13/02/2014
NUOVO REGIME DEI MINIMI – INIZIO ATTIVITA’ 2014
Il vecchio regime dei minimi è stato modificato nel 2013, dall’attuazione del disposto normativo contenuto nel Dl 98/2011. Mediante la modifica del regime dei minimi, si è voluto così perseguire due obiettivi: a) eliminare la permanenza a tempo indeterminato nel regime fiscale agevolato; b) offrire un’ opportunità ai giovani che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35°anno di età. La soglia massima di reddito annuo conseguito è di 30.000 euro. Il nuovo imprenditore o lavoratore autonomo, dovrà specificare tale regime nel momento in cui compila l’istanza per l’attribuzione del numero della partita iva e quindi barrare l’apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11. L’aliquota dell’imposta sostitutiva che si applica sul reddito dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi è stata ridotta dal 20 al 5 per cento. Inoltre, nell’ambito della gestione separata Inps si versa solo sul reddito effettivamente percepito, con l’applicazione dell’aliquota del 27,72%
Altre condizioni per fruire delle agevolazioni di tale regime sono:
- non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15.000 euro;
- non deve sostenere costi per l’impiego di personale dipendente o per l’instaurazione di rapporti di collaborazione;
- non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l’apertura, attività artistica, professionale e d’impresa, anche se svolta in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo