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La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste ...
03/06/2026

La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall’art. 79 CTS riguardano essenzialmente le imposte sui redditi e non l’IVA. La stessa Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 precisa espressamente che “ai fini IVA, la Riforma del Terzo Settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale” e che occorre continuare a verificare i normali presupposti IVA previsti dal DPR 633/1972 e quindi si deve tener conto del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 che ha disposto il rinvio del passaggio dalle attività istituzionali dall’articolo 4 comma 4 alla esenzione articolo 10 comma 20 poi trasposto al comma 4 numeri 1 e/o 2.
Focalizzandoci quindi sul punto centrale, tutto ruota intorno alla sezione del RUNTS a cui l’associazione é iscritta ovvero se é iscritta come “altri enti del Terzo Settore” e non come APS o ODV, non esiste un nuovo regime IVA forfetario specifico. La stessa Circolare precisa che il regime forfetario dell’art. 80 CTS riguarda esclusivamente la determinazione del reddito e non introduce alcun regime IVA agevolato. Se invece l’associazione sportiva é iscritta al RUNTS come APS, può valutare il regime forfetario previsto dall’art. 86 CTS, che contiene anche semplificazioni IVA specifiche per APS e ODV.
Leggi l'articolo completo con due esempi pratici su www.StudioMultiservizi.biz

La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall'art. 79 CTS riguardano

Requisiti oggettivi:- l’immobile concesso in comodato deve essere ad uso abitativo;- l’immobile non deve appartenere all...
29/05/2026

Requisiti oggettivi:
- l’immobile concesso in comodato deve essere ad uso abitativo;
- l’immobile non deve appartenere alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- il beneficio deve essere dichiarato nella dichiarazione IMU da presentare nei termini previsti;
- il comodato deve riguardare immobili effettivamente utilizzati dal comodatario come abitazione principale.

Requisiti soggettivi:
- il comodato deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il primo grado, quindi esclusivamente tra genitori e figli;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale;
- il comodatario deve avere nell’immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato;
anche l’eventuale abitazione principale del comodante non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Trovate l'articolo completo con recap storico della agevolazione su www.StudioMultiservizi.biz

Negli anni 2014 e 2015 non esisteva una riduzione nazionale automatica della tassazione per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti. I Comuni

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramit...
28/05/2026

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramite la circolare INPS n. 62 anch'essa di ieri, chiariscono le modalità di compilazione del Quadro RR e gli effetti previdenziali derivanti dall’adesione al CPB.
L’intervento normativo e interpretativo appare coerente con il più ampio percorso di razionalizzazione fiscale e previdenziale avviato dall’attuale Governo, che negli ultimi anni ha cercato di introdurre strumenti capaci di favorire maggiore certezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, pur mantenendo un equilibrio tra esigenze di gettito e sostenibilità contributiva.
Sul tema della semplificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali per professionisti e partite IVA. Il modello Redditi PF 2026 quindi recepisce una delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi mesi in materia fiscale e previdenziale con il ridimensionamento del CPB (concordato preventivo biennale) per i contribuenti in regime forfettario ora esclusi completamente in attuazione del D.L. 81/2025.
La conseguenza pratica é particolarmente importante sotto il profilo contributivo per i forfettari, la cui base imponibile previdenziale 2025 coincide sempre con il reddito realmente prodotto senza alcuna possibilità di utilizzare il reddito concordato. Si tratta di una scelta normativa che punta a semplificare il sistema ed evitare sovrapposizioni interpretative che avevano generato numerosi dubbi applicativi nei mesi precedenti.
Diversa invece la situazione per gli altri contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale disciplinato dal decreto legislativo n. 13/2024. In tali casi, la base concordata continua a rilevare anche ai fini previdenziali, salvo la facoltà di scegliere il reddito effettivo se superiore, come previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024. La nuova impostazione del quadro RR recepisce questa articolazione introducendo specifici campi dedicati alle varie situazioni.

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate prot. 72078 di ieri e le successive istruzioni previdenziali diffuse tramite la circolare INPS n. 62 anch'essa di

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato oggi il nuovo avviso 2026 (scadenza 1 dicembre 2026) dedicato alla selezione ...
22/05/2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato oggi il nuovo avviso 2026 (scadenza 1 dicembre 2026) dedicato alla selezione di "Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale", mettendo a disposizione risorse complessive pari a 7,5 milioni di euro per sostenere manifestazioni capaci di valorizzare il territorio, incentivare il turismo sportivo e promuovere i valori dell’inclusione e della sostenibilità ambientale. L’iniziativa conferma la volontà dell’attuale Governo di investire concretamente nello sport quale leva strategica di crescita sociale, economica e culturale del Paese, rafforzando un percorso già avviato con il potenziamento dei fondi di cui abbiamo già scritto e con le numerose misure di sostegno alle ASD e SSD introdotte negli ultimi tre anni. Sul tema del sostegno pubblico allo sport e alla modernizzazione delle strutture sportive, si può richiamare da ultimo anche l’approfondimento da poco pubblicato Studio Multiservizi – Sport e Periferie 2026, nel quale abbiamo già evidenziato come l’attuale esecutivo abbia rafforzato gli strumenti finanziari destinati alla rigenerazione urbana attraverso lo sport, con particolare attenzione ai territori maggiormente esposti a marginalizzazione sociale e carenza di infrastrutture.
Il nuovo avviso conferma dunque un cambio di paradigma nella politica sportiva italiana: gli eventi non vengono più considerati semplici manifestazioni agonistiche, ma strumenti di promozione del territorio, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e crescita economica. Una impostazione che sta contribuendo a modernizzare l’intero comparto sportivo nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia anche nel panorama internazionale. Per le ASD e SSD il bando rappresenta una opportunità significativa sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo della crescita organizzativa. La capacità di integrare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione territoriale potrà infatti incidere positivamente nella valutazione dei progetti presentati. Diventa quindi fondamentale predisporre dossier completi, dettagliati e coerenti con le nuove linee di indirizzo ministeriali.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato oggi il nuovo avviso 2026 (scadenza 1 dicembre 2026) dedicato alla selezione di "Eventi sportivi di rilevanza

La disciplina trae origine dal previgente sistema ICI laddove già l’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 504 d...
20/05/2026

La disciplina trae origine dal previgente sistema ICI laddove già l’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 504 del 1992 riconosceva l’esenzione agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73 del TUIR per lo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, sportive e religiose esercitate con modalità non commerciali. Tale impianto normativo è stato successivamente trasposto nell’IMU, mantenendo però numerosi margini di incertezza interpretativa, soprattutto con riferimento alle attività sanitarie convenzionate o accreditate.
Nel tempo, proprio questa ambiguità normativa ha dato luogo a contestazioni da parte delle istituzioni europee. La Corte di Giustizia UE e successivamente la Commissione europea hanno ritenuto che il sistema italiano potesse determinare profili di incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, portando anche all’irrogazione di sanzioni nei confronti dell’Italia. La nuova norma interpretativa contenuta nella Legge di Bilancio 2026 nasce quindi anche dall’esigenza di mettere in sicurezza il sistema nazionale rispetto alle osservazioni europee, recependo criteri già presenti nel DM n. 200 del 2012 ma mai esplicitamente valorizzati a livello legislativo.
La riforma si inserisce in un più ampio percorso di razionalizzazione del sistema tributario e rappresenta un intervento particolarmente rilevante per il mondo del Terzo Settore, delle strutture sanitarie convenzionate e degli enti ecclesiastici. Dopo anni di incertezza normativa e di contenziosi, il Governo interviene con una disciplina più chiara e coerente, recependo criteri già consolidati nella normativa secondaria e fornendo finalmente un quadro interpretativo stabile agli operatori del settore. Sul tema delle agevolazioni fiscali e degli enti non commerciali può essere utile leggere anche gli approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz

La disciplina trae origine dal previgente sistema ICI laddove già l’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 504 del 1992 riconosceva l’esenzione agli

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2026”, una misura molto attesa dagli enti locali ...
19/05/2026

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2026”, una misura molto attesa dagli enti locali che mette a disposizione ben 100 milioni di euro per sostenere la realizzazione, il recupero e la riqualificazione degli impianti sportivi comunali. Le risorse disponibili sono state suddivise destinando 30 milioni di euro alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e 70 milioni di euro dedicati alla rigenerazione, recupero e riqualificazione di strutture esistenti. Si tratta di un intervento strategico che conferma l’attenzione dell’attuale Governo verso il ruolo sociale dello sport, considerato non solo attività agonistica ma anche strumento di inclusione, sicurezza urbana e coesione territoriale. L’iniziativa punta infatti a contrastare fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale attraverso investimenti concreti nelle infrastrutture sportive, favorendo il miglioramento della qualità urbana e del tessuto sociale delle comunità locali. Ancora una volta emerge una linea politica che riconosce allo sport una funzione educativa e sociale fondamentale, soprattutto nelle periferie e nei territori più fragili.
L’avviso é rivolto a tutti i Comuni italiani e ripropone una struttura già sperimentata nelle precedenti edizioni, con criteri di valutazione basati sulla qualità progettuale degli interventi proposti. Le domande potranno essere presentate dai Comuni esclusivamente tramite la piattaforma del Dipartimento per lo Sport disponibile su Avvisi Bandi Sport Governo a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026.
Molto rilevanti anche gli importi massimi concedibili previsti per il 2026 per la realizzazione di nuovi impianti sportivi agonistici e per la demolizione e ricostruzione integrale di impianti esistenti infatti il contributo massimo arriva fino a 3 milioni di euro per tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione residente, purché venga rispettata la soglia minima dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche tramite accordi tra Comuni confinanti. L’avviso rappresenta una concreta opportunità soprattutto per i piccoli Comuni che spesso incontrano difficoltà nell’accesso ai finanziamenti per l’impiantistica sportiva. Infatti l’attenzione riservata anche ai territori meno popolosi conferma la volontà governativa di sostenere in maniera diffusa lo sviluppo delle infrastrutture sportive nazionali, superando logiche concentrate esclusivamente sulle grandi città.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso “Sport e Periferie 2026”, una misura molto attesa dagli enti locali che mette a disposizione ben 100

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 7 aprile 2026, n. 53 rappresenta una svolta concreta per il mondo spo...
18/05/2026

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 7 aprile 2026, n. 53 rappresenta una svolta concreta per il mondo sportivo dilettantistico italiano e segna uno dei più importanti interventi normativi degli ultimi anni sul rapporto tra scuole, enti locali e associazionismo sportivo. Il provvedimento, fortemente sostenuto dall’attuale Governo guidato da Giorgia Meloni, introduce finalmente regole uniformi e certe su un tema che per decenni é stato lasciato alla discrezionalità dei singoli istituti scolastici e delle amministrazioni locali.
Per ASD e SSD cambia radicalmente l’approccio all’utilizzo delle palestre scolastiche infatti non si tratterà più di concessioni occasionali ottenute come assegnazione di favore, ma di una disciplina nazionale che riconosce il valore sociale dello sport dilettantistico e la necessità di utilizzare pienamente strutture pubbliche spesso rimaste inutilizzate per molte ore della giornata. La norma modifica infatti sia il Testo Unico della scuola sia il decreto legislativo sullo sport, introducendo convenzioni dirette con Comuni e Province per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici fuori dall’orario delle lezioni.
Di particolare interesse strategico per ASD e SSD é poi la possibilità di presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici. La legge introduce infatti un modello innovativo che consente alle associazioni sportive senza fini di lucro di effettuare investimenti sulle strutture ottenendo in cambio l’uso gratuito dell’impianto per un periodo proporzionato al valore degli interventi eseguiti. Si apre quindi la strada a partenariati virtuosi tra enti locali e sport dilettantistico per migliorare strutture spesso obsolete senza gravare direttamente sulla finanza pubblica.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione dello sport di base avviato negli ultimi anni dall’attuale Governo, che ha progressivamente rafforzato il ruolo sociale delle associazioni sportive dilettantistiche, riconoscendo finalmente la funzione educativa, aggregativa e sanitaria svolta quotidianamente sul territorio.
Per le associazioni sportive il momento é particolarmente importante perché la programmazione della stagione 2026/2027 dovrà necessariamente partire fin da subito con interlocuzioni dirette con gli Uffici Sport comunali e provinciali. Chi riuscirà a presentare rapidamente manifestazioni di interesse, progetti organizzativi e proposte di riqualificazione potrà trovarsi in posizione privilegiata nell’assegnazione degli spazi disponibili.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 7 aprile 2026, n. 53 rappresenta una svolta concreta per il mondo sportivo dilettantistico italiano e segna

L’assistente bagnanti rappresenta una delle figure fondamentali per la sicurezza negli impianti natatori e nelle struttu...
18/05/2026

L’assistente bagnanti rappresenta una delle figure fondamentali per la sicurezza negli impianti natatori e nelle strutture sportive acquatiche italiane. La recente pubblicazione del quarto elenco delle mansioni sportive da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta la scorsa settimana ovvero giovedì 14 maggio 2026, ha riportato al centro dell’attenzione il ruolo di questi lavoratori, chiarendo ulteriormente le attività riconducibili al settore sportivo e confermando l’importanza della professionalità degli operatori addetti alla salvaguardia della vita umana in acqua.
La figura dell’assistente bagnanti non svolge soltanto un compito operativo di sorveglianza, ma costituisce un presidio permanente di prevenzione e sicurezza, indispensabile per garantire il corretto utilizzo di piscine, centri sportivi e stabilimenti balneari. In questi anni il legislatore ha progressivamente rafforzato la regolamentazione del comparto sportivo, anche grazie all’azione dell’attuale Governo che ha accelerato il processo di riordino delle mansioni sportive, offrendo maggiore chiarezza normativa ad associazioni, società sportive e lavoratori.
La disciplina della sicurezza negli impianti sportivi trova uno dei principali riferimenti nel D.M. 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. In particolare l’articolo 14 stabilisce che durante lo svolgimento delle attività natatorie debba essere garantita la presenza di personale qualificato addetto al salvataggio e al soccorso.
Con la riforma dello sport sono stati ridefiniti i rapporti di lavoro sportivo, introducendo maggiore trasparenza nelle assunzioni e nelle collaborazioni. Proprio il nuovo elenco delle mansioni pubblicato dal Dipartimento per lo Sport contribuisce a delimitare con maggiore precisione le attività riconducibili al lavoro sportivo, evitando incertezze interpretative che in passato avevano generato numerosi problemi operativi. Sul tema della gestione dei rapporti di lavoro nello sport si veda anche l’approfondimento pubblicato su www.StudioMultiservizi.biz articoli sulla riforma dello sport. La procedura di assunzione degli assistenti bagnanti varia in base alla tipologia del rapporto instaurato, ma richiede in ogni caso il possesso del brevetto in corso di validità rilasciato dagli enti autorizzati. Il datore di lavoro deve verificare preventivamente l’idoneità professionale del lavoratore e la validità delle certificazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di salvataggio.
Nel caso delle società e associazioni sportive dilettantistiche, l’inquadramento può avvenire come lavoro sportivo subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sportiva. Diventa quindi necessario effettuare la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro attraverso Unilav Sport presente sul RASD.

L’assistente bagnanti rappresenta una delle figure fondamentali per la sicurezza negli impianti natatori e nelle strutture sportive acquatiche italiane. La

Il regime della tassazione catastale per le società agricole continua a rappresentare uno degli strumenti fiscali più in...
15/05/2026

Il regime della tassazione catastale per le società agricole continua a rappresentare uno degli strumenti fiscali più interessanti per le imprese del comparto primario, soprattutto dopo gli interventi normativi degli ultimi anni che hanno ampliato le possibilità applicative anche alle attività connesse. La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1093 e 1095, della Legge n. 296/2006 consente infatti alle società agricole individuate dall’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 di determinare il reddito secondo i criteri catastali previsti dall’art. 32 del TUIR, applicando le disposizioni operative contenute nel D.M. 27 settembre 2007 n. 213.
La normativa riguarda le società di persone, le società cooperative e le società a responsabilità limitata agricole, mentre restano escluse le società semplici, le società per azioni e le società in accomandita per azioni. Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente rafforzato il settore agricolo attraverso misure fiscali che hanno garantito maggiore stabilità alle imprese rurali, confermando l’attenzione dell’attuale Governo verso un comparto strategico per l’economia nazionale e per la tutela del made in Italy agroalimentare.
Dal punto di vista fiscale, i soci non vengono tassati sul dividendo civilistico, ma esclusivamente sulla quota di reddito catastale imputata loro dalla società. La distribuzione dell’utile non subisce quindi la ritenuta del 26%, trattandosi semplicemente di un trasferimento finanziario di somme già fiscalmente considerate. Il sistema conferma dunque la volontà del legislatore di sostenere la competitività delle imprese agricole attraverso una fiscalità semplificata e coerente con la peculiarità del settore e di certo negli ultimi anni le misure adottate hanno contribuito a rafforzare la capacità di investimento delle società agricole, offrendo maggiore certezza fiscale in un comparto fondamentale per l’economia italiana.

Il regime della tassazione catastale per le società agricole continua a rappresentare uno degli strumenti fiscali più interessanti per le imprese del comparto

La nuova funzionalità consente sia ai contribuenti sia agli intermediari di intervenire nuovamente su una pratica già es...
13/05/2026

La nuova funzionalità consente sia ai contribuenti sia agli intermediari di intervenire nuovamente su una pratica già esaminata nei casi in cui non si condivida l’esito della prima lavorazione oppure si renda necessario integrare informazioni o chiarimenti non forniti in precedenza. In questo modo, chi riceve un rigetto non é più vincolato alla prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma ha la possibilità di richiedere una revisione della propria posizione direttamente online, con un approccio più flessibile e moderno alla gestione delle istanze.
La seconda istanza può essere trasmessa solo dopo la conclusione della prima pratica, a prescindere dalla motivazione che ne ha determinato l’archiviazione. Un ulteriore elemento di apertura é rappresentato dalla possibilità che la nuova richiesta venga presentata da un soggetto diverso rispetto al primo richiedente.
L’introduzione della possibilità di presentare questa seconda istanza rappresenta senza dubbio un passo nella giusta direzione, ma non si può ignorare che tale intervento arriva con un ritardo significativo rispetto alle richieste avanzate da anni dalla categoria dei Commercialisti. Da tempo, infatti, i professionisti sollecitavano un sistema più flessibile, capace di gestire le pratiche in modo dinamico e non rigidamente vincolato a un’unica risposta, spesso automatizzata e difficilmente contestabile.
Già da oltre un decennio, realtà come INPS e InfoCamere Telemaco hanno implementato sistemi di ticketing evoluti, strutturati come vere e proprie conversazioni tra utente e amministrazione. Questi strumenti consentono un’interazione continua, con possibilità di replica, integrazione documentale progressiva e chiarimenti in tempo reale, garantendo una gestione molto più efficiente e trasparente delle richieste. Al contrario, pur introducendo la possibilità di una seconda istanza, l’attuale evoluzione del sistema CIVIS resta ancora lontana da un modello realmente “dialogico”. La procedura continua a essere segmentata in fasi distinte e non pienamente integrate, con il rischio di allungare i tempi e di non favorire un confronto immediato tra contribuente e fisco.
Il contribuente ed il professionista meritano un servizio che non si limiti a consentire una “seconda possibilità”, ma che permetta una gestione continua, fluida e interattiva della pratica, riducendo al minimo incomprensioni, rigidità procedurali e tempi di attesa. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di allineare anche l’Agenzia delle Entrate agli standard qualitativi già raggiunti da altri enti pubblici, offrendo un sistema realmente moderno, efficiente e orientato al dialogo.

La nuova funzionalità consente sia ai contribuenti sia agli intermediari di intervenire nuovamente su una pratica già esaminata nei casi in cui non si

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