilizzare i canali telematici dell’Agenzia in presenza di qualsiasi compensazione, e non è consentito compensare se sussistono debiti fiscali iscritti a ruolo oltre i 100mila euro per le tipologie di crediti individuate dal DL 39/2024 e dalla legge di Bilancio 2024.

È esattamente questo quadro che l’articolo 26 del DdL avrebbe voluto ribaltare dal 1° luglio 2026, e che invece, alla luce delle ultime novità del governo, appare destinato a essere confermato, almeno per la parte relativa al divieto generalizzato di compensazione con INPS e INAIL.

Tre esempi pratici

Per capire cosa succede vediamo qualche esempio.

Prendiamo innanzitutto una PMI manifatturiera che ha investito in macchinari 4.0 e matura un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali pari a 300mila euro, utilizzabile in tre quote annuali da 100mila euro. Accanto a questo, l’azienda sostiene ogni mese contributi INPS per i dipendenti per 70mila euro e premi INAIL annui per 60mila euro.

Nel regime attuale, la società può pianificare di utilizzare la quota annuale di 100mila euro in compensazione F24 per coprire parte dei contributi e dei premi dovuti, migliorando significativamente la propria posizione di liquidità e riducendo l’esborso cash. Se il divieto dell’articolo 26 fosse entrato a regime nella versione originaria, dal 1° luglio 2026 l’impresa avrebbe dovuto pagare integralmente in denaro i contributi e i premi, utilizzando il credito soltanto per imposte, con un evidente stress finanziario. Nel quadro che si va delineando, invece, questa strategia di compensazione potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente nel rispetto dei limiti legati ai debiti iscritti a ruolo.
Un secondo caso riguarda uno studio professionale che ha acquisito crediti d’imposta da bonus edilizi tramite lo strumento della cessione. Lo studio ha volumi di contribuzione previdenziale importanti verso la propria cassa e, per i collaboratori dipendenti, verso l’INPS, e utilizza regolarmente le compensazioni in F24 per abbattere il costo contributivo.

Oggi, questa possibilità è preclusa soltanto se il soggetto che effettua la compensazione rientra tra banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, mentre resta in piedi per lo studio professionale che non ha natura finanziaria. Con l’articolo 26 in vigore nella sua formulazione originaria, lo studio si sarebbe trovato, dal 1° luglio 2026, nell’impossibilità di utilizzare quei crediti per pagare contributi INPS e premi INAIL, dovendo di fatto ripensare l’intera strategia di acquisto e smaltimento dei crediti edilizi. Il dietrofront annunciato dal governo, se tradotto in norma, consente invece di mantenere questo canale, pur nel contesto di una disciplina delle compensazioni sempre più presidiata.
Un terzo esempio aiuta a collegare il tema Inps/Inail al tassello, spesso trascurato, della soglia di debiti erariali che blocca le compensazioni. Immaginiamo un’impresa di servizi che ha maturato crediti d’imposta per 200mila euro tra bonus investimenti e ricerca, e che al tempo stesso ha cartelle esattoriali e atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate per IVA e ritenute per complessivi 80mila euro.

Alla luce delle modifiche introdotte nel 2024, la soglia di 100mila euro rappresenta oggi il limite oltre il quale la facoltà di compensazione viene meno per le principali categorie di crediti: il contribuente del nostro esempio può ancora utilizzare in compensazione i propri crediti, purché proceda a regolarizzare la posizione prima di superare tale soglia. Nel disegno dell’articolo 26, invece, la soglia scenderebbe a 50mila euro: nella stessa situazione, l’impresa si troverebbe già oggi impossibilitata a compensare fino a ridurre il debito sotto i 50mila euro. Questo pezzo di stretta, almeno per ora, resta sul tavolo del legislatore e rappresenta un punto che i commercialisti dovranno continuare a monitorare con attenzione durante l’iter parlamentare
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

11/12/2025

In arrivo con il prossimo anno la rottamazione quinquies: dalla domanda ai pagamenti necessari per fare pace con il Fisco, sono diverse le date da (…)

11/12/2025

Obbligo POS agganciato alla cassa dal 2026, problemi in vista per il delivery
Dal 1° gennaio 2026 ogni POS dovrà essere abbinato al registratore telematico (o alla procedura web), eventuali complicazioni con le piattaforme delivery

Autore: Andrea Piatti

Dal 01.01 2026 entra in vigore un nuovo adempimento per chi incassa con carte e bancomat: il POS dovrà essere “abbinato” allo strumento con cui si memorizzano e si trasmettono i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. In pratica, ogni esercente che rientra nell’obbligo dei corrispettivi telematici e che accetta pagamenti elettronici dovrà dichiarare, tramite un’apposita procedura online al momento non attiva, quale/i POS è/sono associato/i al proprio registratore telematico o per chi avesse fatto tale scelta, alla procedura web dei corrispettivi.

È importante chiarire che non si parla di un collegamento fisico tra apparecchi, quindi niente cavi o integrazioni tecniche, non è necessario acquistare altro hardware. Si tratta di un collegamento on line da effettuarsi all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia.

Nello specifico, accedere all’area riservata “Fatture e Corrispettivi”, usare la funzione dedicata al collegamento POS – RT, inserire l’identificativo del/i dispositivo/i POS o softPOS

Sarà necessario pertanto abbinare i codici identificativi del o dei POS ai dati del registratore telematico o dello strumento che si utilizza per trasmettere i corrispettivi.

L’obiettivo è mettere in comunicazione, almeno sul piano dei dati, ciò che viene incassato tramite POS e ciò che viene trasmesso

quotidianamente come corrispettivo. In questo modo l’amministrazione finanziaria potrà fare controlli più mirati, incrociando gli importi incassati con carta con i corrispettivi dichiarati.

Chi è obbligato

Sono interessati dall’obbligo tutti i soggetti che devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi e che accettano pagamenti elettronici.

Per esempio i commercianti al dettaglio, dei pubblici esercizi, delle attività artigianali con vendita al minuto e, in generale, chi utilizza un registratore telematico o la procedura web dell’Agenzia per emettere documenti commerciali.

Chi è escluso

Restano invece fuori in via ordinaria i soggetti che non sono tenuti ai corrispettivi telematici perché emettono esclusivamente fatture, per esempio i professionisti, i medici (anche se obbligati all’invio dati TS), gli architetti, i commercialisti pur avendo il POS e tutti quei soggetti beneficiano di specifiche cause di esonero già previste dalla normativa (calzolai, distributori di benzina, tabaccai, …..). In altre parole, se non si emettono scontrini o documenti commerciali telematici ma, solo fatture, il tema dell’abbinamento POS - RT non si pone.

Il caso della pizzeria/piadineria e delle piattaforme delivery

Ma passiamo ad analizzare un caso specifico oggi già presente e già gestito dagli esercenti ma, che in futuro potrà aumentare le complicazioni, ovvero le piattaforme delivery. Ormai questi strumenti sono entrati nella nostra vita di tutti i giorni e quindi capita di ordinare una pizza o una piadina al nostro ristorante preferito ma, attraverso le più comuni piattaforme in uso (Glovo, Deliveroo, Just eat, …..).

Al momento della consegna del prodotto (es pizza/piadina) da parte dell’esercente al rider dovrà essere allegato anche lo scontrino normale (non utilizzare “corrispettivo non riscosso”) in modo che quando il rider ci recapiterà il cibo desiderato ci consegnerà anche lo scontrino relativo.

Di fatto la piattaforma delivery sarà un semplice intermediario nella transazione commerciale tra noi e l’esercente e il rider lo strumento per la consegna, quasi come fosse un postino.

Essendo appunto il rapporto commerciale avvenuto tra noi consumatori e l’esercente, anche se non in modo diretto, il prodotto dovrà essere sempre accompagnato da uno scontrino che verrà trasmesso fra i corrispettivi giornalieri, come normalmente accade.

Chiaro che in quel momento nessuna movimentazione bancaria è ancora avvenuta, l’esercente non ha incassato nessuna somma e di conseguenza non vi sarà alcuna operazione del POS.

Nelle settimane successive, solitamente 2 volte al mese (dipende dagli accordi e dal numero di ordini) la piattaforma delivery bonifica l’incassato per conto dell’esercente trattenendo le proprie commissioni, seguirà fattura per le stesse.

Di tutto ciò si trova traccia nell’area riservata all’esercente, ovvero il riepilogo contenente il numero di ordini ricevuti ed evasi, la data delle operazioni, il calcolo delle commissioni addebitate all’esercente e il netto che verrà bonificato.

Risulta chiaro che tutte le operazioni prima richiamate, seppur riconciliandosi perfettamente in contabilità ordinaria, non trovano conferma nei movimenti che saranno inviati con il POS provocando quindi un disallineamento tra i corrispettivi e gli incassi.

Immagino poi nel caso di contabilità semplificata …..

Mi domando quindi, come potrà essere possibile negli anni futuri riuscire a dare spiegazione a tutto ciò a seguito di una lettera di compliance che riscontrerà un disallineamento?

Di fatto sarà necessario tenere stampato il resoconto bimensile della piattaforma e riconciliarlo con l’estratto conto bancario (evidenziando l’incasso da parte delle piattaforme delivery) al fine di spiegare il disallineamento scontrino POS?

Potrebbe non essere abbastanza ….. sarà anche necessario identificare puntualmente gli scontrini delivery?

Ritengo di si, quindi è cosa buona e giusta che il software dei registratori di cassa venga adeguato in modo da poter riportare nello scontrino oltre alle comuni forme di pagamento (cassa, carta, app) anche la voce delivery, magari distinguendo tra le diverse piattaforme ed inoltre che lo stesso software produca almeno mensilmente un file lavorabile che distingua le modalità di incasso (cassa, carta, app e delivery).

Resta inteso che tocca poi all’esercente stampare il predetto file, tenere da conto i riepiloghi delle piattaforme dei delivery e procedere alla riconciliazione di cui sopra.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

04/12/2025

Fisco sotto attacco, nel mirino le lettere che preannunciano pignoramenti alla vigilia della rottamazione quinquies: si chiede lo stop alle esecuzioni

UNITI e Codacons all’attacco di ADER: chiesto anche un tavolo sulle comunicazioni nel rispetto dello Statuto del contribuente

Autore: Miriam Carraretto

Unione Tributaristi Italiani e Codacons contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'accusa? ADER starebbe esercitando una pressione “continua e intensa” su contribuenti e imprese attraverso comunicazioni che preannunciano l’avvio di procedure di esecuzione forzata. Secondo le due associazioni, queste iniziative sono particolarmente problematiche perché intervengono in un momento in cui è attesa l’introduzione della rottamazione quinquies, la nuova pace fiscale che debutterà con la Manovra 2026.

Ciò che viene contestata, di fatto, è una discrasia più che evidente tra la narrazione del “fisco amico” e una prassi di riscossione che, per tempistica e modalità, viene evidentemente percepita come aggressiva e disallineata ai principi statutari di lealtà e buona fede.

L’accusa di “pressione eccessiva”

Il cuore della contestazione riguarda il tono e il contenuto delle comunicazioni recapitate in questi giorni ai contribuenti, nelle quali viene enfatizzata l’imminenza di azioni esecutive quali pignoramenti e altre forme di esecuzione coattiva.

"È inaccettabile che, a pochi giorni dall'introduzione di una norma di pacificazione fiscale, l'ADER si affanni a minacciare azioni di pignoramento. Questo agire non solo alimenta la sfiducia, ma viola di fatto il concetto di 'fisco amico' tanto paventato e contravviene parzialmente ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente, in particolare quelli di lealtà e buona fede" attacca Simone Germani, Presidente dell'Unione Tributaristi Italiani. Codacons, dal canto suo - afferma il presidente Gianluca Di Ascenzo - "contesta questa attività di fatto persecutoria contro i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare le imposte a causa di difficoltà economiche".

"La nostra denuncia è chiara: l'accanimento di ADER in questo momento storico non ha giustificazioni. Chiediamo l'immediata sospensione di queste attività coercitive sugli atti che rientrano nella prossima rottamazione quinquies per evitare un danno economico e direi anche psicologico ingiustificato a migliaia di famiglie e imprese" aggiungono i due Presidenti.

E' evidente insomma che forma e tempistica di queste comunicazioni incidono direttamente sulla capacità dei contribuenti di orientarsi tra le diverse opzioni a disposizione, specie alla vigilia di un intervento normativo di sanatoria.

Il contribuente potrebbe essere indotto da un lato a reperire risorse in modo affrettato, anche attraverso ulteriore indebitamento, per evitare l’esecuzione, senza essere pienamente consapevole della prossima possibilità di accesso alla rottamazione quinquies su quegli stessi atti. In più, ça va sans dire, si alimenta un clima di sfiducia nei confronti dell’Amministrazione, minando gli sforzi, almeno dichiarati, di costruire un rapporto cooperativo e “non antagonista” tra Fisco e contribuente.

Rottamazione-quinquies e Statuto del contribuente: cosa non funziona

Da notare soprattutto la sovrapposizione temporale tra l’attività di riscossione coattiva e l’imminente apertura di una finestra di definizione agevolata. Secondo UNITI e Codacons, includere nelle comunicazioni atti che verosimilmente potranno rientrare nella futura rottamazione quinquies rappresenta una contraddizione rispetto alla ratio di una norma di pacificazione fiscale e un vulnus al principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente.

In particolare, il pensiero va subito allo Statuto del contribuente, con riferimento ai principi di lealtà, intesa come coerenza tra l’azione amministrativa e gli indirizzi legislativi in fieri, che puntano a favorire soluzioni conciliative e non meramente repressive, e di buona fede, cioè il dovere di non porre il contribuente in una condizione di svantaggio indebito o di disorientamento rispetto a misure agevolative imminenti.

L’accusa è che l’anticipazione delle esecuzioni su carichi rottamabili finisca per svuotare di contenuto, quanto meno per una serie di contribuenti, l’efficacia della rottamazione quinquies e per generare disparità di trattamento tra chi viene raggiunto dall’esecuzione e chi, invece, riuscirà ad attendere e beneficiare della sanatoria.

Le richieste al Governo

Due le richieste avanzate al Governo e al MEF. Intanto lo stand-by delle attività di riscossione coatta: viene domandata la sospensione immediata di tutte le iniziative esecutive relative ad atti che rientrano nel perimetro della futura rottamazione quinquies. Sarebbe insomma una sorta di “moratoria tecnica” in attesa del quadro definitivo, volta a evitare esecuzioni che potrebbero essere superate o ridimensionate dalla definizione agevolata.

E un tavolo di confronto sulle procedure di comunicazione di ADER, con l’obiettivo dichiarato di garantire il pieno rispetto dello Statuto del contribuente. Questo passaggio è particolarmente rilevante sul piano sistemico: non si tratta solo di contestare un singolo comportamento, ma di rimettere mano alla "grammatica" delle comunicazioni di ADER, affinché esse siano più chiare, proporzionate e coerenti con le tutele previste dall’ordinamento.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

09/08/2025

La chiusura per ferie deve anche essere comunicata per il registratore fiscale telematico.
Le regole per comunicare la “messa in pausa” del misuratore fiscale sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 gennaio 2023 e restano confermate anche nell’ultima versione 11.1.
Per periodi feriali superiori a 12 giorni l’esercente, o un suo delegato, deve comunicare la sospensione delle attività all’Agenzia delle Entrate, specificando il cambio di stato del Registratore Telematico nella sezione “Area Gestore ed Esercente” del portale, accedendo alla voce di menu “Procedure di Emergenza” e poi “Dispositivo Fuori Servizio”.

Indirizzo

Oliveri
98060

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00

Telefono

+393312939804

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