20/07/2026
Se ad agosto ricevi un avviso di accertamento o hai una scadenza legata a un ricorso tributario, c’è una regola che devi conoscere: la sospensione feriale dei termini processuali.
Cosa significa in pratica? Dal 1° al 31 agosto di ogni anno, i termini per ricorsi, appelli e altri atti del processo (anche tributario) restano “congelati”. Il conteggio riprende solo dal 1° settembre.
📌 Due esempi concreti:
Se ricevi un avviso il 6 agosto, i 60 giorni per fare ricorso non partono subito: iniziano a decorrere dal 1° settembre, con scadenza al 30 ottobre.
Se invece l’avviso arriva il 22 luglio, si contano prima i giorni dal 23 al 31 luglio (9 giorni), poi si “salta” agosto, e si riprende a contare dal 1° settembre fino al 21 ottobre.
⏳ Occhio: questa pausa dura 31 giorni, non 46 come un tempo — dal 2015 la finestra si è ridotta (prima andava fino al 15 settembre).
🚫 Non tutto rientra nella sospensione: restano esclusi, ad esempio, i procedimenti cautelari.
Capire come si conteggiano questi termini può fare la differenza tra un ricorso presentato in tempo e uno tardivo. Hai ricevuto una notifica e non sai come regolarti? Scrivimi in DM, valutiamo insieme la scadenza corretta 📩
☎338- 5202318
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