12/02/2025
⚛️Prestazioni di CHINESIOLOGIA, MASSOTERAPIA e OSTEOPATIA🔹
➡️La professione di "Chinesiologo specializzato in attività motoria preventiva e adattata" non è compresa fra quelle sanitarie, bensì tra le professioni socio-sanitarie, le cui prestazioni sono assoggettate ad IVA con l'aliquota ordinaria‼️
➡️Nell'ambito delle prestazioni sanitarie ai fini dell'esenzione IVA rientrano, invece, quelle rese da un massofisioterapista che abbia acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 🟦17.3.99🟦(entrata in vigore della L. 42/99).
Al contrario, le prestazioni effettuate da massofisioterapisti diplomati dopo tale data sono ❗️imponibili IVA❗️ (si ritiene con l'aliquota ordinaria), anche laddove gli stessi abbiano frequentato corsi biennali o triennali (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2012 n. 96, consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 24.6.2020 n. 8 e ris. Agenzia delle Entrate 13.4.2007 n. 70).
➡️Le prestazioni rese dagli OSTEOPATI, si ritiene applicabile la predetta ❗️esenzione IVA❗️, tenuto conto che l'art. 7 della L. 3/2018 ha ricondotto tra le professioni sanitarie anche quella dell'osteopata! Il DM 18.7.2024 Ministero della Salute ha inserito la figura dello "osteopata" fra le "professioni tecniche della prevenzione" di cui all'art. 5 del DM 29.3.2001 Ministero della Sanità.
In merito ai codici 🟩ATECO🟩 riferiti alle suddette attività, il riferimento sembrerebbe attualmente costituito dal codice "86.90.21 Fisioterapia" o, più ragionevolmente, dal codice "86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.".
Si ricorda che, dall'1.4.2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 che prevede, fra i tanti, i codici "86.95.00 Attività di fisioterapia", "86.96.01 Chinesiologia" e "86.96.09 Attività di medicine complementari e alternative n.c.a".
Con riguardo all'aliquota IVA da applicare alla concessione in uso dello spazio adibito a PALESTRA, da parte della persona fisica soggetto passivo, si osserva quanto segue:👁🗨
La mera concessione al cliente della possibilità di utilizzare in autonomia, per un certo lasso di tempo nel corso di un giorno, lo spazio adibito a palestra attrezzata, rappresenta una prestazione che non sembra, di per sé, rientrare in alcuna fattispecie di esenzione IVA, né di aliquota agevolata.
Di conseguenza, l'operazione appare da assoggettare a imposta con l'aliquota ordinaria (pari, attualmente, al 22%).
La stessa conclusione sembrerebbe valere qualora il cliente sia sorvegliato e guidato dal soggetto passivo, salvo che si possa sostenere che la concessione degli spazi rappresenti una Prestazione accessoria (art. 12 del DPR 633/72) a una prestazione principale esente IVA.
A tale proposito, si ricorda che l'accessorietà presuppone che (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2018 n. 77):
1️⃣ esista un'operazione principale integrata, completata o resa possibile dall'operazione accessoria;
2️⃣ l'operazione principale e quella accessoria intercorrano tra i medesimi soggetti;
3️⃣l'operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o prestatore di quella principale, ovvero da altri soggetti per suo conto e a sue spese.
🟧Qualora gli spazi attrezzati siano concessi dal soggetto passivo in uso a un personal trainer per svolgere l'attività con i propri clienti, la prestazione sembrerebbe da considerare imponibile, ai fini IVA, sempre con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
➡️Analizzando gli accordi contrattuali, tuttavia, occorrerà verificare che non sia configurabile un'operazione di locazione immobiliare, con il relativo trattamento IVA, qualora il contratto preveda, a carico del prestatore, l'obbligo di mettere a disposizione della controparte uno spazio determinato e gli eventuali servizi ulteriori si traducano in semplici prestazioni accessorie alla locazione‼️