Evolvestp Professionisti per passione

Evolvestp Professionisti per passione By EVOLVESTP SRL

Consulenza fiscale ed amministrativa specializzata per Agenzie di Viaggi e Tour Operator - Pagina curata dallo staff di Studio Bencini ed Omnia Consulting-

18/04/2026

Per tutte le aziende si amplia dal 1 maggio 2026 il perimetro delle ritenute di acconto da operare come sostituto d’imposta.
Dal 1° maggio 2026, le aziende che corrispondono ad agenzie di viaggio o Tour Operator importi aventi natura di fee o commissioni per attività di intermediazione devono valutare l’applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973. L’obbligo riguarda la sostanza del corrispettivo e non la sola denominazione usata in fattura. La ritenuta deve essere operata dal sostituto al pagamento anche se il documento ricevuto non la espone.
Cosa cambia per l’azienda sotituto di imposta
L’art. 1, commi 140-142, L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha soppresso, per le agenzie di viaggio e turismo, l’esonero previsto dall’art. 25-bis, comma 5, DPR 600/1973. In base al differimento annunciato dal MEF, la nuova disciplina opera dal 1° maggio 2026. Da tale data, quindi, le provvigioni comunque denominate corrisposte alle agenzie rientrano nella disciplina ordinaria della ritenuta.
Link: https://evolvestp.it/per-tutte-le-aziende-si-amplia-dal-1-maggio-2026-il-perimetro-delle-ritenute-di-acconto-da-operare-come-sostituto-dimposta/

Diritti di agenzia, fee e obblighi di certificazione fiscale.Nota operativa con analisi, prassi dell’Agenzia delle Entra...
20/03/2026

Diritti di agenzia, fee e obblighi di certificazione fiscale.
Nota operativa con analisi, prassi dell’Agenzia delle Entrate e criteri prudenziali applicativi

Il riferimento principale per l’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale è l’art. 2, comma 1, lett. ff), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che riguarda le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 e la risoluzione n. 125/E del 29 settembre 2004, interpreta l’esonero in modo restrittivo: esso copre la mera esecuzione accessoria della prenotazione e non i corrispettivi che rappresentano la remunerazione effettiva dell’intermediazione.
Articolo completo nel primo commento.

Con il Comunicato Stampa n. 25 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato il d...
28/02/2026

Con il Comunicato Stampa n. 25 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato il differimento al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da Agenzie di Viaggio e Tour Operator. Articolo completo nel primo commento.

06/11/2025

DAC8 e Cripto Valute: cosa cambia dal 2026
Aggiornato al 6 novembre 2025 • A cura di Evolve STP

La direttiva DAC8 introduce per la prima volta nell’UE un sistema di scambio automatico di informazioni fiscali sulle operazioni in cripto‑attività. In pratica, gli intermediari che offrono servizi su cripto‑asset (i cosiddetti RCASP/CASP) dovranno identificare i clienti e trasmettere alle Autorità fiscali dati su acquisti, vendite e trasferimenti, per permettere corretta tassazione e contrasto all’evasione.
Approfondimento nel primo commento.

20/06/2025

Servizi pre-acquisiti e 74-ter
Le agenzie di viaggio che rivendono servizi turistici di terzi possono accedere al regime speciale IVA previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/72, anche quando non si tratta di pacchetti completi. Con la recente Risposta n. 80/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per applicare il regime del margine (TOMS) anche ai servizi singoli (es. alloggio o voli) precedentemente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia.
Link nel primo commento

20/03/2025

Tutti gli amministratori, sia essi persone fisiche o giuridiche con responsabilità dirette nella gestione e nell'organizzazione aziendale, devono avere un

11/01/2025

Pagamenti con strumenti tracciabili
Le riforme introdotte dalla Manovra 2025 mirano a limitare l'uso del denaro contante nelle transazioni commerciali e professionali, aumentando così la trasparenza e il controllo fiscale. Le nuove regolamentazioni stabilite dalla Legge di Bilancio influenzano la deducibilità di certe spese aziendali e professionali:
1. Spese di rappresentanza: saranno deducibili solo se saldate mediante strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, carte di debito, prepagate, bonifici o assegni, a prescindere dai limiti precedentemente fissati.
2. Spese legate al lavoro: includono vitto, alloggio, viaggi e trasporti, anche quelli effettuati tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute o rimborsate sia ai dipendenti che ai lavoratori autonomi.
3. Indennità e rimborsi: devono essere anch'essi tracciabili per garantire la deducibilità fiscale.
Queste disposizioni hanno effetto ai fini delle imposte IRPEF e IRAP, e il pagamento di queste spese attraverso mezzi non tracciabili comporterà l'inammissibilità ai benefici fiscali.
Si raccomanda quindi di utilizzare sempre, anche per il pagamento di piccole spese strumenti di pagamento tracciabili come carte di
credito, carte di debito, prepagate, bonifici o assegni.

Indirizzo

Via Gaetano Donizetti, 52
Scandicci
50018

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00

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