25/02/2025
๐ฃ๐ฃ*NOVITA' SULLA NASPI:*โ๏ธโ๏ธโ๏ธ
Conseguenze sulla percezione dell'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE, IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE; LICENZIAMENTO IMMEDIATO E NESSUNA POSSIBILITA' DI PERCEZIONE DELLA NASPI
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il limite eventualmente imposto dal CCNL, o in mancanza di questโultimo, oltre 15 giorni, il datore di lavoro ha lโobbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dellโIspettorato nazionale del lavoro (INL), che puรฒ verificarne la veridicitร . In questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato per volontร del lavoratore e non si applicano le formalitร previste dallโart. 26 D.lgs n.151/2015 (dimissioni telematiche e rispetto del termine di preavviso).
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del nuovo comma 7-bis dellโart.26 del D.lgs n.151/2015, il lavoratore non puรฒ accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto questa fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Inoltre nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinato sempre secondo le nuove disposizioni, si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non รจ tenuto al versamento del contributo dovuto per lโinterruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.