05/01/2022
Visto di conformità sul bonus ristrutturazione: check-list documentazione da conservare
Anche il bonus ristrutturazione rientra tra i bonus edilizi per i quali è necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla documentazione a prova della detrazione DECRETO ANTIFRODE
Con la pubblicazione del DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è operativa l’estensione del visto di conformità🆗 su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie 🏡.🏫🏤
Da tale data nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, si viene stabilito che:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 5️⃣0️⃣%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75- 80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi, ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni di sconto/cessione del credito di imposta dovranno essere accompagnate dall’ attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Ad oggi, diversamente da quanto stabilito per le asseverazioni riguardanti il Superbonus 110%, non è prevista la detraibilità del relativo costo da parte del contribuente, nel caso sia da questi sostenuta.
UNSIC GORIZIA +39 351 545 2731 e TRIESTE attraverso professionisti abilitati, sono già da oggi organizzati per il rilascio sia del visto di conformità che – eventualmente - della attestazione di congruità.