CAF Patronato RC

CAF Patronato RC CAF Patronato Reggio Calabria

28/09/2024

Pensioni, Cumulo anche per maturare l'uscita anticipata - Circolare Inps 87/2024

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche apportate dal dl n. 69/2023 per gli assicurati che hanno contribuzione presso organismi internazionali. Possibile il cumulo anche per maturare il diritto alla pensione anticipata nell’ordinamento italiano.

Il cumulo «speciale» della contribuzione versata presso gli organismi internazionali e le forme di previdenza obbligatorie domestiche potrà essere utilizzato non solo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) ma anche per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 87/2024 in cui illustra le modifiche apportate dall’articolo 5 del dl n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023 all’articolo 18 della legge n. 115/2015.
La questione

Riguarda la facoltà di cumulare i periodi di contribuzione accreditati presso gli enti pubblici obbligatori italiani (gestioni Inps e Casse Professionali) e quelli accreditati presso le forme autonome di previdenza delle organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera. Si tratta di una facoltà riconosciuta dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 per valorizzare i periodi di lavoro svolti presso un’organizzazione internazionale con sede in un altro Stato della UE.
Quando si usa

Il cumulo si utilizza per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti nella legislazione italiana ove l’assicurato non abbia maturato un diritto autonomo a pensione con la sola contribuzione domestica. Viene, quindi, in soccorso nelle ipotesi in cui la contribuzione italiana sia insufficiente alla maturazione di un diritto a pensione in Italia. L’Inps ha diffuso istruzioni con la Circolare n. 71/2017 e 50/2022.

Il cumulo:

Non può essere utilizzato se l’assicurato è titolare di pensione (diretta) in Italia;
Non può essere utilizzato se l’assicurato ha raggiunto i requisiti per un diritto autonomo a pensione secondo la legislazione italiana. A tale fine bisogna considerare anche la possibilità che il diritto sia maturato in regime di cumulo dei periodi assicurativi «domestici» di cui alla legge n. 228/2012 e al dlgs n. 184/1997 e di totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006;
è irrilevante la circostanza che l’assicurato sia titolare di una pensione a carico dell’organismo internazionale.

Pensione anticipata

L’articolo 5 del dl n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023 ha esteso l’indicata facoltà anche ai fini della maturazione del diritto a pensione anticipata, cioè per il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).

Grazie alla novella, ad esempio, un assicurato che abbia 35 anni di contribuzione nelle gestioni previdenziali domestiche e 8 anni di contribuzione presso gli organismi internazionali (non coincidenti temporalmente) potrà riscuotere la pensione italiana senza dover necessariamente attendere l’età di vecchiaia. Per l’esercizio del cumulo, spiega l’Inps, resta la condizione che l’assicurato non deve aver raggiunto il diritto a pensione anticipata con la sola contribuzione domestica (il cumulo, in tal caso, sarebbe superfluo).

L’Inps spiega, infine, che la decorrenza della pensione anticipata in questione si realizza il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (tre mesi dalla maturazione del requisito). In ogni caso la decorrenza della prestazione non può essere anteriore al 1° luglio 2023 atteso che il dl n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Buon Lavoro

28/09/2024

Pensioni, Ricongiunzione telematica per Enpam e Cassa Geometri - messaggio INPS n. 2770/2024

I chiarimenti in un documento dell'Inps. A partire dal mese di settembre gli iscritti all’ENPAM e alla Cassa Geometri potranno attivare la facoltà di ricongiunzione ricorrendo esclusivamente al canale telematico.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi solo tramite il canale telematico per gli iscritti all’ENPAM e alla Cassa Geometri. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2770/2024 in cui spiega che la novità debutterà dal prossimo mese di settembre ed è stata resa possibile grazie alla convenzione quadro, adottata con deliberazione n. 56 del Consiglio di Amministrazione INPS del 19 aprile 2023.

L’Istituto richiama, in particolare, il contributo fondamentale offerto dai partner in termini di know-how e di infrastrutture informatiche, per consentire l'allineamento delle piattaforme di cooperazione applicativa con Enpam e Cassa Geometri. Le medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.

Lo scambio telematico realizzato riguarderà, in particolare, le seguenti fasi :

la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, del prospetto dei contributi versati all’INPS e la consultazione telematica dello stato della richiesta;
l’invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS;
la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, di un eventuale riesame (e la consultazione dello stato dell’istanza);
l’invio di un nuovo prospetto contributivo da parte di INPS a seguito di riesame;
la notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.

Alla Convenzione hanno aderito nove casse professionali, segnando l’inizio di un percorso che sarà sviluppato nei prossimi mesi. L’obiettivo è realizzare nuove procedure operative collegate agli adempimenti previsti per le ricongiunzioni di contributi in uscita dalla Cassa Professionale verso INPS.

Buon Lavoro

06/07/2024

Pensione APe Sociale: domanda di accesso entro il 15 luglio

La riforma pensioni allo studio del Governo dovrebbe rinnovare l’APe Sociale anche nel 2025 ma non vi è ancora alcuna certezza, pertanto è bene non attendere e fare domanda subito, requisiti permettendo, sfruttando la finestra temporale in scadenza il 15 luglio 2024.

Si tratta di una formula di flessibilità in uscita (non una pensione anticipata ma un accompagnamento alla pensione di vecchiaia, carico dello Stato) riservata a particolari categorie tutelate, a cui viene riconosciuto un sussidio mensile il cui importo massimo può arrivare a 1.500 euro lordi.

Possono accedere all’APe Sociale coloro che hanno raggiunto, o raggiungeranno entro il 31 dicembre, 63 anni e 5 mesi di età, contro i 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, a patto di appartenere ad una delle seguenti categorie di lavoratori iscritti all’INPS, anche in Gestione separata:

disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico, o per scadenza naturale di un contratto a termine, a patto di aver avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi. Viene inoltre richiesto di aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione spettante (NASpI, Dis-Coll, ecc.);
caregiver che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (ex legge n. 104/1992), ovvero i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni d’età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
invalidi civili almeno al 74%;
addetti a mansioni gravose che hanno svolto una o più attività gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa.

L’accesso al beneficio è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Bisogna anche non essere titolare di una pensione diretta; avere un minimo di 30 anni di contributi (o 36 anni per chi svolge attività gravose), maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo della pensione minima INPS. Alle lavoratrici che sono anche mamme rientrano tra i beneficiari dell’APe Social, viene concesso lo sconto di un anno sul requisito contributivo per ogni figlio, anche adottivo, fino a un massimo di 2 anni.

Nel 2024 c’è infine un nuovo vincolo: il rispetto del limite massimo di 5mila euro annui per il cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo a(d eccezione del lavoro occasionale).

Per calcolare la soglia, rilevano i redditi percepiti nell’anno solare di accesso all’APE, quindi si conteggiano anche quelli precedenti al mese di decorrenza e quelli successivi al raggiungimento dei 67 anni (quando scatta invece la pensione di vecchiaia).

Buon Lavoro

06/07/2024

Assegno d'inclusione, la sanzione la paga tutta la famiglia

I chiarimenti in una nota del ministero del lavoro. Nei casi di sospensione o decadenza dell’assegno d’inclusione, la sanzione si applica sempre all’intero nucleo familiare, con perdita di tutto il sussidio, anche se in possesso di diverse carte-Adi.

Un passo falso di un singolo individuo può costare caro a un'intera famiglia. La sospensione e/o la decadenza dell’assegno di inclusione (Adi) si applica, infatti, sempre all’intero nucleo familiare, con perdita di tutto il sussidio, anche se in possesso di diverse carte-Adi. Pertanto se il singolo familiare non si presenta, senza giustificato motivo, presso i servizi sociali (entro 120 giorni dalla domanda) o non segue gli incontri periodici per la conferma del suo stato, l’intero nucleo familiare rischia di perdere il sussidio. Lo rende noto l’ultima Faq del Ministero del Lavoro in cui, tra l’altro, spiega che la mancata presentazione è rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi.
Le Sanzioni e i Tempi di Applicazione

Riguardano le sanzioni in caso di mancata presentazione presso i servizi sociali. Come noto una volta accolta la richiesta di Adi, l’intera famiglia deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad). Se l’incontro non avviene due le conseguenze:

Se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
Se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

Il Ministero spiega che all’esito della convocazione occorre distinguere:

Per i soggetti attivabili al lavoro:
Hanno 60 giorni per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (Psp) con i Centri per l’Impiego (Cpi). In caso contrario, il beneficio viene sospeso.
Per chi deve sottoscrivere il Patto per l’Inclusione Sociale (Pais):
Devono recarsi ai servizi sociali o a un patronato entro 90 giorni dal precedente incontro per confermare la loro posizione. La mancata presentazione comporta la sospensione del beneficio.

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.

I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso.
Fanno eccezione i componenti non tenuti agli obblighi di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.
Nuclei con Minorenni

Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni.
In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.
Il Ruolo del Sistema Informativo

Un aspetto critico del sistema è che la mancata presentazione agli incontri previsti viene rilevata automaticamente dal sistema informativo, senza bisogno di segnalazioni da parte dei servizi del lavoro o sociali. E in caso di decadenza o sospensione, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI. Questo automatismo, se da un lato garantisce efficienza, dall'altro non lascia spazio per errori o dimenticanze da parte dei beneficiari.
Sanare le irregolarità

Al riguardo il Ministero spiega che la sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.
In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

06/07/2024

Pensioni, In arrivo a luglio la quattordicesima - Messaggio Inps 2362/2024

L'Inps illustra l'articolazione delle fasce di reddito dei pensionati che riceveranno a breve la somma aggiuntiva alla pensione. Quest'anno il beneficio andrà ai pensionati con redditi sino a 15.563€.

Via libera alla corresponsione della «quattordicesima» sulla pensione. La riceveranno a luglio i pensionati che abbiano compiuto il 64° anno di età con assegno non superiore a 1.200 euro lordi. A spiegarlo è l'Inps con il messaggio inps 2362/2024 con il quale, come di consueto, vengono comunicate le nuove fasce reddituali annuali.

Come noto dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio ai pensionati Inps con almeno 64 anni spetta sino ai redditi pari a 2 volte il trattamento minimo Inps in importi differenti (da 336 a 655€) a seconda della contribuzione sulla base della quale è stata liquidata la pensione. Considerato che il trattamento minimo (provvisorio) per il 2024 è pari a 598,61 euro al mese il beneficio è erogato ai pensionati che non abbiano superato un reddito personale (non conta quello del coniuge) di 15.563,86€ annui (si veda sotto la tabella con l'articolazione delle fasce vigenti nel 2024).

Ai fini del reddito rileva non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate e le pensioni di guerra.

Prestazioni escluse

Il beneficio spetta solo su pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’Inps ancorché in regime di cumulo assicurativo con altri enti previdenziali. Sono esclusi, pertanto, gli invalidi civili, i titolari di assegni sociali, e i titolari di trattamenti non pensionistici di accompagnamento alla pensione come ape sociale, ape volontario, indennità per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, assegni straordinari di solidarietà, isopensione, indennità mensile nel contratto di espansione. Fuori pure i pensionati a carico delle casse professionali (es. cassa forense, inarcassa, eccetera).
Pensionati INPGI

Dal 1° luglio 2022 grazie all'assorbimento della previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti la somma aggiuntiva spetta anche ai pensionati Inpgi ancorché la pensione abbia avuto decorrenza anteriore al 1° luglio 2022.
Pagamento d'ufficio

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni Inps unitamente al rateo di pensione di luglio ovvero di dicembre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 anni) successivamente al 31 luglio (1° luglio per le gestioni pubbliche) o per coloro divenuti titolari della pensione nel corso di quest'anno.

Nello specifico nel caso di prima concessione, vengono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2024; nel caso di concessione successiva alla prima si valutano i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2024 e i redditi diversi da quelli oggetto di comunicazione al Casellario centrale, conseguiti nel 2023 (o degli anni precedenti sino al 2020 in caso di assenza di informazione).

L'importo, si rammenta, è erogato in via provvisoria e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2023 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2024. L’importo se non dovuto dovrà essere restituito.

23/06/2024

Pensioni, in arrivo il bonus tredicesima 2023: come sarà e a chi spetta

I pensionati che avranno diritto a ricevere la tredicesima sulla pensione nel mese di dicembre saranno quelli che appartengono alla gestione previdenziale del settore privato, dello spettacolo o per chi svolgeva attività sportive professionistiche.

Il bonus è riservato anche ai dipendenti pubblici, ma il pagamento di quest’ultimo non è gestito direttamente dall’Inps e le date di erogazione potrebbero variare tra loro in base a specifici accordi. Oltre alla tredicesima mensilità quindi il bonus aggiuntivo sarà previsto in particolare per i cosiddetti incapienti.

Cioè i pensionati che percepiscono nel cedolino cifre particolarmente basse e quindi non superando una soglia minima di 8,174 euro l’anno, non sono soggetti al pagamento della nuova imposta IRPEF. Per riceverlo i requisiti sono:

- Non superare il trattamento minimo annuo incrementato di 154,94 euro
- Reddito personale complessivo inferiore a 10.043,87 euro
- Reddito dei coniugi cumulato di massimo 20.087,73 euro

Gli importi del bonus tredicesima sono calcolati a partire dal reddito personale o congiunto insieme al coniuge del titolare pensionato. Per questo quando sono rispettati i limiti economici previsti, si avrà diritto all’importo aggiuntivo di 154,94 euro. La cifra interà però è destinata a chi non supera la soglia economica dei 6.695,91 euro l’anno.

Mentre chi parte da questa somma, ma è compreso nella fascia fino a 6.850,85 euro potrà ottenere la differenza tra quest’ultima cifra base e la pensione. Ma soltanto se sono soddisfatti anche gli altri criteri, inoltre, non è tassata. Mentre la tredicesima mensilità per i pensionati ex dipendenti viene calcolata come quella in busta paga, e cioè pari a 1/12 dello stipendio, ed è soggetta a regolare tassazione sui redditi da lavoro come la quattordicesima.

Alcune pensioni non sono interessate da questa aggiunta e non prevedono maggiorazioni, salvo rivalutazioni periodiche da parte del governo. Si tratta in particolare dei trattamenti destinati agli invalidi civili, i titolari di pensione sociale ed in genere tutti coloro che ricevono sussidi assistenziali differenti rispetto alla pensione da lavoro.

A Dicembre per i pensionati in diritto al bonus tredicesima o alla tredicesima mensilità ordinaria spetterà un pagamento aggiuntivo. Per la maggior parte dei titolari questo verrà inserito nel cedolino che solitamente può essere consultato sul sito Inps a partire dagli ultimi giorni di Novembre.

buon lavoro

11/05/2024

Pensione superstiti: riconoscimento ai nipoti maggiorenni

L’INPS ha recepito quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38, DPR 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati e ha ricompreso gli stessi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

L’Istituto ha chiarito che le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell'ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere definite secondo i criteri stabiliti dalla sentenza in oggetto.
Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, semprechè il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.
Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell'art. 22, L 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 1, co. 41, L 8 agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza.
La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

L’INPS ha, inoltre, precisato che il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell'ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa; da tanto discende l'eliminazione della pensione riconosciuta in favore di tali categorie di superstiti.
Le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

Fonte normativa
INPS - circolare 7 maggio 2024 n. 64

Il CAF-UCI e il patronato ENAC hanno aderito all'iniziativa del comune di adottare un'aiuola sul lungomare di fronte all...
27/04/2024

Il CAF-UCI e il patronato ENAC hanno aderito all'iniziativa del comune di adottare un'aiuola sul lungomare di fronte alla Prefettura

11/02/2024

Bonus mamme per gli anni 2024-2025-2026

La legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale
(9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile,
per le lavoratrici che hanno almeno tre figli di cui, almeno uno minorenne.

Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli di cui, almeno uno
minorenne.

La legge di bilancio 2014 ( legge 30 dicembre 2023, n. 213) , ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo
restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle
lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei
rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del
diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base
mensile”.

L’INPS con una recente circolare, la n° 27 del 31 gennaio 2024, specifica le condizioni per usufruire
di questo beneficio.

Periodo di validità
Per gli anni 2025 e 2026 il beneficio vale solo per le madri con almeno tre figli; questo
beneficio vale fino al compimento del 18° anno di età (da intendersi come 17 anni e 364
giorni) del figlio più piccolo;

Per l’anno 2024 il beneficio si estende anche alle madri con due figli fino al compimento del
decimo anno (da intendersi come 9 anni e 364 giorni) di età del figlio più piccolo.
La condizione si realizza alla nascita del secondo figlio (per l’anno 2024) o del terzo dal 2025 in poi
nel caso del numero inferiore di figli previsto dalla legge.
La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del
proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

Nel caso di due/tre o più figli tutti maggiorenni, non spetta nulla.

In cosa consiste
Ricorrendone le condizioni, la lavoratrice madre viene esonerata dal pagamento della quota dei
contributi previdenziali a suo carico (9,19% dell’imponibile previdenziale) nella misura massima di
3.000 € annui.
Ergo, la misura è differenziata a seconda dell’imponibile previdenziale di ogni singola lavoratrice.

Soggetti interessati
Oltre al requisito del numero dei figli (almeno due per l’anno 2024 e almeno tre per il 2025 e 2026)
il beneficio è previsto, solo nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- per le lavoratrici del settore agricolo
- per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico
- apprendisti
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Vale anche per i rapporti di lavoro a part-time.
Sono escluse dal beneficio le lavoratrici domestiche e assimila.

Misura dell’esonero
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100%
della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui,
da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga
mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel
corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€
250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Da quando parte l’esonero
Per il 2025/2026
Se la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2025, risulta essere già madre di tre o più figli, di
cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio
2025.
Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento
successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.
Per il 2024
Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli,
di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio
2024.
Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento
successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo
figlio.
Per i rapporti di lavoro ancora da instaurare, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in
presenza dei presupposti vincolanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

Cosa fare per ottenere l’esonero contributivo
Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
intendano avvalersi dell’esonero devono comunicare al loro datore di lavoro questa volontà
rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Sarà anche possibile comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei
figli.

L’INPS metterà a disposizione un apposito applicativo “on line” che la lavoratrice può compilare
inserendo i codici fiscali dei figli. Ci si rimette qualcosa dal punto di vista pensionistico
Assolutamente no!

Come, ben precisato, nel comma 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, inoltre,
l’applicazione dell’esonero in trattazione lascia, comunque, ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.

04/02/2024

Pensioni: incumulabilità con i redditi da lavoro - attenzione alla comunicazione dei redditi.

L’INPS ha pubblicato un comunicato stampa in cui ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, sono previsti la sospensione della pensione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente. per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.
In un comunicato stampa pubblicato il 30 gennaio 2024, ll’INPS riepiloga i casi di incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro subordinato. In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.
L’Istituto provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.
Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Indirizzo

Via San Pietro, 35
Reggio Di
89129

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Martedì 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Giovedì 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00
Venerdì 08:30 - 13:30
16:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando CAF Patronato RC pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a CAF Patronato RC:

Condividi