Studio Bolzan & Partners Dottori Commercialisti

Studio Bolzan & Partners Dottori Commercialisti Studio Dottore Commercialista: esperto terzo settore, Asd, SSD, consulenza fiscale, aziendale e soci

04/01/2024

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come e quando si versa

Autore: Sandra Pennacini

A partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a fatturare esclusivamente in modalità elettronica. Da quanto sopra consegue il fatto di dover assolvere l’imposta di bollo virtualmente, non essendo più presente un documento cartaceo sul quale apporre il contrassegno (marca da bollo).

L’imposta di bollo è dovuta su tutte le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario, se di importo superiore a 77,47 euro.

Laddove sia dovuta imposta di bollo, il contribuente è tenuto ad evidenziarlo in fattura elettronica, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata). Nel campo successivo è possibile (ma non indispensabile) indicare l’ammontare del bollo, pari a due euro. Non si tratta di una indicazione essenziale, perché nel momento in cui viene valorizzato il campo “bollo virtuale” il sistema lo considererà automaticamente pari a due euro.

Laddove il contribuente dimentichi di evidenziare il bollo come dovuto, non sono comunque previste sanzioni, a condizione che il versamento venga correttamente effettuato.

Più nel dettaglio (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 12-novies), la verifica delle fatture che devono scontare imposta di bollo viene effettuata in automatico dal Sistema di Interscambio. A cadenza trimestrale, nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione due elenchi: l’elenco A nel quale vengono riportate tutte le fatture per le quali il contribuente ha indicato come dovuto il bollo, e l’elenco B, nel quale vengono riportate le eventuali fatture per le quali il contribuente non ha indicato il bollo, ma che l’Agenzia delle Entrate ritiene come dovuto. L’elenco A ha valore puramente informativo, e non è modificabile; l’elenco B, invece, può essere modificato dal contribuente (o da soggetto da lui delegato) al fine di verificare la pretesa dell’Agenzia delle Entrate ed eventualmente correggere eventuali – ma improbabili – errori.

Decorso il termine entro il quale l’elenco B può essere corretto, anche le fatture indicate in tale elenco sono considerate come soggette a bollo. L’ammontare da versare sarà quindi pari al totale di elenco A ed elenco B.

La gestione dell’imposta di bollo è, come si è detto, trimestrale; a tale cadenza vengono proposti gli elenchi A e B, con un determinato lasso di tempo per correggere eventuali voci in quest’ultimo; parimenti, il versamento deve essere effettuato trimestralmente, per quanto il primo ed il secondo trimestre possano essere rinviati alla scadenza prevista per il pagamento del terzo trimestre, se di ammontare complessivamente inferiore a 5.000 euro (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 3).

Il versamento avviene con modello F24 oppure direttamente per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (piattaforma Fatture e Corrispettivi, imposta di bollo fatture elettroniche), indicando l’IBAN di un conto corrente intestato al contribuente, sul quale effettuare l’addebito dell’ammontare dovuto a scadenza.

Per quanto sovra esposto, si evidenzia che non ci si deve preoccupare del fatto che il bollo sia correttamente indicato come dovuto nella fattura. L’unico aspetto fondamentale è quello della verifica degli ammontari che risultano dovuti a seguito del controllo dell’Agenzia delle Entrate ed il versamento alle scadenze prescritte, come da tabella in calce (tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate).

Se il pagamento non viene effettuato nei termini, l’Agenzia delle entrate invia una comunicazione telematica al contribuente, indicando le somme da versare, maggiorate di sanzioni pari al 30% ed interessi legali. Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni, la sanzione è ridotta al 10%.

Prima che il tardivo, mancato o insufficiente versamento venga contestato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile porre rimedio ricorrendo al versamento spontaneo, potendo così ridurre le sanzioni grazie al ravvedimento operoso. Anche in questo caso la piattaforma Fatture e Corrispettivi viene in aiuto, consentendo di effettuare i calcoli dell’ammontare omesso, delle sanzioni ridotte e degli interessi.

Fiscal Focus

20/12/2023

Definitivamente approvato l’atteso Decreto Adempimenti

Il decreto legislativo di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (atto del Governo nr. 93) è stato definitivamente varato il 18 dicembre 2023. Si tratta di uno dei più interessanti decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dalla legge delega per la riforma fiscale, legge 111 del 9 agosto 2023, posto che il suo impatto sull’operatività degli studi professionali sarà dirompente, e non sempre in termini positivi.

In premessa occorre ricordare il cambio di “metodo” adottato per l’introduzione delle novità normative. In passato, infatti, lo strumento più utilizzato è stato, e parzialmente resta ancora, quello del decreto-legge, che per sua natura ha immediata efficacia, e che decade se non viene convertito in legge entro 60 giorni. Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, spesso il contenuto originario del decreto-legge viene ad essere modificato o implementato.

L’attuazione della legge delega per la riforma fiscale, invece, avviene tramite l’adozione di decreti legislativi, la cui formulazione in bozza è affidata all’Esecutivo. Il testo viene poi sottoposto per l’approvazione alla conferenza delle Regioni (se interessate, a livello di gettito, dalle norme che si intende introdurre / modificare) nonché all’esame delle commissioni Parlamentari. Solo alla fine di questo iter, che può arrivare ad avere una durata pari a 90 giorni tra proroghe e possibili rinvii, il decreto legislativo viene effettivamente adottato, ovvero le norme in esso contenute vengono ad esistenza.

Ebbene, come si è detto, il cd. “decreto adempimenti” è giunto al termine del proprio cammino, e porta con sé numerose novità. Al fine di fornire un primo quadro di insieme, ricordiamo le principali innovazioni introdotte, rinviando a successivi approfondimenti la disamina dei dettagli e delle ulteriori disposizioni introdotte:
revisione dei termini di trasmissione telematica dei dichiarativi, prevedendo un anticipo di due mesi: non più entro il 30 novembre dell’anno successivo, bensì entro il 30 settembre. Parimenti, nel caso di società IRES aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e non più entro l’undicesimo mese successivo;
modifica dei termini di versamento dei Redditi in caso di pagamento rateale: sia i titolari di partita IVA che i non titolari di partita IVA saranno chiamati alla cassa il 16 del mese; inoltre, l’ultima rata possibile avrà scadenza 16 dicembre. Di fatto, l’ultimo versamento relativo a saldo e primo acconto potrà avere scadenza addirittura successiva al termine previsto per il versamento del secondo acconto, e il numero possibile di rate aumenterà di una;
modifica dei termini di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e dell’IVA: laddove l’ammontare dovuto sia inferiore a 100 euro, il versamento delle ritenute potrà essere effettuato con il versamento successivo; allo stesso modo, laddove l’IVA periodica a debito risulti di ammontare inferiore a 100 euro, il pagamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva. In entrambi i casi vengono stabiliti termini di versamento tassativi (indipendenti quindi dall’importo) a determinate scadenze;
revisione degli ISA, per i quali l’amministrazione finanziaria fornirà sotto forma di “precompilato” tutte le informazioni delle quali già dispone a seguito dei dati presenti nelle varie banche dati cui ha accesso. Inoltre, revisione del regime premiale, con aumento da 50.000 euro a 70.000 euro della soglia di credito IVA compensabile in assenza di visto di conformità, ed aumento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di credito compensabile relativo a imposte dirette e IRAP, sempre in assenza di visto di conformità.
Ulteriori novità sono l’introduzione del termine di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria a scadenza semestrale (si tratta di una previsione a regime, non di una proroga annuale, come accaduto in passato), l’introduzione della possibilità per l’ex depositario delle scritture contabili di comunicare la cessazione del rapporto con il proprio assistito nel caso di inerzia di quest’ultimo, e l’introduzione di un modello di delega unica ai servizi di Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione.

Tramite il modello di delega unica il contribuente potrà decidere quali servizi delegare all’intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, potendo scegliere uno o più servizi tra quelli offerti da Agenzia delle Entrate (es. cassetto fiscale, consultazione fatture elettroniche, ecc.) ed anche quelli offerti da Agenzia delle Entrate Riscossione.

Di particolare interesse è quanto previsto in termini di durata della summenzionata delega unica: salvo revoca, la delega avrà valore fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di avvenuto conferimento, risolvendo finalmente la problematica di deleghe ai servizi aventi durata diversa (es. 4 anni per il Cassetto Fiscale e 2 anni per i servizi di fatturazione elettronica) nonché la necessità di monitorare molteplici date di scadenza, posto che attualmente la durata di validità della delega viene ad essere calcolata dalla data di conferimento.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

16/04/2023

RICERCA COLLABORATORE/ CONTABILE RAGIONIERA
Autore: STUDIO BOLZAN AND PARTNERS
Area professionale
Contabilità e bilanci
Testo dell'annuncio:
Si ricerca una contabile/ragioniera con esperienza e senza esperienza lavorativa in grado di gestire Clienti con contabilità ordinaria e semplificata, elaborazioni dichiarativi e bilanci. conoscenza preferibilmente programma contabilità ZUCCHETTI. Ricerca collaborazione part-time anche con PIVA Inviare curriculum a [email protected]

01/08/2022

In EvidenzaNotizie in Pillole Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi Fabio ROMEI Dottore Commercialista in Roma 1 Agosto 2022 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint È stato pubblicato oggi sul sito del Dipartimento per lo Sport l’avviso per il contributo ...

17/12/2021

I RIPENSAMENTI LEGISLATIVI SULL'IVA PER GLI ENTI NON PROFIT.

Dopo l'approvazione della modifica normativa IVA molte operazioni prima escluse dal tributo ora diventeranno esenti.

Questo significa che i corrispettivi versati dai soci e tesserati (es. quote per partecipare a corsi o eventi ) oppure le entrate da somministrazione di alimenti e bevande (servizio bar) richiederanno l'apertura della partita Iva

Una norma che risponde ad una procedura di infrazione avviata dalla UE e alla quale bisognerà dare risposta.

Sorprende quindi l'approvazione in commissione bilancio del Senato dell'emendamento che stralcia la modifica IVA già inserita nel decreto fisco-lavoro.

Il problema non è eliminare le nuove norme IVA ma trovare una soluzione condivisa per rispondere alla procedura di infrazione.

Ne abbiamo parlato Ieri su Il Sole 24 ORE con Andrea Mancino dove ci siamo occupati di Iva, associazioni e società sportive.

Per queste ultime l'opzione di entrare nel registro del terzo settore evita gli effetti penalizzanti delle nuove regole IVA.

Ulteriore motivo tra i tanti che porta ad optare per la doppia iscrizione registro CONI/terzo settore: https://gabrielesepio.com/associazioni-sportive-nel-runts-fuori-dalla-stretta-sulliva/

Urge chiarezza
08/09/2021

Urge chiarezza

Due recenti sentenze delineano i requisiti imprenditoriali e datoriali delle associazioni sportive dilettantistiche

Indirizzo

Via Filippo Antonio Gualterio 70
Rome
00139

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

+390685386862

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Bolzan & Partners Dottori Commercialisti pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Bolzan & Partners Dottori Commercialisti:

Condividi