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Disallineamenti RT-POS: vademecum per le farmacie21 Luglio 2026di Alessandro Bonuzzi Il collegamento tra registratori te...
21/07/2026

Disallineamenti RT-POS: vademecum per le farmacie

21 Luglio 2026
di Alessandro Bonuzzi


Il collegamento tra registratori telematici e POS impone alle farmacie particolare attenzione nella gestione dei corrispettivi, per evitare disallineamenti solo apparenti. Buoni multiuso, fatture riepilogative, caparre e resi devono essere documentati correttamente, così da giustificare eventuali differenze tra incassi elettronici e corrispettivi certificati.

Le farmacie rientrano tra quei soggetti che hanno dovuto e devono collegare i registratori telematici con i POS utilizzati per incassare i corrispettivi. L’obiettivo del nuovo obbligo in vigore dal 2026 è quello di combattere l’evasione, individuando eventuali incongruenze tra il dato degli incassi POS e il dato dei corrispettivi certificati con documento commerciale con ivi indicato “pagamento elettronico”.

Nell’operatività, al banco di tutti i giorni, è facile commettere errori di distrazione che possono determinare disallineamenti tra il dato del documento commerciale e il dato incassato per POS, senza che sia stato perpetrato, in realtà, alcun comportamento illecito. Pertanto, il farmacista, seppure tra mille difficoltà, deve operare con la massima attenzione possibile soprattutto nei casi meno routinari e che possono creare discrepanze, come lo sono, ad esempio, i seguenti:

pagamento del corrispettivo con buono;
emissione di fattura riepilogativa a fine mese di vendite effettuate in più tranche nel corso mese;
incasso di caparra;
resi merce.
Qui seguito alcune proposte di soluzioni operative ai casi elencati, formulate avendo riguardo alle abitudini della farmacia e quindi al modo di operare del farmacista “medio”.

L

1. Pagamento del corrispettivo con buono
Tale ipotesi si verifica quando è accettato come pagamento del corrispettivo un buono (o voucher).

Il buono è caratterizzato da 2 momenti rilevanti:

l’emissione, quando il buono viene “creato”;
il riscatto, quanto il buono viene utilizzato dal cliente e consegnato al farmacista, come pagamento del bene da acquistare.
I buoni possono essere:

monouso, quando il regime IVA è conosciuto già all’emissione del buono;
multiuso, quando il regime IVA è conosciuto solo al riscatto del buono.
Ad esempio, sono buoni monouso i buoni con cui il cliente può acquistare solo creme solari. In tal caso, il regime IVA applicabile alla vendita è già noto all’atto dell’emissione del buono.

Invece, sono buoni multiuso i buoni con cui il cliente può acquistare tutti i prodotti presenti in farmacia, a sua discrezione. In tal caso, L’IVA è nota solo a valle, quando il cliente sceglie il bene da acquistare mediante riscatto del buono.

Generalmente, nelle farmacie vengono utilizzati buoni multiuso, che possono anche coinvolgere un soggetto terzo (tipicamente il Comune).

Sotto il profilo della documentazione fiscale:

al momento dell’emissione del buono multiuso (che coincide con l’incasso del corrispettivo in denaro), la farmacia è bene che emetta un documento fuori campo IVA N2.2 verso il soggetto pagante recante come descrizione “Buono corrispettivo multiuso”. Tale documento può essere una semplice ricevuta cartacea o una fattura: in ogni caso l’operazione deve essere esclusa da IVA;
al momento del riscatto del buono multiuso (e quindi della consegna del buono da parte del cliente al farmacista), la farmacia deve emettere uno scontrino con indicazione quale modalità di pagamento “ScontoApagare” per il valore del buono multiuso.
L’opzione “ScontoApagare” può non essere presente nel gestionale della farmacia, pertanto, in tale evenienza, è consigliabile contattare il tecnico per far inserire tale funzionalità.

2. Fattura riepilogativa a fine di mese
Può accadere che la farmacia effettui nel corso del mese più vendite verso lo stesso cliente (generalmente una casa di cura) con pagamento posticipato cumulativo – e solitamente elettronico – a fine mese e con richiesta di emissione di fattura.

In tal caso:

ciascuna vendita va documentata con emissione di DDT;
a fine mese va emessa una fattura riepilogativa di tutte le vendite con riporto dei DDT del mese.
3. Incasso caparra
La farmacia incassa somme a titolo di cauzione/caparra nei casi di noleggio di dispositivi medici ai propri clienti.

A fronte dell’incasso della caparra, la farmacia è bene che emetta un documento fuori campo IVA N2.2 recante come descrizione “Caparra noleggio dispositivo medico X”.

Tale documento può essere una semplice ricevuta cartacea o una fattura: in ogni caso l’operazione deve essere esclusa da IVA.

4. Resi merce
In ipotesi di reso merce, va emesso uno scontrino di reso, richiamando in esso lo scontrino originario.

A fronte del reso, il farmacista può:

restituire il denaro al cliente (soluzione operativamente più semplice);
consegnare al cliente un buono multiuso per il valore del reso (in tal caso, dovrà essere utilizzata come modalità di pagamento “ScontoApagare” all’atto del riscatto del buono);
consentire il cambio contestuale con altri prodotti.
Nel caso di cambio con altri prodotti, la sostituzione può generare:

nessuna differenza (cambio alla pari): va emesso lo scontrino di reso e lo scontrino per la seconda vendita per l’intero corrispettivo;
differenza a credito per il farmacista ((prezzo nuovo prodotto (30 €) > prezzo prodotto reso (20 €)): va emesso lo scontrino di reso e lo scontrino per la seconda vendita per l’intero corrispettivo (30 €);
differenza a debito per il farmacista (prezzo nuovo prodotto (10 €) < prezzo prodotto reso (20 €)): va emesso lo scontrino di reso e lo scontrino per la seconda vendita per l’intero corrispettivo (10 €), nonché va restituita al cliente la somma incassata in eccesso (10 €) oppure può essere rilasciato un buono multiuso per lo stesso valore.
Come accade nei casi analizzati, i disallineamenti RT-Pos che si possono ve**re a creare non sono sempre sinonimo di errore. Alcune incongruenze sono naturali e fisiologiche. L’importante è agire alla base nel modo corretto così da poter giustificare ciascuna discrepanza.

02/07/2026

La combinazione tra il regime della grande trasparenza (art. 115 TUIR) e quello della piccola trasparenza (art. 116 TUIR) potrebbe consentire ai dividendi detassati al 95% di giungere direttamente ai soci persone fisiche, aprendo un delicato problema interpretativo sul piano sistematico e antielusivo.

La holding comune opta per la trasparenza fiscale. Si tratta della grande trasparenza ex art. 115 tuir.
In questo caso i dividendi percepiti dalla holding concorreranno a tassazione per il 5% del loro ammontare; tuttavia, gli stessi verranno imputati per trasparenza alle due personal holding.
Si supponga che una di queste opti a sua volta per la piccola trasparenza ex art. 116 del tuir.
I redditi imputati dalla holding comune verranno nuovamente direttamente imputati ai soci persone fisiche.

L’effetto di questa configurazione è quello di portare i dividendi detassati al 95% nella sfera delle persone fisiche.

Approfondisci bene consultando l’articolo di CT👉

02/07/2026

Perché la DAC8 è importante per commercialisti e contribuenti: rappresenta una svolta per il sistema fiscale europeo

La direttiva DAC8 rappresenta uno dei principali cambiamenti nella fiscalità internazionale delle cripto-attività.

Pur non modificando direttamente il regime tributario italiano, introduce un sistema strutturato di raccolta e scambio automatico delle informazioni che renderà molto più semplice il confronto tra dati detenuti dagli operatori, dichiarazioni fiscali e documentazione del contribuente.

La direttiva DAC8 non introduce nuove imposte sulle cripto-attività, ma realizza un cambiamento altrettanto rilevante: la costruzione di un sistema europeo uniforme di raccolta e scambio automatico delle informazioni.

L’effetto pratico sarà quello di aumentare la capacità delle Amministrazioni finanziarie di ricostruire le operazioni effettuate dai contribuenti e di confrontarle con quanto dichiarato.

Approfondisci bene consultando l’articolo di CT👉

02/07/2026
14/06/2026

Bonus edili 2025‑2027: chiarimenti AE su aliquote 36% e 50%, comunicazioni degli amministratori e correzioni nel modello 730/2026.

06/05/2026

Spese sanitarie: il prospetto del Sistema TS può sostituire scontrini e fatture, ma solo a precise condizioni

Le istruzioni ai modelli dichiarativi 2026 e i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate confermano un’importante semplificazione in materia di detrazione delle spese sanitarie: in determinati casi, il contribuente può utilizzare il prospetto delle spese presente nel Sistema Tessera Sanitaria in luogo della tradizionale conservazione di scontrini, fatture e ricevute.

La novità, tuttavia, non equivale ad una generalizzata eliminazione degli obblighi documentali, poiché il regime semplificato opera solo a precise condizioni e con limiti ben definiti.

Il prospetto del Sistema TS può sostituire i documenti di spesa

Le istruzioni del modello 730/2026 e del modello Redditi PF 2026 chiariscono che, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie, il contribuente può utilizzare il prospetto dettagliato scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria quale documento riepilogativo alternativo ai singoli scontrini, ricevute e fatture.

La possibilità riguarda non solo la dichiarazione precompilata, ma anche le dichiarazioni predisposte ordinariamente da CAF o professionisti abilitati, purché venga attestata la corrispondenza tra il prospetto utilizzato e quello effettivamente presente nel Sistema TS.

In tali casi, il contribuente deve normalmente rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui conferma che il prospetto consegnato corrisponde ai dati scaricati dal Sistema Tessera Sanitaria.

Quando occorre conservare ancora fatture e scontrini

La semplificazione non elimina integralmente gli obblighi di conservazione documentale.

Se il contribuente modifica i dati delle spese sanitarie presenti nella precompilata, integra oneri non trasmessi al Sistema TS oppure interviene manualmente sugli importi, diventa necessario conservare la documentazione relativa alle variazioni effettuate.

In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate potrà infatti richiedere:

* fatture;
* ricevute;
* scontrini parlanti;
* quietanze;
* documentazione attestante il pagamento.

Di conseguenza, il messaggio corretto non è che “gli scontrini non servono più”, ma che il prospetto TS può assumere valore documentale sostitutivo solo in presenza di dati coerenti e non modificati.

Resta centrale il tema della tracciabilità

Permangono inoltre le regole introdotte dal 2020 sulla tracciabilità dei pagamenti.

Per beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, le spese sanitarie devono generalmente essere sostenute mediante strumenti tracciabili, quali:

* carte di debito o credito;
* bonifici;
* assegni;
* altri mezzi di pagamento elettronici.

Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità:

* le spese per medicinali;
* le spese per dispositivi medici;
* le prestazioni rese da strutture pubbliche;
* le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali ipotesi la detrazione continua a spettare anche in presenza di pagamento in contanti.

Una semplificazione che richiede comunque prudenza

L’orientamento confermato dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un passo importante verso la semplificazione degli adempimenti fiscali collegati alle spese mediche e alla gestione della dichiarazione precompilata.

Resta però fondamentale evitare interpretazioni eccessivamente semplificatorie: il prospetto del Sistema Tessera Sanitaria non costituisce una sanatoria generalizzata dell’assenza di documentazione, ma uno strumento alternativo di prova utilizzabile entro confini ben precisi.

In ottica prudenziale, soprattutto nei casi di importi rilevanti o di spese non integralmente recepite nel Sistema TS, continua pertanto ad essere consigliabile la conservazione della documentazione sanitaria principale fino alla scadenza dei termini ordinari di controllo fiscale.

Indirizzo

Via Roosevelt 6
Settimo Torinese
10036

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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