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La Commissione europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti g...
14/07/2026

La Commissione europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), predisposti dall'EFRAG, insieme al nuovo VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard), lo standard volontario destinato alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione obbligatoria della rendicontazione di sostenibilità. Il provvedimento dovrà ora completare l'iter di approvazione presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.
Uno degli interventi più significativi consiste nella riduzione di circa il 61% dei datapoint obbligatori previsti dagli standard, con una più netta distinzione tra informazioni obbligatorie e facoltative. Viene inoltre attribuito maggiore rilievo ai dati quantitativi rispetto alle descrizioni narrative e viene rafforzato l'approccio "top-down" nell'applicazione del principio della doppia materialità. In sostanza, le imprese saranno chiamate a focalizzare la rendicontazione sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità realmente significativi, evitando di inserire informazioni prive di concreta rilevanza soltanto per finalità prudenziali.
Il nuovo calendario previsto dalla disciplina europea conferma che gli ESRS revisionati diventeranno obbligatori per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, lasciando comunque alle imprese la possibilità di procedere ad un'applicazione anticipata già con riferimento ai bilanci del 2026.
Sul tema della semplificazione degli adempimenti e dell'evoluzione della normativa europea in materia fiscale e societaria si rinvia anche agli approfondimenti già pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati alle recenti riforme che stanno interessando il rapporto tra imprese, amministrazione e legislazione europea.

La Commissione Europea due settimane fa ovvero il 3 luglio, ha adottato un nuovo atto delegato con cui vengono rivisti gli European Sustainability Reporting

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 20...
09/07/2026

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 2015, nato con l'obiettivo di instaurare un rapporto di cooperazione stabile tra Amministrazione finanziaria e imprese.
Negli ultimi anni tale istituto ha ricevuto un significativo impulso grazie alla legge delega n. 111 del 2023 sulla riforma fiscale, successivamente attuata attraverso i decreti legislativi n. 221 del 2023 e n. 108 del 2024, che hanno ampliato gli strumenti di compliance e rafforzato il sistema di gestione del rischio fiscale.
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dalla riforma vi é il potenziamento del Tax Control Framework (TCF), il sistema interno attraverso il quale le imprese individuano, misurano, gestiscono e controllano i rischi fiscali.
La normativa oggi impone ai soggetti che intendono aderire al regime collaborativo non soltanto l'adozione del TCF, ma anche la sua certificazione, prevedendo inoltre la mappatura obbligatoria dei rischi derivanti dall'applicazione dei principi contabili.
Per garantire uniformità operativa, il legislatore ha affidato all'Agenzia delle Entrate il compito di predisporre specifiche linee guida destinate ad accompagnare le imprese nella costruzione e nell'aggiornamento del sistema di controllo fiscale.
A tale scopo, nel 2024 é stato istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), incaricato di approfondire le principali casistiche contabili suscettibili di generare rischi fiscali e di predisporre documenti tecnici da allegare progressivamente alle linee guida.
Le prime linee guida sono state approvate nel gennaio 2025 e successivamente integrate con ulteriori provvedimenti emanati nell'agosto 2025 e nel gennaio 2026 affrontando diversi temi di particolare complessità, tra i quali il trattamento fiscale dei commodity swap, il diritto di superficie, i prestiti obbligazionari convertibili a tasso zero, le operazioni di Business Combination Under Common Control e i piani di stock option per le imprese che applicano i principi contabili nazionali.
Con il nuovo provvedimento del 6 luglio 2026 il quadro viene ulteriormente ampliato attraverso due nuove fattispecie considerate particolarmente rilevanti, leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Il regime di adempimento collaborativo trova il proprio fondamento nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 128 del 2015, nato con l'obiettivo di instaurare

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad in...
07/07/2026

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad incidere sulla gestione degli impianti sportivi dilettantistici e più in generale sulla corretta applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
La pronuncia in oggetto contenuta nell'ordinanza n. 2768 distingue in modo netto la propaganda istituzionale svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche dalla pubblicità effettuata nell'interesse di soggetti terzi, confermando che il semplice inserimento di un marchio aziendale all'interno di un impianto sportivo può integrare il presupposto impositivo quando il messaggio risulta idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato.
In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la decisione veniva completamente ribaltata in appello. Purtroppo la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ritenendo corretto l'assoggettamento all'imposta. Secondo i giudici di legittimità, il punto centrale non é rappresentato dalla funzione dichiarata del manufatto, bensì dalla concreta capacità del messaggio di svolgere una funzione promozionale.
La conseguenza di questa interpretazione é l'assunzione di rilevanza pubblicitaria anche solo uno striscione nato con finalità tecniche se il marchio esposto diventa uno strumento di promozione commerciale e non assume rilievo la volontà soggettiva dell'impresa quindi ma esclusivamente l'effetto oggettivo che il messaggio produce nei confronti del pubblico.
quando gli spazi dell'impianto vengono concessi ad aziende sponsor o ad altri operatori economici affinché promuovano i propri marchi o prodotti, il messaggio pubblicitario non é più riconducibile all'ente sportivo ma ad un soggetto terzo quindi in tale situazione viene meno la finalità istituzionale dell'esenzione e prevale la natura commerciale dell'attività, con conseguente applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
La pronuncia conferma l'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità e contribuisce a delineare un quadro interpretativo più ostico al reperimento di risorse per le associazioni sportive che invece necessiterebbero di una serie di interventi agevolativi espliciti che sicuramente porterebbero il costo di frequentazione ad abbassarsi per le famiglie e gli sportivi più assidui.

Lo scorso 8 febbraio la Corte di Cassazione si é espressa nuovamente confermando e ribadito un principio destinato ad incidere sulla gestione degli impianti

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Co...
26/06/2026

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 21 ottobre 2021 causa C-373/19, discriminatoria e vessatoria nei confronti del nuoto.
La sentenza era derivante da una lettura rigorosa delle norme IVA europee, che la Corte aveva applicato in modo uniforme, escludendo però attività sportive "ricreative" dall'esenzione riservata all'insegnamento scolastico o universitario.
La causa C-373/19 riguardava una scuola di nuoto che chiedeva di poter applicare l'esenzione IVA (prevista dall'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CE per le prestazioni di "insegnamento scolastico o universitario").
La Corte ha stabilito un criterio molto stretto secondo cui per beneficiare dell'esenzione, l'insegnamento deve trasmettere un insieme ampio e diversificato di conoscenze su una vasta gamma di materie.
Secondo i giudici quindi, il nuoto così come altri corsi sportivi di carattere prettamente fisico o ricreativo, non avrebbe le caratteristiche di un "sistema integrato di trasmissione di conoscenze" tipico della scuola o dell'università.
Il legislatore italiano ha cercato di rispondere a questa situazione, infatti dal 17 agosto 2023 é entrata in vigore una nuova norma (art. 36-bis del D.L. 75/2023 convertito nella L. 112/2023) che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fine di lucro.
Il citato D.L. 75/2023 e quindi con l'introduzione dell'art. 36-bis, entrando in vigore ha definitivamente stabilito il regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (art. 10, comma 1, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972) e maggiormente da sottolineare che ha fornito una copertura normativa che mancava dal 2021, cercando di mettere al sicuro le ASD/SSD dalle contestazioni retroattive dell'Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò per discostarci dalla recentissima pronuncia della Cassazione ovvero l'ordinanza 20063 del 16 giugno 2026 che accoglie il ricorso principale dell'Agenzia su applicazione dell'Iva 22% e sulle sanzioni.
Il commento alla sentenza non può che essere profondamente critico (prima ancora che preoccupante) e vi invitiamo a leggere l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz

Il 21 ottobre 2021 il mondo dello sport natatorio, sia italiano che europeo, si ritrovò travolto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calen...
24/06/2026

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calendario delle scadenze previste dal piano di definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha iniziato a rendere disponibili le Comunicazioni delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione lo scorso mese di aprile.
Gli esiti sono consultabili nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per tutti coloro che hanno trasmesso la richiesta tramite accesso autenticato con SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi mentre per professionisti e imprese rimane disponibile anche l'accesso mediante le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
Tra le funzionalità messe a disposizione dall'Agente della riscossione vi é anche la possibilità di attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente mediante mandato SDD. La richiesta può essere effettuata presso gli sportelli oppure utilizzando l'apposito servizio telematico disponibile nell'area riservata del sito istituzionale.
La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, rappresenta uno degli strumenti più rilevanti adottati negli ultimi anni per favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi.
Come per le precedenti rottamazioni, il beneficio principale consiste nella possibilità di estinguere il debito versando esclusivamente il capitale residuo e le spese eventualmente sostenute per notifiche e procedure esecutive infatti vengono integralmente stralciati interessi di mora, sanzioni, aggi e ulteriori oneri accessori previsti dalla normativa ordinaria.
Si attende ora soltanto la rottamazione dei tributi locali che consente ai Comuni di regolarizzare i debiti verso il loro ente locale, come IMU e TARI, multe stradali, imposta di soggiorno e canoni patrimoniali senza applicare sanzioni e interessi.

Per consentire ai richiedenti di conoscere l'esito della propria istanza nonché gli importi da corrispondere ed il calendario delle scadenze previste dal

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati memb...
23/06/2026

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo l’obbligo di scambio automatico delle informazioni raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività. Tale evoluzione si inserisce in un quadro internazionale già delineato dall’OCSE attraverso il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), modello che disciplina la raccolta e la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate con asset digitali. L’Italia ha aderito a tale sistema sottoscrivendo il 20 novembre 2024 l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico delle informazioni sulle cripto-attività. Il decreto legislativo n. 194/2025 ha poi tradotto tali impegni internazionali in norme nazionali, demandando all’Agenzia delle Entrate la definizione degli aspetti operativi attraverso uno specifico provvedimento attuativo. L’intervento normativo rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione dei controlli tributari e di rafforzamento della trasparenza fiscale internazionale, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione delle cripto-attività e dalla necessità di contrastare fenomeni di evasione e occultamento patrimoniale che potrebbero svilupparsi attraverso strumenti digitali difficilmente monitorabili con i tradizionali sistemi di controllo.
L’introduzione di queste regole conferma la volontà delle istituzioni europee e nazionali di costruire un sistema fiscale adeguato all’evoluzione dell’economia digitale. In tale contesto, l’azione del Governo si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento della cooperazione internazionale e di contrasto all’evasione fiscale, perseguendo al contempo l’obiettivo di garantire certezza normativa agli operatori che operano nel settore delle cripto-attività. L’intervento si collega ad altri recenti provvedimenti finalizzati alla digitalizzazione dei controlli e allo scambio internazionale delle informazioni fiscali, temi già approfonditi nelle pubblicazioni di Studio Multiservizi dedicate alla cooperazione amministrativa, agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’evoluzione della fiscalità internazionale. Anche in questo caso emerge la tendenza verso un sistema sempre più integrato, nel quale la circolazione delle informazioni tra amministrazioni rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare equità fiscale e tutela dei contribuenti che rispettano correttamente gli obblighi tributari.

La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo l'obbligo di scambio

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilev...
17/06/2026

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni contabili ovvero la validità dei contratti aventi ad oggetto attività di tenuta della contabilità, elaborazione dati e predisposizione delle dichiarazioni fiscali quando tali prestazioni vengono svolte da soggetti privi dell’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La decisione assume particolare importanza in un contesto nel quale il contrasto all’abusivismo professionale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela dei contribuenti, la qualità delle prestazioni professionali e la certezza dei rapporti giuridici.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 18764/2026 apre inevitabilmente una riflessione anche sul ruolo delle società che operano nel settore del data entry contabile e fiscale, attività che nel corso degli anni ha conosciuto una notevole diffusione, soprattutto tra le piccole imprese e i professionisti.
La sentenza evidenzia infatti che la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, se esercitate in modo abituale, organizzato e remunerato da soggetti privi della prescritta iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono integrare gli estremi dell’esercizio abusivo della professione. Ne consegue che una società di data entry che, in assenza di un professionista abilitato, svolga direttamente tali attività potrebbe esporsi non soltanto a profili di responsabilità penale, ma anche alla nullità dei rapporti contrattuali instaurati con i clienti.
Il rischio giuridico appare particolarmente significativo per quelle strutture che si presentano sul mercato come alternative agli studi professionali, offrendo servizi completi di contabilità e fiscalità senza il coinvolgimento stabile di un professionista iscritto all’Albo. In una simile situazione, il cliente potrebbe trovarsi ad aver affidato i propri adempimenti a un soggetto che, secondo l’interpretazione della Cassazione, non possiede il titolo necessario per svolgere determinate prestazioni, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano civilistico sia su quello tributario.
La classificazione camerale dell’attività come “data entry” o servizio amministrativo non sembra quindi costituire una tutela assoluta per la quale la Cassazione richiama definitivamente il principio consolidato secondo cui occorre verificare in concreto ciò che viene realmente svolto.
Se dietro l’etichetta del data entry si nasconde una vera e propria gestione contabile ma anche fiscale del cliente, la qualificazione giuridica dell’attività potrebbe risultare molto diversa da quella formalmente dichiarata.
Per questo motivo la sentenza rappresenta un importante segnale per il settore. Le società che operano nell’elaborazione dati dovranno prestare particolare attenzione alla delimitazione delle proprie attività, evitando di sconfinare in ambiti riservati alle professioni regolamentate oppure garantendo la presenza e il coinvolgimento effettivo di professionisti abilitati. Al tempo stesso, imprese e contribuenti sono chiamati a verificare con attenzione le qualifiche dei soggetti ai quali affidano la gestione della propria contabilità e degli adempimenti fiscali.

Con l’Ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione é tornata ad affrontare un tema particolarmente rilevante per il mondo delle professioni

Entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di contributo di "entità significativa" a carico dello Stato, d...
16/06/2026

Entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di contributo di "entità significativa" a carico dello Stato, dando attuazione ai commi 857 e 858 dell'articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza amministrativa e del controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche promosso dall'attuale Governo, con l'obiettivo di garantire che i fondi erogati dallo Stato siano effettivamente destinati alle finalità per le quali sono stati concessi e che i progetti finanziati vengano concretamente realizzati. Il regolamento attribuisce un ruolo particolarmente rilevante agli organi di controllo interno di società, enti, altri organismi e delle fondazioni che beneficiano di contributi pubblici qualificati come "di entità significativa".
L'entità significativa non viene determinata soltanto in base all'importo assoluto del contributo, ma sulla base di due criteri cumulativi previsti dall'articolo 1 del DPCM n. 84/2026 che prevede la identificazione soggettiva del contributo da considerarsi di "entità significativa" quando é erogato da un'Amministrazione centrale dello Stato o da una società direttamente partecipata in misura maggioritaria dallo Stato oppure da un ente pubblico non economico vigilato da un Ministero ed é destinato alla realizzazione di finalità o specifici progetti di interesse pubblico. E' previsto anche un requisito oggettivo del contributo laddove superi 1 milione di euro annui oppure se inferiore a 1 milione di euro, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.
Per le ASD, le SSD, le APS, gli ETS e le fondazioni che ricevono contributi pubblici, sarà quindi necessario effettuare annualmente una verifica preventiva del rapporto tra contributi ricevuti e volume complessivo delle entrate, per comprendere se scattano gli obblighi di nomina dell'organo di controllo e di trasmissione della relazione al MEF.
La nuova disciplina rappresenta un ulteriore tassello nel processo di modernizzazione e responsabilizzazione della gestione delle risorse pubbliche perpetrando l'introduzione di controlli più incisivi e di obblighi informativi strutturati rispondendo all'esigenza di garantire maggiore efficienza nell'impiego dei fondi statali e di rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione pubblica, enti beneficiari e cittadini. La tematica si collega ad altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati ai controlli sugli enti beneficiari di contributi pubblici, alla disciplina degli enti del Terzo Settore e alle recenti misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di monitoraggio della spesa pubblica, confermando una crescente attenzione del legislatore verso la corretta rendicontazione delle risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2026 del DPCM n. 84/2026, entra in vigore il regolamento che disciplina la nozione di

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo...
15/06/2026

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo denominato "Omnibus", il Governo prosegue il percorso di affinamento della riforma fiscale e del Terzo Settore, intervenendo negli ambiti tipici dell'ordinamento tributario e della fiscalità internazionale in adempimento collaborativo. Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli Enti del Terzo Settore figura l'introduzione del nuovo articolo 82-bis del D.lgs. 117/2017 ovvero il Codice del Terzo Settore, destinato a disciplinare in modo specifico il trattamento IRAP delle APS e degli altri ETS, escludendo ovviamente le imprese sociali che hanno un loro inquadramento fiscale degli utili e delle riserve tipiche.
L'intervento normativo nasce dall'esigenza di garantire certezza applicativa in una fase particolarmente delicata per il mondo del non profit, chiamato ad applicare le nuove regole fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore. Come già evidenziato in altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati all'entrata in vigore ormai dal 2022 del regime fiscale degli ETS, uno dei principali problemi interpretativi riguarda il coordinamento tra le nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore e le norme tributarie tradizionali.
Ai fini IRES gli Enti del Terzo Settore dovranno applicare le nuove disposizioni contenute nell'articolo 79 del Codice del Terzo Settore, ai fini IRAP continueranno ad utilizzare i criteri tradizionali previsti dal TUIR per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali.
Si tratta di una soluzione pragmatica che testimonia la volontà dell'attuale Governo di continuare ad accompagnare il Terzo Settore verso un nuovo assetto fiscale con gradualità e attenzione alle esigenze operative degli enti stessi, evitando incertezze interpretative e potenziali aggravi amministrativi. L'intervento conferma l'impegno dell'Esecutivo nel completamento della riforma del Terzo Settore attraverso misure correttive che, pur mantenendo invariati gli obiettivi di armonizzazione a livello europeo modernizzando il sistema nazionale, tengono conto delle esigenze concrete degli enti e della necessità di garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sostenibile.
Al fine di coordinare perfettamente l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS con le altre disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, assicurando coerenza sistematica nonché efficienza attraverso una maggiore certezza del diritto, la nuova disposizione decorrerà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo denominato "Omnibus", il Governo

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é ...
09/06/2026

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é espressa l'Agenzia delle Entrare riguardo la stessa fattispecie ma in riferimento alle quote di una SNC con la risposta ad interpello n. 116/2026, fornendo chiarimenti significativi in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista per il trasferimento di partecipazioni societarie ai discendenti.
L'intervento interpretativo riguarda il trasferimento ai figli della sola nuda proprietà delle quote di una società di persone, con contestuale riserva dell'usufrutto in favore del genitore imprenditore.
Nel caso analizzato tale requisito non risultava soddisfatto poiché dall'esame delle clausole contenute nei patti di famiglia emergeva infatti che il disponente, pur avendo trasferito formalmente le quote ai figli, continuava a detenere il controllo sostanziale delle società, mantenendo i principali poteri decisionali e gestionali. In tale contesto i figli non assumevano un ruolo effettivo nella conduzione dell'impresa, limitandosi a detenere una posizione giuridica priva della concreta possibilità di incidere sulla gestione aziendale.
L'Agenzia conclude quindi che l'esenzione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del TUSD non possa essere riconosciuta quando il trasferimento delle partecipazioni non realizza un autentico passaggio generazionale; la continuità dell'impresa deve infatti essere garantita attraverso il reale subentro dei discendenti nelle funzioni e nelle responsabilità imprenditoriali.
L'orientamento espresso conferma una linea interpretativa sempre più attenta alla sostanza economica delle operazioni rispetto al mero dato formale e si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire la stabilità delle imprese familiari italiane ed in questa direzione si collocano anche numerosi interventi normativi e fiscali sostenuti dall'attuale Governo, orientati a preservare la continuità aziendale, incentivare il ricambio generazionale e salvaguardare il patrimonio produttivo nazionale, riconosciuto come elemento fondamentale per la crescita economica e occupazionale del Paese.
Leggi l'articolo completo di due casi di specie su www.StudioMultiservizi.biz

Facendo seguito all'articolo pubblicato ieri sulla esenzione imposta di successione per quote di SRL, vediamo come si é espressa l'Agenzia delle Entrare

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Rome
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