21/03/2025
“...ci tengo a rispondere all'intervento del Dott. Quattrocchio. Quando il professore afferma che “in fondo a noi commercialisti non è richiesto di fare i “superfenomeni” ma che per fare il nostro mestiere degnamente basta una preparazione di livello medio secondo me purtroppo non corrisponde al quotidiano, io credo che invece oggi al commercialista sia richiesta esattamente una preparazione da “superfenomeno”. Ci viene richiesto quantomeno di farlo”.
A sancirlo è la giurisprudenza stessa, si assiste infatti ad una continua emanazione di sentenze in cui attraverso la formula del “non potevate non sapere” siamo ricompresi nel perimetro delle responsabilità civile e penale. Noi commercialisti per legge non possiamo non sapere, non possiamo non conoscere, la nostra esperienza professionale deve renderci in grado di prevenire qualsiasi reato, violazione, illecito, a prescindere dalle contingenze. Un profilo di responsabilità ci verrà sempre attribuito è inevitabile è tutto ciò è inammissibile.
Parlando del tema delle linee guida: da un lato vediamo le nostre istituzioni che ne stilano di rigorosissime e puntuali, a tal punto da penalizzarci nell'esercizio della professione, (prendiamo ad esempio le ultime linee guida sui collegi sindacali delle non quotate, dove c'è un passaggio in cui sembra che il commercialista debba letteralmente prevedere le intenzione dell'imprenditore) quando in realtà dovrebbero metterci al riparo, appunto “guidarci”. Ricordo a tutti i colleghi la risposta della GdF sulle ultime linee guida in materia di anti-riciclaggio, ovvero “noi non teniamo conto delle vostre linee guida, andiamo per la nostra strada, e anche nel caso in cui voi vi siate attenuti ad esse, noi seguiremo le nostre procedure”. Quindi auspico delle linee guida non eccessivamente oppressive per il lavoro dei colleghi, ma dall'altro lato però mi aspetto anche che attenersi ad esse fornisca al commercialista una sorta di scudo legale, anche perché in altro caso, quale sarebbe la loro ragion d'essere?
Noi come Associazione Nazionale Commercialisti è da tempo che stiamo lavorando sul tema delle sanzioni dirette in ambito tributario inerenti la responsabilità civile del commercialista; dopo aver vinto la nostra battaglia ultra-ventennale perché ci venisse riconosciuto il diritto costituzionale alla salute, è questo il nostro obiettivo principale. Dall'entrata in vigore della legge 472 del 1997 vengono irrogate sanzioni dirette ai soggetti che commettono materialmente un'irregolarità. Il contribuente subisce dunque l’irrogazione della maggiorazione di imposta derivante dalla violazione, e il professionista è destinatario diretto della sanzione. Professionista che non ha la possibilità di attivare l’assicurazione, considerato che nel nostro paese le sanzioni diretto non sono assicurabili. Per noi commercialisti è un disagio enorme, rischiamo di dover rispondere con il nostro patrimonio personale per errori commessi nell'esercizio di una professione in cui l'incertezza normativa è una costante, non un episodio. Noi proponiamo due soluzioni, la prima è tornare a come stavano le cose prima della 472 del '97, ovvero; la sanzione deve essere irrogata nei confronti di colui che ha tratto beneficio della violazione, cioè il cliente, in seguito il cliente stesso si recherà dal proprio commercialista chiedendo l'apertura del relativo sinistro, e a quel punto l'assicurazione se ne farà carico. La seconda è modificare la norma in ambito assicurativo in modo tale da far rientrare le sanzioni dirette nel perimetro dell'assicurabilità.
Per quanto riguarda le modifiche al 2407: è da anni che l'Associazione Nazionale Commercialisti combatte sul tema, siamo estremamente contenti del risultato raggiunto in merito alla limitazione delle responsabilità dei sindaci. Ci sentiamo però di rimarcare le 3 criticità che rendono la nuova legge ulteriormente migliorabile: 1- sono rimasti esclusi i revisori 2- la norma dovrebbe avere valore retroattivo e comprendere anche le cause in corso 3- va ripensato il tema degli scaglioni per il calcolo delle sanzioni proporzionate al compenso, perché sproporzionato a danno di chi riceve un compenso inferiore.
Sempre parlando dei profili della responsabilità del professionista, in riferimento alle nuove norme sulla crisi di impresa, sono già state emanate allarmanti sentenze per cui, anche in quei casi in cui tale attività non sia specificata nel nostro mandato, il commercialista è considerato responsabile quando non si sia curato di informare l'imprenditore riguardo le nuove norme in tema di adeguati assetti o la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi. Qual è, anche in questo caso, il presupposto su cui il giudice fonda l'attribuzione di responsabilità al commercialista? Quello per cui, vista la nostra estrema professionalità, noi non potevamo non sapere e avremmo dovuto informare il cliente sulla nuova normativa anche in assenza specifico mandato.
La condizione imprescindibile senza la quale sarà impossibile per ogni categoria professionale di ottenere il riconoscimento del proprio valore all'interno del sistema Italia, burocratico, amministrativo, economico, sociale, è l'unità. Dobbiamo fare massa critica, rappresentare assieme le nostre istanze, divisi non otterremo nulla. “
MARCO CUCHEL – Presidente ANC Nazionale
L'intervento al Convegno: "Le libere professioni ed il futuro", , sede della , 07.03.2025