Studio Tributario D'Arcangelo & Sinico

Chiama Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

Studio Tributario D'Arcangelo & Sinico consulenza fiscale, amministrativa e societaria. Contenzioso tributario
Sovraindebitamento e crisi di

Lo Studio Tributario D’Arcangelo & Sinico si occupa principalmente di materie tributarie, contabilità, consulenza amministrativa e contenzioso tributario. Lo studio è in grado di fornire un servizio di consulenza completo ai propri clienti, mediante il supporto di professionisti esterni abilitati per le pratiche di lavoro, legali, notarili, catastali e di finanziamento alle imprese.

21/10/2026

Lettere di compliance: il Fisco incrocia POS, fatture e dichiarazioni. Cosa verificare prima di regolarizzare

I dati delle operazioni certificate vengono confrontati anche con quanto dichiarato ai fini del reddito d’impresa. Una differenza richiede una spiegazione documentata, ma non dimostra automaticamente un’omissione fiscale.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate seguono sempre più da vicino il percorso delle operazioni: dal pagamento alla certificazione fiscale, fino alla loro rilevazione in contabilità e in dichiarazione.

Per le imprese, questo significa che emettere correttamente una fattura o trasmettere un corrispettivo rappresenta soltanto uno dei passaggi da presidiare. Occorre anche verificare che l’operazione abbia ricevuto il corretto trattamento nella determinazione del reddito.

Due confronti da distinguere

Il primo confronto riguarda i pagamenti elettronici rispetto alle operazioni documentate da fatture e corrispettivi. L’obiettivo è individuare incassi che potrebbero non trovare riscontro nella certificazione fiscale.

Il secondo riguarda le operazioni già certificate rispetto ai dati dichiarati ai fini del reddito d’impresa.

Su questo secondo versante interviene il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 271072 del 5 ottobre 2026: il controllo interessa le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici del periodo d’imposta 2023, confrontati con i dati dei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024.

Si tratta di verifiche diverse: un’operazione potrebbe essere stata regolarmente documentata e gestita ai fini IVA, ma essere stata esclusa per errore dalla determinazione del reddito.

Uno scostamento non equivale automaticamente a evasione

Le differenze devono essere ricostruite considerando le caratteristiche dell’attività e il regime fiscale applicato.

Tra gli elementi da esaminare rientrano gli incassi relativi a fatture di periodi precedenti, gli acconti, i resi, gli storni, le note di credito e le differenze temporali tra pagamento, emissione del documento e registrazione contabile.

Occorre inoltre evitare duplicazioni nel conteggio delle operazioni documentate sia da documento commerciale sia da fattura.

Queste circostanze possono spiegare una discrepanza, ma devono essere dimostrate attraverso documenti e riconciliazioni puntuali.

Attenzione: incassi, ricavi e reddito sono grandezze diverse

Il totale dei pagamenti ricevuti non coincide necessariamente con i ricavi fiscalmente rilevanti nello stesso anno. A loro volta, i ricavi non coincidono con il reddito imponibile, che dipende dalle regole del regime applicato.

Per le imprese in contabilità ordinaria assume rilievo il principio di competenza; nei regimi fondati sulla cassa occorre verificare gli incassi e le specifiche regole applicabili.

Anche l’IVA richiede attenzione. Un pagamento di 122 euro, relativo a un’operazione soggetta all’aliquota del 22%, comprende 100 euro di imponibile e 22 euro d’imposta: confrontarlo direttamente con un ricavo di 100 euro genererebbe una differenza apparente.

Analogamente, l’accredito bancario può essere inferiore alla transazione POS per effetto delle commissioni trattenute dall’operatore. Il pagamento del cliente, la commissione e l’accredito devono quindi essere distinti.

Cosa fare quando arriva la comunicazione

La lettera di compliance segnala una possibile anomalia e consente di fornire chiarimenti o correggere gli errori effettivamente commessi. Non è, di per sé, un avviso di accertamento.

Il primo passo consiste nell’acquisire la comunicazione completa e i relativi dettagli, verificando periodo d’imposta, documenti e importi interessati.

Successivamente occorre predisporre un prospetto che colleghi pagamenti, fatture, corrispettivi, contabilità e dichiarazione, spiegando ogni differenza rilevante.

Per le comunicazioni disciplinate dal provvedimento del 5 ottobre, i chiarimenti devono essere trasmessi attraverso le modalità indicate nella lettera: la PEC utilizzata dall’Agenzia per l’invio non è abilitata a ricevere risposte.

Se l’errore è confermato, la correzione deve riguardare tutti gli effetti

La regolarizzazione dipende dalla violazione riscontrata.

Una fattura già emessa e correttamente trattata ai fini IVA, ma omessa nella determinazione del reddito, richiede interventi diversi rispetto a un’operazione mai certificata.

Devono quindi essere valutate le eventuali correzioni delle dichiarazioni, le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso, verificandone condizioni e misura. Per i soggetti interessati, vanno considerati anche gli eventuali effetti contributivi e sull’IRAP.

Il presidio più efficace è una verifica periodica

Per imprese e studi professionali è opportuno organizzare riconciliazioni periodiche tra pagamenti elettronici, documenti fiscali e contabilità, completandole con il raccordo ai dati dichiarati.

Una contabilità ordinata deve consentire di ricostruire ogni operazione e di spiegare le differenze. È questa capacità di documentazione che permette di rispondere con precisione alle segnalazioni e di intervenire tempestivamente sulle omissioni effettive.

20/10/2026
27/05/2026

🚨 “L'HO FATTO GRATIS”.
PER LA CASSAZIONE NON BASTA DIRLO PER EVITARE IL FISCO.
Importante principio fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 14338/2026.
E riguarda tutte le professioni ordinistiche:
⚖️ avvocati
⚖️ notai
⚖️ commercialisti
⚖️ tecnici
⚖️ professionisti in generale.
📌 Il principio centrale
L’attività professionale:
👉 si presume onerosa.
Tradotto in modo semplice:
⚠️ per il Fisco una prestazione professionale si presume normalmente a pagamento.
💣 E allora cosa significa?
Che:
👉 se un professionista sostiene di aver lavorato gratuitamente
non basta dirlo genericamente.
⚖️ Servono prove concrete
La Cassazione chiarisce che:
⚠️ il semplice rapporto di amicizia o parentela
non basta a dimostrare la gratuità.
Occorrono:
👉 elementi oggettivi
👉 documentazione
👉 riscontri concreti e verificabili.
🚨 E il punto è molto importante sul piano fiscale
Perché:
👉 se la prestazione è considerata onerosa
⚠️ scattano obblighi fiscali e di fatturazione.
📉 La Cassazione manda un messaggio chiarissimo
Non si possono usare formule generiche come:
👉 “era un favore”
👉 “lo conosco da anni”
👉 “è un parente”
👉 “non volevo farmi pagare”.
💣 E il caso del notaio è emblematico
La Corte sottolinea che:
👉 per attività altamente tecniche
👉 ad alta responsabilità professionale
⚠️ è ancora più difficile sostenere una totale gratuità senza prove documentali solide.
📢 Questa sentenza ricorda una cosa fondamentale:
👉 il rapporto professionale
ha rilevanza non solo civilistica
ma anche fiscale.
E quando manca:
⚠️ chiarezza documentale
si rischiano:
• contestazioni fiscali
• accertamenti
• recuperi tributari
• sanzioni.
⚖️ La Cassazione ribadisce un principio molto netto:
👉 la gratuità della prestazione professionale
non si presume.
Va dimostrata.
E nel dubbio:
⚠️ per il Fisco il lavoro del professionista resta un’attività economicamente rilevante.

Avvocato Matteo Maio
www.studiolegalemaio.online

Indirizzo

Via Rismondo, 3
Trieste
34133

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 17:00
Martedì 08:30 - 17:00
Mercoledì 08:30 - 17:00
Giovedì 08:30 - 17:00
Venerdì 08:30 - 17:00

Telefono

+39040775243

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Studio Tributario D'Arcangelo & Sinico pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Tributario D'Arcangelo & Sinico:

Condividi