Studio Olivieri

Studio Olivieri Studio di consulenza e assistenza in materia economico aziendale, societaria, amministrativa, contabile, tributaria.

Consulenza e assistenza in materia economico aziendale
Consulenza e assistenza in materia societaria
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Redazione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi
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Statuti associativi
Statuti societari

Auguri di buona Pasqua da tutti i Colleghi e Collaboratori dello Studio
02/04/2026

Auguri di buona Pasqua da tutti i Colleghi e Collaboratori dello Studio

18/01/2026

Il Bilancio 2025 si avvicina… facciamo insieme il punto 🗓️
Martedì 20 gennaio 2026 avrò il piacere di partecipare come relatore al convegno in diretta streaming, organizzato dall'Istituto per il Governo Societario in collaborazione con la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Approfondiremo insieme: "La fiscalità delle società di capitali nel bilancio 2025", con un focus specifico su
• Determinazione di IRES e IRAP
• Impatti civilistici e fiscali del Concordato Preventivo Biennale

📅 Quando: Martedì 20 gennaio 2026, ore 15:00 - 18:00 💻 Dove: Diretta streaming (piattaforma GoTo) 📝 Iscrizione (gratuita ma obbligatoria): Compila il modulo al link 👉 https://attendee.gotowebinar.com/regi.../8973465591224233568

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"Certificazione unica e Dichiarazione annuale Iva. Pubblicati i modelli definitivi 2026Online la Certificazione unica e ...
18/01/2026

"Certificazione unica e Dichiarazione annuale Iva. Pubblicati i modelli definitivi 2026

Online la Certificazione unica e il modello di dichiarazione annuale Iva da utilizzare nel 2026 per il periodo d’imposta 2025. Le versioni definitive, che seguono le “bozze” già pubblicate a dicembre, sono state approvate con due provvedimenti e sono disponibili, insieme alle istruzioni, sul sito dell’Agenzia.

La nuova Certificazione unica - Le principali novità della Certificazione Unica (Cu) 2026 riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo fino a 960 euro che non concorre alla formazione della base imponibile; per i lavoratori con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro è invece riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Il modello tiene inoltre conto delle agevolazioni riconosciute, in presenza di alcuni requisiti, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, nonché dell’innalzamento a 5mila euro del limite agevolabile dei premi di risultato corrisposti sotto forma di utili. Spazio anche all’aumento dell’ammontare delle mance assoggettabili a tassazione sostitutiva per il settore turistico-alberghiero e ricettivo, così come alle novità relative alla riorganizzazione del lavoro sportivo e alle misure di favore previste per i comparti sicurezza e difesa.

La dichiarazione Iva 2026 - Il modello recepisce le novità normative introdotte nel 2025. In particolare, nei quadri VE e VJ trovano oggi posto le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore. Nel quadro VX è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi e nel quadro VW non è più presente il rigo che veniva utilizzato per escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta da società risultate di comodo.

Roma, 16 gennaio 2026"

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

22/12/2025
Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024
18/07/2025

Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024

24/06/2025

Comunicato stampa del 24 giugno 2025
Pronta la guida operativa sul concordato preventivo biennale. In una circolare tutte le indicazioni e gli aggiornamenti
Una guida completa sul Concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, la circolare n. 9/E - pdf di oggi, che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato (Cpb), anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025). Per il biennio 2025-2026, “doppio binario” per comunicare la scelta: quest’anno l’adesione potrà infatti essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma” e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

Il “nuovo” Cpb, dalla A alla Z - Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti. Per il biennio 2025-2026 possono aderire al Concordato i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già aderito per il primo biennio (2024-2025).

In appendice la raccolta delle risposte - La circolare riserva un’appendice alle risposte, già oggetto di precedente pubblicazione. In aggiunta, vengono forniti alcuni nuovi chiarimenti. Infine, è riportata una ricognizione aggiornata delle risposte dell’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione Faq del sito istituzionale riportando quelle ritenute ancora attuali.

Come e quando aderire - Come previsto dal provvedimento del 24 aprile scorso, l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, entro il 30 settembre 2025, oppure in via autonoma. Nel caso di adesione autonoma, il contribuente potrà inviare il modello CPB insieme al solo frontespizio della dichiarazione Redditi 2025, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale, entro il termine stabilito per l’adesione. A questo proposito, la circolare ricorda che il termine per accettare la proposta Cpb, originariamente fissato al 31 luglio, è stato spostato al 30 settembre 2025 dal decreto “correttivo” (Dlgs n. 81/2025).



Roma, 24 giugno 2025
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-24-giugno-2025

21/03/2025

“...ci tengo a rispondere all'intervento del Dott. Quattrocchio. Quando il professore afferma che “in fondo a noi commercialisti non è richiesto di fare i “superfenomeni” ma che per fare il nostro mestiere degnamente basta una preparazione di livello medio secondo me purtroppo non corrisponde al quotidiano, io credo che invece oggi al commercialista sia richiesta esattamente una preparazione da “superfenomeno”. Ci viene richiesto quantomeno di farlo”.

A sancirlo è la giurisprudenza stessa, si assiste infatti ad una continua emanazione di sentenze in cui attraverso la formula del “non potevate non sapere” siamo ricompresi nel perimetro delle responsabilità civile e penale. Noi commercialisti per legge non possiamo non sapere, non possiamo non conoscere, la nostra esperienza professionale deve renderci in grado di prevenire qualsiasi reato, violazione, illecito, a prescindere dalle contingenze. Un profilo di responsabilità ci verrà sempre attribuito è inevitabile è tutto ciò è inammissibile.

Parlando del tema delle linee guida: da un lato vediamo le nostre istituzioni che ne stilano di rigorosissime e puntuali, a tal punto da penalizzarci nell'esercizio della professione, (prendiamo ad esempio le ultime linee guida sui collegi sindacali delle non quotate, dove c'è un passaggio in cui sembra che il commercialista debba letteralmente prevedere le intenzione dell'imprenditore) quando in realtà dovrebbero metterci al riparo, appunto “guidarci”. Ricordo a tutti i colleghi la risposta della GdF sulle ultime linee guida in materia di anti-riciclaggio, ovvero “noi non teniamo conto delle vostre linee guida, andiamo per la nostra strada, e anche nel caso in cui voi vi siate attenuti ad esse, noi seguiremo le nostre procedure”. Quindi auspico delle linee guida non eccessivamente oppressive per il lavoro dei colleghi, ma dall'altro lato però mi aspetto anche che attenersi ad esse fornisca al commercialista una sorta di scudo legale, anche perché in altro caso, quale sarebbe la loro ragion d'essere?

Noi come Associazione Nazionale Commercialisti è da tempo che stiamo lavorando sul tema delle sanzioni dirette in ambito tributario inerenti la responsabilità civile del commercialista; dopo aver vinto la nostra battaglia ultra-ventennale perché ci venisse riconosciuto il diritto costituzionale alla salute, è questo il nostro obiettivo principale. Dall'entrata in vigore della legge 472 del 1997 vengono irrogate sanzioni dirette ai soggetti che commettono materialmente un'irregolarità. Il contribuente subisce dunque l’irrogazione della maggiorazione di imposta derivante dalla violazione, e il professionista è destinatario diretto della sanzione. Professionista che non ha la possibilità di attivare l’assicurazione, considerato che nel nostro paese le sanzioni diretto non sono assicurabili. Per noi commercialisti è un disagio enorme, rischiamo di dover rispondere con il nostro patrimonio personale per errori commessi nell'esercizio di una professione in cui l'incertezza normativa è una costante, non un episodio. Noi proponiamo due soluzioni, la prima è tornare a come stavano le cose prima della 472 del '97, ovvero; la sanzione deve essere irrogata nei confronti di colui che ha tratto beneficio della violazione, cioè il cliente, in seguito il cliente stesso si recherà dal proprio commercialista chiedendo l'apertura del relativo sinistro, e a quel punto l'assicurazione se ne farà carico. La seconda è modificare la norma in ambito assicurativo in modo tale da far rientrare le sanzioni dirette nel perimetro dell'assicurabilità.

Per quanto riguarda le modifiche al 2407: è da anni che l'Associazione Nazionale Commercialisti combatte sul tema, siamo estremamente contenti del risultato raggiunto in merito alla limitazione delle responsabilità dei sindaci. Ci sentiamo però di rimarcare le 3 criticità che rendono la nuova legge ulteriormente migliorabile: 1- sono rimasti esclusi i revisori 2- la norma dovrebbe avere valore retroattivo e comprendere anche le cause in corso 3- va ripensato il tema degli scaglioni per il calcolo delle sanzioni proporzionate al compenso, perché sproporzionato a danno di chi riceve un compenso inferiore.
Sempre parlando dei profili della responsabilità del professionista, in riferimento alle nuove norme sulla crisi di impresa, sono già state emanate allarmanti sentenze per cui, anche in quei casi in cui tale attività non sia specificata nel nostro mandato, il commercialista è considerato responsabile quando non si sia curato di informare l'imprenditore riguardo le nuove norme in tema di adeguati assetti o la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi. Qual è, anche in questo caso, il presupposto su cui il giudice fonda l'attribuzione di responsabilità al commercialista? Quello per cui, vista la nostra estrema professionalità, noi non potevamo non sapere e avremmo dovuto informare il cliente sulla nuova normativa anche in assenza specifico mandato.

La condizione imprescindibile senza la quale sarà impossibile per ogni categoria professionale di ottenere il riconoscimento del proprio valore all'interno del sistema Italia, burocratico, amministrativo, economico, sociale, è l'unità. Dobbiamo fare massa critica, rappresentare assieme le nostre istanze, divisi non otterremo nulla. “

MARCO CUCHEL – Presidente ANC Nazionale

L'intervento al Convegno: "Le libere professioni ed il futuro", , sede della , 07.03.2025

Indirizzo

Via M. Prestinari 15
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 18:00
Martedì 09:30 - 18:00
Mercoledì 09:30 - 18:00
Giovedì 09:30 - 18:00
Venerdì 09:30 - 18:00

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