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- DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- ISEE
- DICHIARAZIONE IMU
- VISURE CATASTALI E IPOCATASTALI
- REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
- LE SUCCESSIONI
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- CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
- MOD. 730
- ASSISTENZA RILASCIO SPID
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- IMU
- REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI
- MOD.770
- F24
- COLF BADANTI
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PATRONATO servizi offerti:

- PRESTAZIONI ASSISTENZIALI


- PENSIONE DI LAVORO DIP. PUBBLICO O PRIVATO
O DA LAVORO AUTONOMO
- PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- PENSIONI DI INVALIDITA' E INABILITA'
- MATERNITA' E PATERNITA'
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- DOMANDA DISOCCUPAZIONE (NASPI)
- INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI O CAUSA DI SERVIZIO
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- HANDICAP E ACCOMPAGNAMENTO
- PERMESSO DI SOGGIORNO
- RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
- ASSISTENZA FISCALE
- ASSEGNI FAMILIARI
- RISCATTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA
- PRATICHE PATRONATO
- SERVIZI DIGITALI
- BUSTE PAGHE - AZIENDE

09/05/2026

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01/04/2026

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28/01/2026

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31/12/2025

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05/09/2025

Adeguamento Istat e deduzione degli assegni di mantenimento!!!!!

Dal reddito complessivo sono deducibili i versamenti periodici nei confronti del coniuge in seguito alla separazione legale, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto tra le parti. Se la somma comprende anche la quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, tale quota non è deducibile dal coniuge che la corrisponde. Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

03/09/2025

🔴 *Carta “Dedicata a te” 2025: istruzioni*

📣 Si forniscono *indicazioni* per accedere alla *carta “Dedicata a te” 2025*.

👉🏼 Il *beneficio* è *destinato* alle *famiglie* con *ISEE non superiore a 15.000 euro* per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura è riservata a cittadini residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

📌 *iscrizione* di tutti i *componenti* del nucleo all'Anagrafe della popolazione residente;
📌 *certificazione ISEE* ordinario valido.

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono ADI, RdC, Carta acquisti, NASpI, DIS-COLL, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

🔍Si ricorda che *i beneficiari non devono presentare domanda*. Entro l’*11 settembre* l'Istituto metterà a disposizione dei comuni le *liste* dei *beneficiari* in possesso dei requisiti. A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

Leggi il messaggio 🔗 https://rb.gy/qo2ejf

25/08/2025

Assicurazione sulla casa non intestata al proprietario

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. f-bis), del Tuir, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona. La detrazione è riconosciuta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

04/08/2025

FIGLI A CARICO

Ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lett. c) e 2 del Tuir, come modificati dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024, sono considerati fiscalmente a carico, fino al raggiungimento dei 30 anni di età, i figli che nel 2024 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili dall’Irpef???? Sì, è possibile avere uno sconto d’imposta pari al...
15/07/2025

Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili dall’Irpef????


Sì, è possibile avere uno sconto d’imposta pari al 19% della spesa sostenuta per le cure, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. La detrazione spetta in presenza di una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia e non si applica alle spese relative al viaggio e al soggiorno presso la struttura termale.

14/07/2025

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