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20/03/2026

Bilancio 2025 nelle società di capitali: scadenze, termini e adempimenti per l’approvazione
L’iter di approvazione del bilancio 2025 richiede il rigoroso rispetto di termini e passaggi procedurali, con effetti sulla validità della delibera, sulle possibili cause di annullabilità e sulla responsabilità degli amministratori

Autore: Gabriele Rubinetti

Riguardo all’approvazione del bilancio 2025 nelle società di capitali, il rispetto dei termini rappresenta un passaggio essenziale per garantire la validità della delibera. In particolare, assumono rilievo la convocazione dell’assemblea entro 120 giorni (o 180 giorni in presenza di particolari esigenze), la trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo almeno 30 giorni prima e il deposito presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti.

Rilevano inoltre le modalità di convocazione dei soci, l’approvazione anche a distanza e il deposito al Registro delle imprese entro 30 giorni. Il corretto svolgimento dell’iter assume rilievo ai fini della legittimità della delibera, della regolarità degli adempimenti societari e della responsabilità degli amministratori, richiedendo un’attenta gestione operativa da parte di imprese e professionisti.

Scadenze bilancio 2025 e termini di approvazione nelle società di capitali

Le società di capitali devono approvare il bilancio 2025 nel rispetto di un iter procedurale vincolato, la cui violazione può incidere sulla validità della delibera e sulla responsabilità degli amministratori.

Per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, la prima convocazione dell’assemblea deve avvenire entro 120 giorni (30 aprile 2026), salvo estensione a 180 giorni (29 giugno 2026) solo se prevista dallo statuto e giustificata da particolari esigenze. Per il 2025 non è prevista alcuna proroga automatica ex lege.

Il ricorso al termine lungo richiede quindi la presenza congiunta di previsione statutaria ed esigenze oggettive. In mancanza, l’approvazione oltre i 120 giorni resta valida sul piano civilistico, ma espone gli amministratori a responsabilità e a possibili profili fiscali legati alla gestione dei versamenti.

Adempimenti e sequenza procedurale

Il procedimento si articola in passaggi sequenziali: convocazione dell’assemblea, trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo almeno 30 giorni prima, deposito presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti, convocazione dei soci e deposito al Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione.

Il rispetto di tali termini garantisce il diritto informativo dei soci e il corretto funzionamento del sistema dei controlli.

Gli amministratori redigono il progetto di bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dal rendiconto finanziario nei bilanci ordinari, con esonero per bilanci abbreviati e micro-imprese. La relazione sulla gestione è obbligatoria per i bilanci ordinari e può essere omessa nei casi previsti, se le informazioni sono inserite in nota integrativa.

Convocazione assemblea, approvazione del bilancio e modalità a distanza

Il progetto deve essere trasmesso all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea e depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti.

La convocazione avviene secondo lo statuto e, in difetto, nel rispetto della legge: nelle Spa mediante avviso pubblicato o mezzi idonei a garantire prova della ricezione; nelle Srl mediante raccomandata o strumenti equivalenti, almeno 8 giorni prima.

L’assemblea approva il bilancio e delibera la destinazione del risultato. È possibile aggiornarla senza nuova convocazione per esigenze istruttorie; in tal caso il termine per il deposito decorre dalla data effettiva di approvazione.

Anche per il bilancio 2025 è pienamente utilizzabile la modalità di approvazione a distanza, in forza della proroga normativa fino al 31 dicembre 2026. Nelle Srl è possibile ricorrere a consultazione scritta o consenso espresso, con necessità di garantire adeguata prova del consenso.

Differimento a 180 giorni e particolari esigenze

Il differimento a 180 giorni è ammesso solo in presenza di esigenze oggettive legate alla struttura o all’attività della società, come operazioni straordinarie o complessità organizzative.

La decisione deve essere assunta entro i 120 giorni e adeguatamente motivata nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

Invalidità della delibera di approvazione del bilancio

I vizi del procedimento incidono sulla validità distinguendosi in annullabilità e nullità. Le violazioni procedurali determinano annullabilità, azionabile entro 90 giorni, mentre i vizi più gravi, come la mancata convocazione, determinano nullità, azionabile entro tre anni.

Il deposito del bilancio presso la sede sociale assume rilievo essenziale: la sua omissione comporta annullabilità, incidendo sul diritto di informazione dei soci. Analogamente, la mancata trasmissione all’organo di controllo può rilevare se impedisce la redazione della relazione.

Responsabilità degli amministratori e sanzioni

L’omessa convocazione dell’assemblea nei termini comporta una sanzione amministrativa a carico degli amministratori, cui possono aggiungersi profili di responsabilità civile. Il mancato deposito del bilancio integra un autonomo illecito amministrativo.

Il termine di 120 o 180 giorni riguarda la prima convocazione e non l’effettiva approvazione del bilancio. L’assemblea può essere aggiornata senza invalidare il procedimento.

Nelle Srl è possibile approvare il bilancio senza assemblea mediante consultazione scritta o consenso espresso. Il mancato deposito al Registro imprese non incide sulla validità della delibera, ma comporta sanzioni.

FAQ operative su approvazione bilancio 2025

È possibile approvare il bilancio oltre 120 giorni senza motivazione? No. Il termine di 180 giorni richiede previsione statutaria e concrete esigenze. In mancanza, l’approvazione resta valida ma espone a responsabilità e profili fiscali.

Il mancato invio al collegio sindacale invalida sempre la delibera? No. Solo se impedisce la redazione della relazione.

Il deposito può avvenire via mail? Sì, se garantisce effettiva disponibilità ai soci.

La convocazione nelle Srl deve essere con raccomandata? Solo in assenza di diversa previsione statutaria.

Se il bilancio non è approvato alla prima convocazione? Si procede a nuova convocazione o adunanza successiva. Il termine riguarda la prima convocazione.

L’assemblea può essere aggiornata? Sì, senza nuova convocazione se validamente costituita.

È possibile approvare senza assemblea nelle Srl? Sì, tramite consultazione scritta o consenso espresso.

Il mancato deposito al Registro imprese incide sulla validità? No, ma comporta sanzioni e responsabilità.

La mancata convocazione è sanabile? Solo con assemblea totalitaria.

La relazione sulla gestione incide sulla validità? Non direttamente, salvo riflessi sul procedimento.

La corretta gestione dell’iter rappresenta un presidio di legittimità sostanziale: anche in presenza di un bilancio corretto, il mancato rispetto delle regole procedurali può incidere sulla delibera e generare responsabilità per amministratori e professionisti.
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