03/06/2026
La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall’art. 79 CTS riguardano essenzialmente le imposte sui redditi e non l’IVA. La stessa Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 precisa espressamente che “ai fini IVA, la Riforma del Terzo Settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale” e che occorre continuare a verificare i normali presupposti IVA previsti dal DPR 633/1972 e quindi si deve tener conto del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 che ha disposto il rinvio del passaggio dalle attività istituzionali dall’articolo 4 comma 4 alla esenzione articolo 10 comma 20 poi trasposto al comma 4 numeri 1 e/o 2.
Focalizzandoci quindi sul punto centrale, tutto ruota intorno alla sezione del RUNTS a cui l’associazione é iscritta ovvero se é iscritta come “altri enti del Terzo Settore” e non come APS o ODV, non esiste un nuovo regime IVA forfetario specifico. La stessa Circolare precisa che il regime forfetario dell’art. 80 CTS riguarda esclusivamente la determinazione del reddito e non introduce alcun regime IVA agevolato. Se invece l’associazione sportiva é iscritta al RUNTS come APS, può valutare il regime forfetario previsto dall’art. 86 CTS, che contiene anche semplificazioni IVA specifiche per APS e ODV.
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La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall'art. 79 CTS riguardano