Studio Arena - Consulente Del Lavoro - Reggio Calabria

Studio Arena - Consulente Del Lavoro - Reggio Calabria Amministrazione del personale dipendente

Amministrazione del personale:
Iscrizione dell’azienda agli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc.), Fondi, oltre alla gestione ordinaria di tali rapporti;
Analisi, studio e consulenza per la scelta della tipologia contrattuale più vantaggiosa ed adatta alle esigenze aziendali (contratto di lavoro a tempo parziale, contratti di inserimento, di apprendistato, di lavoro

intermittente, di collaborazione a progetto, …) nel rispetto della legislazione corrente;
Comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego (ex. ufficio collocamento) ed agli altri enti/uffici competenti;
Amministrazione e gestione del personale dipendente e non solo;
Formulazione e compilazione della corrispondenza fra l’impresa e il personale dipendente;
Elaborazione delle buste paga individuali stampate con sistema laser autorizzato dall’INAIL e quindi sostitutive del libro paga tradizionale e, a richiesta, trasmissione all’azienda via internet, di tutti i tabulati relativi alle elaborazioni mensili (paghe, F24, prospetti contabili... );
Predisposizione del prospetto riepilogativo delle voci retributive del mese (competenze, trattenute, relativi contributi e premi a carico dell’azienda e/o dei dipendenti), raggruppate per categorie di lavoratori, e, a richiesta, suddivise per reparti e centri di costo;
Predisposizione delle distinte per il pagamento delle retribuzioni suddivise per contanti, assegni bancari, accredito in conto corrente;
Cura degli adempimenti aziendali inerenti il personale disabile (Legge 68/99 e successive modificazioni);
Esame dei documenti di lavoro;
Aggiornamento dei libri matricola e infortuni;
Predisposizione ed invio agli enti preposti delle denunce di infortunio e malattia professionale;
Analisi del costo della manodopera;
Predisposizione delle distinte di pagamento per versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e imposte (irpef);
Compilazione ed invio telematico delle denunce salari INAIL;
Verifica ed aggiornamento rischio/attività assicurata all’INAIL per assicurazione infortuni;
Consulenza in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro;
Denunce di nuovi lavori agli Enti preposti (sia per opere private che pubbliche);
Compilazione ed invio telematico (ove previsto) delle denunce periodiche alla Cassa Edile e richieste di rimborso per eventi morbosi (malattie ed infortuni);
Compilazione ed inoltro delle richieste di rimborso al Collegio Edili per carenza infortuni;
Compilazione e trasmissione delle statistiche annuali (ISTAT, ANCE, Provincia Servizio Cave, …);
Compilazione ed invio telematico, previo consenso dell’azienda, dei modelli DM 10/M e dei flussi retributivi mensili all’Inps;
Elaborazione della situazione annuale TFR e liquidazione dell’imposta sostitutiva in acconto e saldo;
Fornitura e compilazione dei modelli C.U.D.;
Predisposizione, compilazione del modello 770 e relativa trasmissione Telematica al Ministero delle Finanze.

19/05/2016

E' l'ultima frontiera del "controllo" sui dipendenti. Ed è una conseguenza diretta della crisi

12/05/2016

Comunicazione anticipata di inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio: obbligatori mail o sms almeno un’ora prima.

06/04/2016

Se nel 2015 hai avuto un reddito dal lavoro dipendente, un reddito complessivo inferiore a 26.000 € e non hai percepito il Bonus Irpef di 80 € mensili, puoi averlo attraverso la dichiarazione dei redditi. Chiedi di elaborare il mod. 730 per ottenere velocemente il conguaglio.

Fatelo in fretta se non possedete un apparecchio tv e affidatevi dal 4 aprile prossimo ad intermediari per l'invio telem...
01/04/2016

Fatelo in fretta se non possedete un apparecchio tv e affidatevi dal 4 aprile prossimo ad intermediari per l'invio telematico

AGENZIA DELLE ENTRATE - RAI COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEL 24 MARZO 2016 "Canone Rai Pronto il modello con cui si autocertifica di non possedere un...

24/03/2016

L'Inps usa il pugno duro contro chi si dimentica di presentare il modello RED, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per ..

25/02/2016

Dal 1° maggio 2015 è in vigore il nuovo ammortizzatore sociale contro la disoccupazione delineato nel decreto legislativo 22/2015 attuativo della legge delega sul mercato del lavoro (Jobs Act).
La Nuova Assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI)

La Naspi è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni (Dlgs 165/01) e degli operai agricoli (Oti e Otd).

La nuova prestazione sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria Aspi e Mini-Aspi che continueranno ad essere erogate nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 sino al loro completo esaurimento.

Destinatari
La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali restano in vigore le attuali tutele) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico. La Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa e coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale

L'importo
L'importo della Naspi è rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:

1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato da rivalutare annualmente), l'indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione;

2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia 1.195. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato da rivalutare annualmente). Dal quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese (il cd. decalage).

Durata
La Naspi non ha una durata prefissata: spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad un massimo di 2 anni. Pensionioggi.it ha messo a disposizione anche un programma gratuito per avere un'idea, inserendo i dati richiesti, della durata e dell'importo dell'assegno che si andrà a percepire.

Termini
Per conseguire l'ammortizzatore sociale sarà necessario presentare domanda all'inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'erogazione della Naspi, inoltre, sarà condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale anche se si rimanda ad un decreto ministeriale la regolazione di questo vincolo e delle relative sanzioni.


Rapporto con l'Aspi
La circolare Inps 94/2015 contiene un'articolata serie di criteri per determinare i periodi oggetto di esclusione ai fini della Naspi. Ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore nei 4 anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione per cui richiede la Naspi abbia percepito integralmente l'Aspi, vengono escluse dal computo dei contributi utili per la nuova prestazione (Naspi) le settimane di durata teorica dell'indennità già goduta che non possono comunque essere inferiore a 52 (requisito minimo di accesso all'Aspi).

Al contrario, se il soggetto ha fruito parzialmente delle prestazioni Dso e Aspi, il numero di settimane da escludere si riduce in funzione della minore durata. Sono esclusi i periodi contributivi che hanno dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e alla mini Aspi 2012; mentre, le settimane di percezione delle indennità di disoccupazione mini Aspi (dal 2013) vengono raddoppiate e tolte dal periodo di durata della Naspi.

Compatibilità con lavoro dipendente
Il beneficiario può essere impiegato in rapporti di lavoro subordinato senza limiti di durata purchè il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (cioè 8mila euro). Se il reddito è inferiore, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all'Inps il ricavato annuo che prevede conseguire.

In tale circostanza la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il limite di 8 mila euro può essere superato senza dar luogo a decadenza solo laddove il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi. In tal caso l'assegno viene però sospeso per il periodo lavorativo in parola.

Compatibilità con lavoro autonomo
La Naspi nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (cioè 4.800 euro annui), deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare.

In tal caso, la misura della NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa. I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Liquidazione una tantum
Per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità è possibile richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a cui l'interessato avrebbe avuto diritto e che non gli è ancora stato erogato, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa individuale o al fine di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Al tal fine il beneficiario della prestazione deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione anticipata, in via esclusivamente telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso in cui il lavoratore che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire l'intero ammontare dell'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La Decadenza
Sono cause di decadenza dalla Naspi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale; c) inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all'Inps sopra indicate; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Lavoratori Part-Time
Possono accedere alla naspi anche coloro che intrattengono contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, qualora uno di questi cessi per una delle cause che danno titolo alle prestazioni. E' necessario, comunque, che il reddito complessivo percepito includendo anche tutti gli altri rapporti a tempo parziale, sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e chi è interessato lo comunichi all'Inps, entro un mese dall'invio della domanda per fruire della prestazione.

09/01/2016

Contribuzione di licenziamento:

La legge n. 92/2012, e successive modificazioni, ha stabilito che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengono dall’1.1.2013, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto (anche teoricamente, vale a dire a prescindere dall’effettiva percezione della stessa) alla nuova Aspi (sono quindi escluse dall’obbligo contributivo: le dimissioni – ad eccezione di quelle per giusta causa e nel periodo tutelato dalla maternità; le risoluzioni consensuali – fatta eccezione per quelle sottoscritte a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966; le dimissioni derivanti da trasferimento del dipendente ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti e più con i mezzi pubblici; la cessazione del rapporto per morte del lavoratore), il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi, (valore corrispondente, secondo l’Inps, al massimale retributivo utile per il calcolo dell’Aspi base – 75% della retribuzione media, per il 2013 pari a 1.180 euro – il 41% corrisponde a 483,80 euro ) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

09/01/2016

ndamentali per ricevere le agevolazioni

09/01/2016

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07/12/2015

PRODOTTI DIFETTOSI: ART. 130 CODICE DEL CONSUMO. QUESTO SCONOSCIUTO.

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