18/04/2026
Per tutte le aziende si amplia dal 1 maggio 2026 il perimetro delle ritenute di acconto da operare come sostituto d’imposta.
Dal 1° maggio 2026, le aziende che corrispondono ad agenzie di viaggio o Tour Operator importi aventi natura di fee o commissioni per attività di intermediazione devono valutare l’applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973. L’obbligo riguarda la sostanza del corrispettivo e non la sola denominazione usata in fattura. La ritenuta deve essere operata dal sostituto al pagamento anche se il documento ricevuto non la espone.
Cosa cambia per l’azienda sotituto di imposta
L’art. 1, commi 140-142, L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha soppresso, per le agenzie di viaggio e turismo, l’esonero previsto dall’art. 25-bis, comma 5, DPR 600/1973. In base al differimento annunciato dal MEF, la nuova disciplina opera dal 1° maggio 2026. Da tale data, quindi, le provvigioni comunque denominate corrisposte alle agenzie rientrano nella disciplina ordinaria della ritenuta.
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