14/03/2025
Buongiorno
con la presente si porta a conoscenza delle imprese clienti le principali novità in scadenza derivanti dalla legge di bilancio e dalla pubblicazione del MIlleproroghe:
POLIZZA CATASTROFALE - OBBLIGO DAL 31/03/2025
Entra in vigore l'obbligo, imposto alle imprese produttive dalla legge 213/2023 (in pratica tutte le imprese iscritte in camera di commercio - sono pertanto esclusi i professionisti salvo le società tra professionisti) di dotarsi di apposita polizza per eventi calamitosi. La data di effettiva operatività è il 31 marzo (legge 15/2025 di conversione del Dl Milleproroghe) .
Soggetti tenuti ad assicurarsi Sono tutte le imprese iscritte nel Registro imprese ex articolo 2188 del Codice civile, anche se una lettura attenta della norma e dei lavori preparatori potrebbe portare a ritenere che siano escluse alcune categorie, quali i piccoli imprenditori, iscritti alla sezione speciale del Registro. Ma la finalità che ha spinto a introdurre l’obbligo è anche, e forse soprattutto, tutelare le piccole realtà, più esposte ai rischi catastrofali e sinora meno assicurate. Un’interpretazione più razionale – e preferibile - della norma porta così a ritenere l’obbligati tutti i soggetti comunque iscritti al Registro, anche nelle sezioni speciali.
Eventi da assicurare Frana, sisma, alluvione, inondazione e esondazione. Non sono oggetto di copertura obbligatoria grandine, flashflood, maremoto. Lo conferma l’articolo 3 del Dm, che peraltro considera come singolo evento le prosecuzioni delle catastrofi elencate che avvengono entro 72 ore dalla prima manifestazione. Dunque un solo evento, un unico massimale, un’unica franchigia/scoperto.
Beni da assicurare Sono le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, lettera B-II, n.1), 2) 3) del Codice civile, le cui definizioni sono declinate all’articolo 1 del Dm. L’obbligo non pare esteso a veicoli né a merci. L’articolo 1, comma 2 del Dm esclude i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio anche se successiv0 alla costruzione. I beni da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, dunque anche non di proprietà.
Danni indennizzabili Sono quelli direttamente cagionati dall’evento ai beni oggetto di copertura. Sono quindi esclusi i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma). Ma soprattutto non sono coperti i danni indiretti perché relativi a perdite di guadagno o di altre utilità connesse alla distruzione del bene. È il caso della perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività, che può essere opportuno coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa ( business interruption ). Quanto all’entità del danno indennizzabile la legge consente (articolo 1, comma 105) di prevedere eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Ma il Dm (articolo 6) deroga e, nonostante le riserve del Consiglio di Stato, consente alle imprese di più grandi dimensioni (secondo le specifiche del Dm) e comunque a quelle le cui somme assicurate superino i 30 milioni di negoziare più ampi livelli di scoperto. Quanto agli indennizzi l’articolo 7 prevede che per le fasce oltre 1 milione di somma assicurata possano essere non inferiori al 70%, fino a 30 milioni, e liberamente negoziabili per fasce superiori a 30 milioni.
Esclusioni Il Dm (articolo 1, comma 3), nel silenzio della legge, introduce una serie limitata di esclusioni per i casi in cui la polizza obbligatoria non dovrebbe operare. Tra esse, i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Esclusioni da considerare tassative – come pare preferibile - o le compagnie possono aggiungerne altre o comunque liberamente modulare l’estensione della copertura?
La mancata sottoscrizione della polizza non ha sanzioni dirette ma indirette. E' infatti prevista la sanzione accessoria del diniego di eventuali erogazioni di sovvenzioni o contributi statali o il rifiuto di indennizzi statali in caso di danni provocati da suddetti eventi.
SI consiglia pertanto di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia precisando che i premi pagati sono interamente deducibili dal reddito.
APERTURA DEI TERMINI PER LA RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE- QUATER PER I SOGGETTI DECADUTI
I contribuenti che avevano aderito all’edizione quater della sanatoria per le vecchie cartelle (RUOLI EMESSI ENTRO IL 30/06/2022) ma che poi non hanno versato una o più rate, pertanto «decaduti» e il mancato o insufficiente pagamento delle scadenze della definizione agevolata al 31 dicembre 2024 possono, entro il prossimo 30/04/2025 mediante apposta domanda, richiedere la riammissione a detta sanatoria.
In pratica viene riammesso il debito residuo al 31/12/2024 e il pagamento (mediante massimo 10 rate trimestrali o in unica rata) del solo capitale.
La prima rata deve essere versata entro il 31/07/2025 secondo il piano di pagamento che verrà comunicato previa presentazione della domanda.
Lo studio prenderà contatti con chi avesse già aderito per verificarne la posizione previo conferimento o rinnovo di specifica delega per l'accesso alla posizione presso AER. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi richiesta in merito.
Un Cordiale Saluto
Dott. Alessandro Vanni