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12/05/2026

Artigiani e commercianti: entro il 18 maggio la prima rata dei contributi INPS 2026

Scade il 18 maggio 2026 il termine per il versamento della prima rata dei contributi previdenziali IVS dovuti dagli iscritti alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e dei commercianti sul minimale di reddito relativo all’anno 2026. La scadenza tiene conto dello slittamento del termine ordinario del 16 maggio, cadente di sabato.

La contribuzione minima obbligatoria è dovuta indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto e deve essere versata in quattro rate con scadenza:

* 18 maggio 2026;
* 20 agosto 2026;
* 16 novembre 2026;
* 16 febbraio 2027.

Restano invece allineati alle ordinarie scadenze IRPEF i versamenti relativi alla contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025 e acconti 2026.

Secondo quanto chiarito dall’INPS con circolare n. 14/2026, per il 2026 il contributo minimo annuo dovuto dagli artigiani ammonta a 4.521,36 euro, mentre per gli esercenti attività commerciali è pari a 4.611,64 euro.

L’aliquota IVS ordinaria resta fissata al 24%, cui si aggiunge, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% prevista dal D.Lgs. 207/1996 per il finanziamento dell’indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Resta inoltre confermato il contributo aggiuntivo per maternità pari a 0,62 euro mensili.

Per il 2026:

* il minimale di reddito è fissato in 18.808 euro;
* il massimale contributivo è pari a 93.707 euro per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
* il massimale sale a 122.295 euro per gli iscritti privi di anzianità contributiva a tale data.

Sui redditi eccedenti il minimale si applica la contribuzione IVS ordinaria fino al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata per il 2026 in 56.224 euro. Sulla quota eccedente tale soglia continua ad applicarsi la maggiorazione contributiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter del D.L. 384/1992.

Particolare attenzione merita la riduzione contributiva introdotta dall’art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024, riconosciuta ai soggetti che si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni speciali artigiani e commercianti. L’agevolazione, subordinata a specifica domanda all’INPS, prevede una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta, anche per contribuenti operanti in regime forfetario, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Istituto.

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale “AF” per gli artigiani e “CF” per i commercianti.

I dati necessari per il pagamento, compresi gli importi e i modelli F24 precompilati, sono disponibili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, accessibile direttamente dal contribuente o tramite intermediario delegato.

06/05/2026

Le sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche



Il presente contributo esamina il regime tributario delle sponsorizzazioni erogate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), con specifica attenzione ai presupposti applicativi della presunzione legale assoluta di pubblicità introdotta dall’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, e ora trasfusa nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021. Muovendo dall’analisi della recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V civ., n. 3157/2026, e ponendola in dialogo con la giurisprudenza di merito e di legittimità più recente, l’articolo indaga le condizioni di operatività della norma agevolativa.
Premessa

Il finanziamento delle attività sportive dilettantistiche attraverso lo strumento della sponsorizzazione costituisce, nella prassi corrente, uno dei principali canali di sostentamento per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. L’importanza economica del fenomeno è tale da aver indotto il Legislatore, già a partire dall’anno 2003, a introdurre un regime tributario agevolato che avrebbe dovuto favorire l’afflusso di risorse private verso il settore dello sport dilettantistico, riducendo al contempo l’incertezza giuridica sulle modalità di deducibilità dei costi sostenuti dagli operatori economici.

Il tema, tuttavia, è rimasto per lungo tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, alimentato in particolare dall’interpretazione della portata della presunzione legale assoluta introdotta dall’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, e dai limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria possa legittimamente sindacare le operazioni di sponsorizzazione poste in essere tra imprese sponsor ed enti sportivi dilettantistici.

In questo contesto si inserisce la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V civ., n. 3157/2026, la quale offre l’occasione per una sistematica ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche che ne derivano per i soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico.

Il presente contributo si rivolge precipuamente ai manager, agli amministratori e ai responsabili di ASD e SSD, con l’obiettivo di fornire un quadro operativo aggiornato e accessibile delle regole che governano il regime fiscale delle sponsorizzazioni, nonché delle cautele che è prudente adottare per prevenire il contenzioso tributario. La prospettiva adottata non è quindi meramente accademica, ma intende rispondere a esigenze concrete di gestione del rischio fiscale, in un settore, quello dello sport dilettantistico, in cui le risorse economiche sono spesso limitate e i costi di un contenzioso possono risultare particolarmente gravosi.

Il quadro normativo

La disposizione cardine della materia è stata originariamente introdotta dall’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002. Con tale norma, il Legislatore ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva: «costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario».

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E/2003, ha tempestivamente chiarito che la disposizione: «introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante».

Tale orientamento è stato successivamente confermato con la risoluzione n. 57/E/2010, che ha precisato le condizioni per la fruizione dell’agevolazione.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, recante il «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici», il Legislatore ha operato un complessivo riassetto della disciplina del settore. In tale ambito l’art. 12, comma 3, del citato decreto, ha testualmente riprodotto il contenuto dell’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, abrogandolo, con la conseguenza che la medesima presunzione legale assoluta di pubblicità continua ad operare per i corrispettivi erogati a favore delle compagini sportive dilettantistiche, nel rispetto del medesimo limite quantitativo di 200.000 euro annui.

Quanto agli effetti pratici della transizione normativa, è opinione prevalente in dottrina che gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità formatisi con riferimento alla normativa del 2002 debbano ritenersi integralmente applicabili anche alle operazioni compiute in vigenza della normativa attuale, stante l’identità sostanziale del contenuto precettivo delle 2 disposizioni.

La presunzione legale assoluta: natura, fondamento e condizioni di operatività

Il punto centrale della norma agevolativa è la qualificazione ex lege delle somme erogate come spese di pubblicità, con esclusione della loro classificazione come spese di rappresentanza. Tale distinzione riveste importanza sistematica; ed invero mentre le spese di pubblicità sono, di regola, integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, le spese di rappresentanza sono soggette a limiti di deducibilità più stringenti, previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR, e dal D.M. 19 novembre 2008.

Il contratto di sponsorizzazione, definito dalla Cassazione nella sentenza n. 6548/2012 come il contratto con cui: «un soggetto – detto sponsorizzato o, con terminologia anglosassone, sponsee – si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marchiato» rientra pacificamente, nella attuale elaborazione giurisprudenziale, nella categoria delle spese di pubblicità. Il dibattito sulla qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità o di rappresentanza, che aveva animato la dottrina e la giurisprudenza anteriormente alla Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), deve ritenersi definitivamente superato.

Non è richiesta, come precisato dalla Cassazione, alcuna correlazione o omogeneità merceologica tra i prodotti o servizi dello sponsor e l’attività sportiva dello sponsorizzato. Costituisce dato di comune esperienza che la sponsorizzazione avvenga proprio tra soggetti che operano in settori significativamente diversi: la funzione causale del contratto risiede nel pubblicizzare il nome o il marchio dello sponsor attraverso la visibilità dell’ente sponsorizzato, a prescindere dal settore merceologico di quest’ultimo.

Altro tratto caratterizzante della norma agevolativa in esame è rappresentato dalla natura della presunzione introdotta trattandosi di presunzione assoluta. Ai sensi dell’art. 2728, comma 1, c.c., «le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite». La conseguenza pratica di tale qualificazione è di portata decisiva: una volta accertata la sussistenza delle condizioni di operatività della norma, l’Amministrazione finanziaria non può superare la presunzione adducendo circostanze contrarie, né può sindacare la scelta imprenditoriale dello sponsor di investire in pubblicità sportiva dilettantistica, né può contestare l’inerenza o la congruità della spesa sostenuta.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che la presunzione legale assoluta non opera in via automatica e generalizzata, ma è subordinata alla simultanea compresenza di 4 condizioni, la cui dimostrazione è affidata – come si vedrà – al contribuente.

LE 4 CONDIZIONI PER LA PRESUNZIONE ASSOLUTA (art. 12, D.Lgs. n. 36/2021)
a) Soggetto sponsorizzato Deve essere una compagine sportiva dilettantistica regolarmente iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e riconosciuta da Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva.
b) Limite quantitativo Il corrispettivo annuo complessivamente erogato non deve superare la soglia di 200.000 euro. Oltre tale importo non opera la presunzione assoluta.
c) Finalità promozionale La sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e/o i prodotti del soggetto erogante. Non è richiesta omogeneità merceologica tra sponsor e sponsorizzato.
d) Attività promozionale effettiva Il soggetto sponsorizzato deve aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, striscioni, tabelloni, gadget, ecc.).
La Corte di Cassazione ha ribadito tali condizioni in numerose pronunce, da ultima nella ordinanza n. 26368/2023, precisando che la presunzione opera «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori». L’esclusione di requisiti ulteriori rispetto a quelli enumerati è affermazione di centrale importanza pratica: significa che l’Ufficio non può disconoscere la deducibilità del costo per ragioni diverse da quelle indicate, come la mancata registrazione del contratto, la sua non conformità a taluni schemi formali, o la presunta sproporzione del corrispettivo.

L’ordinanza Cass. n. 3157/2026: il caso, la decisione e i principi affermati

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, n. 3157/2026, costituisce l’ultimo importante contributo della giurisprudenza di legittimità in materia di sponsorizzazioni dilettantistiche.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la somma di 5.000 euro in relazione a costi di sponsorizzazione indicati da un contribuente persona fisica in favore di una ASD. I costi erano stati ritenuti dall’Ufficio non inerenti né relativi a prestazioni effettive, sul presupposto che il contribuente non avesse fornito alcuna prova attestante che i corrispettivi fossero stati versati e che vi fosse stata un’effettiva attività di promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

Il giudizio di primo grado e il successivo appello si erano conclusi con il rigetto delle ragioni del contribuente. In particolare, la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente (contratto, fattura, immagini fotografiche e dichiarazione del legale rappresentante dell’ASD) non fosse sufficiente a provare l’effettività della prestazione di sponsorizzazione, avendo il giudice di appello sottolineato come il pagamento, che si assumeva avvenuto mediante assegno, non fosse stato documentato in alcun modo.

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso chiarendo, in termini netti, il corretto riparto dell’onere probatorio in materia e stabilendo che: «In linea generale, quando l’Amministrazione finanziaria, sulla base di elementi indiziari, contesti l’effettività ed inerenza di un costo, spetta al contribuente l’onere della prova in ordine all’esistenza, effettività ed inerenza del costo stesso».

La Corte ha poi precisato che la presunzione di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002, ai fini della deducibilità integrale del costo di sponsorizzazione quale spesa di pubblicità, è “condizionata” dalla simultanea compresenza delle 4 condizioni già esaminate. Ne consegue che: «la presunzione di legge è pur sempre condizionata dall’idonea dimostrazione che le asserite attività di sponsorizzazione siano destinate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima».

La Corte ha anche confermato la valutazione fattuale del giudice di appello, secondo cui i presupposti di applicabilità della norma agevolativa non erano stati provati: in particolare, il pagamento mediante assegno non era stato documentato, e la documentazione prodotta (contratto, fattura, fotografie e dichiarazione del legale rappresentante dell’ASD) non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’effettività della prestazione di sponsorizzazione.

La portata dell’ordinanza nel contesto giurisprudenziale attuale

L’ordinanza n. 3157/2026 non introduce principi radicalmente nuovi rispetto all’orientamento consolidato della Corte, ma ha il pregio di enunciare con particolare chiarezza e sistematicità il quadro delle regole probatorie applicabili. Essa conferma che la presunzione assoluta di pubblicità non è uno scudo invincibile di fronte all’accertamento fiscale, ma opera soltanto quando il contribuente sia in grado di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norma.

La pronuncia assume particolare significato in quanto ribadisce il principio, talvolta trascurato nella prassi degli enti sportivi, che la mera sussistenza di una fattura, di importo inferiore a 200.000 euro, non è sufficiente a fare scattare la presunzione. L’effettività della prestazione di sponsorizzazione, l’avvenuto pagamento del corrispettivo con mezzi tracciabili e la destinazione delle somme alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor devono essere comprovati con idonea documentazione.

Il riparto dell’onere probatorio nelle controversie sulle sponsorizzazioni

Il tema dell’onere probatorio nelle controversie tributarie in materia di sponsorizzazioni dilettantistiche è di centrale importanza pratica. La regola generale, enunciata dall’art. 2697, c.c. e costantemente applicata dalla giurisprudenza tributaria, stabilisce che nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria assume la qualità di attore in senso sostanziale: ad essa spetta pertanto l’onere di provare i presupposti dell’atto impositivo. Al contribuente, invece, compete l’onere di provare i fatti che fondano le sue pretese, ivi inclusa la deducibilità dei costi.

Tale regola subisce tuttavia una significativa modulazione in materia di sponsorizzazioni. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, quando l’Amministrazione finanziaria contesti, sulla base di elementi indiziari, l’effettività di un costo di sponsorizzazione, è il contribuente a dover fornire la prova dell’esistenza ed effettività del costo stesso. La ratio di questo assetto probatorio risiede nella constatazione che il contribuente è il soggetto che si trova nella posizione migliore per documentare le operazioni poste in essere, avendo la disponibilità diretta della relativa documentazione.

La prova per presunzioni è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità come mezzo probatorio di rango non inferiore rispetto alle prove dirette: essa, secondo la Cassazione: «non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento».

Tuttavia, ai sensi dell’art. 2729, c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono ammesse solo se “gravi, precise e concordanti”. Nella materia delle sponsorizzazioni, l’Ufficio deve pertanto essere in grado di offrire indizi che, nel loro complesso, conducano in modo non equivoco alla conclusione che le fatture siano fittizie o che vi sia stata retrocessione di somme. La mera correlazione temporale tra un incasso e un prelevamento, effettuati dall’ente sportivo dilettantistico, non soddisfa, di per sé, i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma.

La centralità della dimostrazione dell’effettività della prestazione promozionale

Come si è illustrato, la quarta condizione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per l’operatività della presunzione assoluta è che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Questo requisito, apparentemente ovvio, è in realtà quello che più frequentemente diviene oggetto di contestazione in sede di verifica e che richiede la maggiore attenzione probatoria da parte delle ASD.

L’ordinanza n. 3157/2026 ha confermato con forza questo principio, rigettando le ragioni del ricorrente proprio perché, come detto, la documentazione prodotta (contratto, fattura, fotografie e dichiarazione del legale rappresentante dell’ASD) non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’effettività della prestazione. Il giudice di appello aveva sottolineato, in particolare, come il pagamento del corrispettivo mediante assegno non fosse stato documentato in alcun modo. La Corte ha confermato tale valutazione, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso che tendevano a censurare la valutazione probatoria del giudice di merito, ritenendola non soltanto logicamente coerente ma anche priva di vizi giuridici rilevanti in sede di legittimità.

Va ricordato che la giurisprudenza non ha mai fornito una definizione esaustiva di “specifica attività promozionale”, limitandosi a indicare esempi concreti delle attività che integrano il requisito: apposizione del marchio o del logo dello sponsor sulle divise sportive degli atleti, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, distribuzione di gadget e materiale promozionale recante il nome dello sponsor, inserimento del logo dello sponsor nel materiale pubblicitario dell’ASD, menzione dello sponsor nei comunicati e nelle comunicazioni sociali dell’ente.

È importante notare che la norma richiede una specifica attività promozionale, il che implica che la stessa debba essere individuata con sufficiente precisione nel contratto di sponsorizzazione e concretamente realizzata dall’ASD. Non è sufficiente una generica disponibilità a svolgere attività promozionale, né una mera enunciazione di intenti nel contratto: occorre che le attività concordate siano state effettivamente eseguite e che di tale esecuzione rimanga traccia documentale.

La Cassazione, nell’ordinanza n. 26368/2023, ha in questo senso stigmatizzato i contratti di sponsorizzazione che presentino «l’indicazione assolutamente generica degli obblighi della beneficiaria e delle modalità di pagamento delle sponsorizzazioni», ritenendo tale genericità come un indice di possibile mancanza di effettività delle prestazioni.

Implicazioni pratiche per i responsabili di ASD e SSD: un vademecum operativo

Sulla base dell’analisi condotta nelle sezioni precedenti, è possibile ora trarre indicazioni operative concrete per i responsabili di ASD e SSD che intendano gestire in modo fiscalmente corretto e prudente le operazioni di sponsorizzazione.

Il primo e più urgente adempimento che i responsabili di ASD e SSD devono porre in essere è la verifica e il mantenimento dell’iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). La mancata iscrizione priva di fondamento l’applicazione della norma agevolativa e pregiudica la posizione fiscale degli sponsor. È pertanto necessario che i responsabili dell’ente controllino periodicamente lo stato dell’iscrizione, provvedano tempestivamente al rinnovo quando richiesto e conservino la documentazione attestante il riconoscimento da parte delle Federazioni sportive o degli enti di promozione sportiva.

Rientrano tra gli enti sportivi dilettantistici interessati anche quelli del Terzo settore iscritti al RUNTS che esercitino come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Per questi soggetti, è necessaria la verifica dell’iscrizione in entrambi i registri, nonché della corretta indicazione dell’attività sportiva tra quelle di interesse generale svolte dall’ente.

La redazione di un contratto di sponsorizzazione formalmente corretto e sostanzialmente dettagliato è la seconda fondamentale cautela da adottare. Sebbene il contratto di sponsorizzazione non richieda la forma scritta ad substantiam, la sua predisposizione per iscritto è fortemente raccomandata dalla giurisprudenza ed è diventata ormai una prassi indispensabile per prevenire il contenzioso fiscale.

Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi: identificazione delle parti (con i dati fiscali e la qualifica di ASD/SSD dell’ente sponsorizzato); oggetto del contratto (con indicazione specifica del marchio, del logo o del nome da promuovere); modalità dettagliate di esecuzione della prestazione promozionale (tipo di attività, frequenza, supporti utilizzati); durata del contratto; corrispettivo e modalità di pagamento (specificando l’utilizzo di mezzi tracciabili); clausole relative alla documentazione dell’attività svolta.

Quanto alla data certa del contratto, la giurisprudenza ha mostrato un atteggiamento ambivalente: la sua assenza viene valorizzata in senso negativo dall’Ufficio, mentre la sua presenza tende ad essere minimizzata come mero requisito formale. Ciononostante, la pratica consiglia di dotare il contratto di data certa mediante scambio di PEC tra le parti o altra modalità equivalente, così da avere un argomento difensivo aggiuntivo in caso di verifica.

Come si è illustrato, la prova dell’effettività della prestazione promozionale è l’elemento su cui si concentra maggiormente l’attenzione degli Uffici verificatori e che risulta più frequentemente contestato in sede di accertamento. Le ASD devono pertanto predisporre un archivio sistematico della documentazione attestante le attività promozionali svolte per ciascuno sponsor.

In termini pratici, è opportuno raccogliere fotografie delle divise con il logo dello sponsor (scattate durante le partite o le manifestazioni sportive), immagini della cartellonistica esposta sui campi da gioco, campioni del materiale promozionale distribuito (gadget, volantini, locandine), screenshot di contenuti digitali (sito web dell’ASD, pagine social) in cui compare il logo dello sponsor, articoli di stampa o comunicati relativi alle manifestazioni in cui è stata svolta l’attività promozionale.

È poi necessario che tutti i pagamenti ricevuti dagli sponsor siano regolarmente contabilizzati e che il conto corrente dell’ASD presenti movimentazioni coerenti con le attività istituzionali dell’ente. I prelevamenti in contanti devono essere ridotti al minimo, documentati con precisione quanto alla loro destinazione e, soprattutto, non devono presentare correlazioni temporali sospette con gli incassi delle sponsorizzazioni. I pagamenti ai fornitori e agli atleti devono preferibilmente avvenire con mezzi tracciabili, creando così una contabilità bancaria pienamente leggibile e difendibile in sede di verifica.

Ricordiamo, infine, che la presunzione legale assoluta opera esclusivamente entro il limite di 200.000 euro di corrispettivi annui per ciascuno sponsor. Per le somme eccedenti tale soglia, non opera alcuna presunzione e i costi devono essere valutati secondo le regole ordinarie in materia di inerenza e deducibilità.

Riepiloghiamo nella tabella a seguire, in maniera sintetica, gli elementi appena illustrati

DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE ASD IN CASO DI VERIFICA FISCALE
Contratto scritto Anche se non richiesto ad substantiam, è fortemente consigliato. Deve indicare le parti, l’oggetto (logo/marchio da esporre), le modalità di esecuzione, la durata, il corrispettivo e le modalità di pagamento. Evitare formule generiche.
Data certa del contratto Il contratto deve essere datato anteriormente all’inizio delle attività promozionali. È opportuno attribuirgli data certa (es. scambio di PEC). In assenza, il verificatore darà enfasi a tale mancanza.
Prove dell’attività promozionale Fotografie delle divise con il logo dello sponsor, immagini di striscioni/tabelloni, campioni di materiale promozionale (gadget, manifesti), screenshot di siti web e social media, rassegna stampa.
Prove del pagamento Il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico bancario, assegno). Conservare le relative contabili bancarie. Un pagamento non documentato è un punto di debolezza decisivo.
Fatture regolari Le fatture devono essere emesse nel periodo di riferimento, correttamente contabilizzate e coerenti con il contratto sottostante per oggetto e importo.
Registro delle attività Tenere un registro o un archivio fotografico delle manifestazioni sportive in cui è stata svolta l’attività promozionale, con date, luoghi e descrizione delle attività svolte.
Conclusioni

L’analisi condotta nel presente contributo crediamo abbia delineato un quadro aggiornato e sistematico, per quanto forzatamente sintetico, del regime tributario delle sponsorizzazioni erogate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Emerge con chiarezza che la norma agevolativa – ora contenuta nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021 – continua a rappresentare uno strumento di straordinaria utilità per il finanziamento dello sport dilettantistico, garantendo agli sponsor la piena deducibilità dei corrispettivi erogati entro il limite di 200.000 euro annui. La presunzione legale assoluta di pubblicità, tuttavia, non è una garanzia assoluta e incondizionata: essa opera soltanto in presenza di 4 condizioni specifiche, la cui dimostrazione è affidata al contribuente.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria non può, di regola, sindacare la congruità o l’antieconomicità delle spese di sponsorizzazione, né può riqualificarle come spese di rappresentanza in assenza di elementi specifici che dimostrino l’assenza di effettività delle prestazioni. Tuttavia, permane un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di contestare la sproporzione manifesta e macroscopica del corrispettivo, che impone una gestione prudente delle operazioni anche da questo punto di vista.

L’elemento centrale su cui si concentra l’attenzione delle verifiche fiscali, confermato dall’ordinanza n. 3157/2026, è la prova dell’effettività della prestazione promozionale e dell’avvenuto pagamento del corrispettivo con mezzi tracciabili. La mancanza di questa prova è stata ritenuta sufficiente, nel caso esaminato dalla Corte, per giustificare il disconoscimento integrale dei costi di sponsorizzazione, a prescindere dalla presenza di altri elementi documentali (contratto, fattura, fotografie).

28/04/2026

POS-RT dopo il 20 aprile: cosa cambia tra dismissioni, sostituzioni e nuovi collegamenti


Dopo il 20 aprile 2026, il collegamento POS-RT entra nella fase ordinaria: non è automatico e deve essere aggiornato manualmente sul portale “Fatture e Corrispettivi” in caso di attivazioni, sostituzioni o dismissioni. Il collegamento è solo logico e ogni variazione (nuovi dispositivi o cessazioni) va registrata entro la finestra prevista, per mantenere allineati i dati con la reale operatività. Il mancato aggiornamento espone a sanzioni fino a 4.000 euro e, nei casi più gravi, alla sospensione dell’attività.
Dopo la scadenza del 20 aprile 2026, relativa al “primo collegamento”, la disciplina riguardante il collegamento POS-RT non si conclude definitivamente, ma entra nella sua fase ordinaria. Da questo momento, infatti, diventa necessario verificare periodicamente i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Se durante la fase transitoria l’obiettivo era fornire una fotografia della situazione iniziale, ora risulta fondamentale mantenere costantemente aggiornato il sistema digitale ogni volta che un componente hardware, quale il Registratore Telematico (RT) o il terminale di pagamento (POS), viene sostituito o dismesso. Si precisa che il collegamento tra POS e RT è di natura logica e non comporta connessioni fisiche tramite cavi o modifiche dirette all’hardware. Tale collegamento si realizza mediante la registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi” e non viene aggiornato automaticamente in caso di variazioni; pertanto, è richiesta un’apposita operazione da parte del soggetto interessato. In sintesi, l’aggiornamento dei collegamenti è necessario nei seguenti casi:

collegamento di un POS già in uso a un altro RT, già in uso;
attivazione di un nuovo RT, che viene collegato a uno o più POS già in uso;
attivazione di un nuovo POS, che viene collegato a uno o più RT già in uso;
dismissione di un POS o di un RT.

La procedura nel caso di sostituzione dell’RT

Se viene dismesso il Registratore Telematico (RT), il vecchio collegamento non si considera automaticamente cessato, anche se sul piano sostanziale quel rapporto non ha più utilità pratica. Le indicazioni operative richiedono comunque di aggiornare i collegamenti registrati, eliminando quello riferito al Registratore non più attivo e, se il POS continua a essere utilizzato, associandolo al nuovo RT che certifica i corrispettivi. In altri termini, la dismissione dell’RT non chiude automaticamente la posizione nel portale, ma chi gestisce l’adempimento deve allineare manualmente la mappa dei collegamenti per evitare che nel sistema resti una rappresentazione superata e non veritiera dell’esercizio commerciale. La prassi corretta prevede, infatti, un intervento esplicito attraverso il quale si deve entrare nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, eliminare il collegamento riferito alla matricola del vecchio RT dismesso e registrarne uno nuovo con i dati della cassa attuale. È fondamentale verificare che la situazione sul portale sia perfettamente allineata con quello che accade nel punto vendita per evitare disallineamenti nei flussi.

I casi più insidiosi

Dopo il 20 aprile 2026, l’attenzione tende a spostarsi dal primo censimento in senso stretto alle situazioni in cui la fotografia di gennaio deve essere coordinata con eventi intervenuti successivamente, come la sostituzione del registratore, la dismissione avvenuta prima dell’attivazione del servizio web o la mancata visibilità del nuovo RT nel portale. In questa fase, quindi, i casi riferiti ai dispositivi già rilevanti per la comunicazione iniziale restano utili soprattutto come chiave di lettura per comprendere il trattamento delle variazioni che producono effetti nell’operatività corrente. Il caso, ad esempio, del registratore attivo nel mese di gennaio e successivamente dismesso conserva interesse soprattutto sotto questo profilo. Se il dispositivo era operativo a gennaio 2026, la sua rilevanza rientrava nel primo censimento, poiché la comunicazione iniziale era chiamata a rappresentare la situazione effettivamente verificatasi in quel mese. Se, però, la sostituzione è intervenuta dal 1° febbraio, il tema non si esaurisce nella prima comunicazione, ma richiede un passaggio ulteriore. Dopo avere rappresentato l’assetto di gennaio, occorre infatti aggiornare il collegamento con il nuovo RT secondo le regole ordinarie previste per le variazioni successive. È qui che il caso mantiene una concreta attualità, dato che l’attenzione si sposta dal registratore cessato al nuovo apparecchio, che dovrà essere associato ai POS già in uso nella finestra temporale dal sesto giorno del secondo mese successivo alla variazione fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Piuttosto delicata è anche l’ipotesi del Registratore Telematico dismesso prima del 5 marzo 2026, cioè prima che fosse resa disponibile la procedura web di collegamento. In una situazione del genere, la difficoltà nasce dal fatto che, al momento della dismissione, l’esercente non disponeva ancora dello strumento operativo necessario per registrare l’associazione tra POS e RT. Per questa ragione, se il vecchio Registratore non è più visibile nella procedura o non è più nella disponibilità del contribuente, appare ragionevole non ricostruire ex post un collegamento che, in concreto, non risulta più praticabile. L’approccio più equilibrato sembra allora quello di collegare il POS al nuovo RT effettivamente in uso e, per il periodo precedente, curare con particolare attenzione la tracciabilità documentale. In termini operativi, ciò significa conservare in modo ordinato la documentazione relativa alla dismissione del vecchio apparecchio, alla data di attivazione del nuovo RT, al contratto di convenzionamento del POS, ai report dell’Acquirer, alle chiusure giornaliere e ai corrispettivi trasmessi fino all’ultimo giorno di utilizzo del registratore cessato.

Un’ultima situazione che può creare incertezza è quella del nuovo Registratore Telematico che, pur essendo stato attivato, non compare ancora tra i dispositivi selezionabili nella procedura di collegamento POS-RT. Anche in questo caso, può essere utile ricordare che l’attivazione di un nuovo RT da associare a POS già in uso rientra tra le variazioni da gestire nella finestra temporale ordinaria che prevede il termine fissato fra il sesto e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo. Di conseguenza, se il nuovo apparecchio è stato attivato ad aprile 2026, la relativa gestione procedurale diventa operativa dal 6 al 30 giugno 2026, e la sua mancata immediata visibilità tra i dispositivi collegabili può risultare coerente con la scansione temporale prevista dal sistema.

Come muoversi oggi

Dopo il primo termine transitorio, la gestione corretta delle dismissioni richiede un metodo semplice ma rigoroso: verificare quali POS e quali RT risultavano rilevanti nel censimento iniziale, individuare le variazioni intervenute dopo gennaio 2026 e aggiornare i collegamenti nella finestra temporale prevista per le variazioni a regime. Le FAQ dell’Agenzia precisano infatti che, per le variazioni successive o per l’attivazione di nuovi strumenti dopo il 31 gennaio 2026, la registrazione deve essere effettuata dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello della variazione e fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ad esempio, se un esercente sostituisce il proprio Registratore Telematico nel mese di giugno 2026, avrà tempo dal 6 al 31 agosto 2026 per aggiornare i collegamenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La regola pratica prevede che quando un POS o un RT vengono dismessi, non bisogna fermarsi alla constatazione materiale che il dispositivo non c’è più, ma domandarsi se il portale rappresenti ancora fedelmente la situazione dell’esercizio commerciale e, in caso negativo, effettuare manualmente le opportune variazioni.

La dismissione del POS

Quando viene dismesso un POS, l’errore più comune è pensare che basti smettere di utilizzarlo perché il collegamento con il Registratore Telematico si consideri chiuso anche sul piano amministrativo.

In realtà non funziona in questo modo, ma il collegamento POS-RT è un dato logico registrato nel portale “Fatture e Corrispettivi” e, proprio per questo, continua a risultare nei sistemi finché non viene aggiornato manualmente con un intervento espresso. Da qui discende una conseguenza pratica molto importante.

Se il POS era tra quelli utilizzati nel mese di gennaio 2026, non può essere semplicemente ignorato solo perché, nel frattempo, è stato restituito, sostituito o dismesso. Se era presente nella prima rilevazione, andava inserito nell’indagine iniziale; successivamente, l’uscita doveva essere registrata aggiornando il collegamento nella procedura.

Sul piano operativo, la sequenza corretta è lineare e va rispettata con precisione. Prima occorre eliminare il collegamento tra quel POS e il Registratore Telematico, indicando la data dalla quale il terminale non è più utilizzato. Successivamente, se il dispositivo è stato restituito all’Acquirer o non deve più comparire tra quelli disponibili, è necessario spostarsi nella funzione denominata “POS non collegati” e cliccare su “Chiusura” in modo da far uscire il terminale dall’elenco dei dispositivi collegabili. Questo secondo passaggio non è un mero dettaglio, ma serve a evitare che il sistema continui a proporre come attivo un POS che, nella realtà aziendale, non esiste più. Tale funzione è utilizzabile anche quando nell’elenco dei POS associabili vengono visualizzati terminali non in possesso dell’esercente o utilizzati esclusivamente per attività esenti come, ad esempio, la vendita di soli tabacchi o carburanti, per escluderli in modo definitivo dai flussi di controllo.

La questione si complica quando la dismissione del vecchio POS coincide con l’attivazione di un nuovo terminale. In questo caso, non è sufficiente collegare il nuovo dispositivo, ma bisogna anche chiudere correttamente la posizione del vecchio, altrimenti la mappa dei collegamenti resta incoerente e il portale continua a rappresentare una situazione superata.

Nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge che, per le sostituzioni intervenute dopo gennaio 2026, la logica prevede che prima si tiene memoria del POS rilevante per il censimento iniziale, poi si gestisce la variazione scollegando il vecchio terminale e collegando quello nuovo nella finestra temporale prevista a regime. Un’ulteriore situazione da considerare è quella in cui un POS non compare nell’elenco, richiedendo così che venga aggiunto manualmente. Sebbene la lista venga predisposta dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i dati forniti dalle banche (Acquirer), può succedere che un dispositivo nuovo non sia ancora presente. In tal caso, è possibile effettuare l’inserimento manuale. Per farlo, il soggetto ha bisogno di quattro dati fondamentali che trovi nel contratto o sull’estratto conto del terminale:

il Terminal ID (la matricola hardware del POS);
il Codice Fiscale e la Denominazione dell’Acquirer (la banca o l’istituto che ti fornisce il servizio);
il Numero del contratto di convenzionamento.
Si ricorda che il sistema considera “POS fisici” non soltanto i tradizionali terminali da banco, ma anche i SoftPOS, ovvero le applicazioni installate su smartphone o tablet. I POS virtuali (per l’e-commerce), invece, non richiedono il Terminal ID, ma solo i dati dell’operatore finanziario. Infine, è importante osservare con cautela la funzione di esclusione definitiva del dispositivo che è contrassegnata dal “lucchetto” e ha natura irreversibile. Se si cessa il POS la riga a esso riferita non sarà più visibile e sarà necessario ricaricare manualmente tutti i suoi dati. Tale funzione, quindi, deve essere utilizzata solo quando cessazione del rapporto con il POS è effettiva e definitiva.

Perché è importante non ignorare questi passaggi

A seguito del superamento della fase transitoria conclusasi il 20 aprile 2026, l’integrazione tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e i dispositivi di memorizzazione dei corrispettivi (Registratori Telematici – RT) è entrata nella sua piena operatività ordinaria. In questo contesto, ogni modifica relativa alla dotazione hardware dell’esercente, sia essa una dismissione definitiva o una sostituzione tecnica, richiede una gestione amministrativa puntuale sul portale “Fatture e Corrispettivi”, al fine di mantenere allineata la “fotografia” dei dispositivi dichiarati con l’effettiva operatività aziendale L’integrazione prevista dalla normativa non consiste in un cablaggio fisico tra i dispositivi, bensì in un abbinamento logico di tipo amministrativo registrato nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che il semplice spegnimento o la restituzione di un apparecchio non comporta la cessazione automatica del collegamento a sistema, poiché il legame tra POS e RT è un dato “dichiarato”, esso rimane valido ed efficace per l’Amministrazione finanziaria fino a quando l’operatore non interviene esplicitamente per modificarlo o revocarlo tramite le apposite funzionalità web. Il mancato aggiornamento dei collegamenti o l’omesso censimento di un dispositivo attivo espongono l’esercente a rischi sanzionatori rilevanti. La sanzione amministrativa prevista varia da 1.000 a 4.000 euro per ogni violazione. Oltre alla sanzione pecuniaria, nei casi di recidiva o di plurime violazioni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo che può estendersi, nei casi più gravi, fino a 6 mesi. La corretta gestione delle dismissioni di RT e POS rappresenta, pertanto, un requisito essenziale per la conformità fiscale e la tutela della continuità operativa aziendale.

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Prato
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