Emanuele Mugnaini - Difesa Fiscale

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Emanuele Mugnaini - Difesa Fiscale Dato che non è (per il momento) famoso tanto da poter essere googleato vi tocca leggere la sua biografia qui. Sposato, ha due figli.

Difesa Fiscale commenta le principali novità fiscali con taglio tecnico e pratico, dalla parte della difesa del contribuente: accertamenti, cartelle, sanzioni, prove, notifiche e contenzioso tributario. Emanuele Mugnaini è Torinese di nascita ma di origini sparse tra nord e centro, per questo motivo sta bene ovunque ma è sabaudo nel cuore. Di professione è un Dottore Commercialista (non iniziate a fare gesti strani, non portano sfiga, perlomeno non tutti). Per sua fortuna è stato scelto da una santa donna, sua moglie, la quale, oltre a fare lo stesso mestiere (perché così ci si capisce), lo sostiene, incoraggia e sprona (ma ogni tanto anche lui a lei). Si laurea in economia alla facoltà di Torino, bene ma non con il massimo dei voti. Il giorno stesso della laurea viene contattato da una grossa società di revisione, garbatamente rifiuta. Da buon masochista (perché se non è difficile non ci piace) decide che la pagnotta se la vuole guadagnare da solo facendo la libera professione. Fa la maggior parte della pratica presso uno studio patinato dove incontra due grandi maestri, Stefano Motta e Maura Vercellio. Lì si appassiona al contenzioso tributario. Per vedere la professione anche “dal basso” termina la pratica in una piccola realtà. Abilitato, si iscrive all’albo dei Dottori Commercialisti di Torino, torna in un grosso studio (o che forse voleva solo esserlo) ma si rende subito conto che avrebbe fatto lo schiavo a basta. Saluta dopo soli 20 giorni (o giù di lì) e si ritrova a piedi. Arriva in un altro studio, dove lo pagano una miseria, fa il ragazzo di bottega, ma può finalmente avere dei clienti propri. Nel cuore ha sempre il contenzioso, la lite con il fisco, forse anche per inclinazione caratteriale…

Se ne occupa ogni giorno, intensamente. Se c’è da combattere lo fa con forza ma non è Mago Merlino. Fermamente convinto che il miglior contenzioso è quello che non fai, crede nella prevenzione, attraverso una corretta cultura imprenditoriale. Questa pagina nasce per diffonderla. Ps: ama il lavoro di squadra, preferibilmente quando a dirigerla, è lui

26/10/2026

RESIDENZA FISCALE ALL’ESTERO: NON BASTA IL CONIUGE IN ITALIA

Il coniuge vive in Italia: basta questo per contestare la residenza fiscale all’estero? Nel caso esaminato dalla CGT di primo grado di Pescara, no. La sentenza n. 745/2026 riguarda il rimborso delle ritenute sulla pensione del 2022 e l’applicazione della Convenzione Italia-Grecia.

Il contribuente aveva documentato il proprio trasferimento attraverso l’iscrizione all’AIRE, la permanenza in Grecia, la disponibilità di un’abitazione, un conto corrente sul quale riceveva la pensione e l’assolvimento degli obblighi fiscali nello Stato estero. Non una semplice dichiarazione di residenza, quindi, ma un insieme di elementi concreti.

La permanenza del coniuge in Italia era invece giustificata da documentate esigenze di assistenza familiare. I giudici hanno inoltre ritenuto insufficienti gli altri collegamenti valorizzati dall’Ufficio: una SIM italiana, consumi irrisori di gas, vecchie automobili prive di assicurazione e mutui risalenti nel tempo.

Il punto è proprio questo: accertare la residenza fiscale richiede di comprendere dove e come vive realmente una persona. Non di sommare qualsiasi traccia rimasta in Italia, ignorandone il significato concreto e le prove del trasferimento all’estero.

23/10/2026

FRODI IVA: NON SERVONO PIÙ FONDI, MA ACCERTAMENTI FATTI MEGLIO

Il Parlamento europeo chiede maggiori risorse e una migliore condivisione dei dati per contrastare le frodi IVA.

A mio avviso, prima di chiedere altri soldi occorre interrogarsi sulla qualità degli accertamenti. Servono analisi più ragionate delle operazioni, un esame attento della documentazione e una ricostruzione concreta delle responsabilità.

Il «non poteva non sapere» non può diventare una formula che sostituisce la prova, né una scorciatoia per recuperare dal cliente ignaro ciò che non si riesce a riscuotere dal vero evasore. Le irregolarità del fornitore non dimostrano, da sole, il coinvolgimento di chi ha acquistato beni o servizi.

Contrastare le frodi significa individuare i responsabili, non trasformare il cliente nel garante dell’evasione altrui soltanto perché è più facile riscuotere da lui.

21/10/2026

COSTI INFRAGRUPPO: IL FISCO CHIEDE PROVE, MA COMPRENDE LE OPERAZIONI?

Per dimostrare la deducibilità dei costi infragruppo non bastano contratti, fatture e criteri di riparto. La Cassazione richiede di documentare la prestazione effettivamente ricevuta, la sua riferibilità all’attività dell’impresa e l’utilità, effettiva o potenziale, per la società che sostiene il costo. Prima ancora di discutere il prezzo, occorre dimostrare questi presupposti.

Il problema diventa particolarmente delicato nelle operazioni di ricerca e sviluppo, nelle quali più società condividono costi, rischi e diritti di sfruttamento dei risultati. Comprendere il beneficio atteso richiede di entrare nella logica economica e tecnica dell’accordo, non di limitarsi alla lettura delle fatture.

Il rischio, a mio avviso, è che la difficoltà di comprendere un’operazione venga scambiata per insufficienza della prova. Il beneficio può essere anche potenziale e l’inerenza non coincide con un giudizio sulla convenienza economica: non si può quindi pretendere che ogni costo trovi giustificazione in un vantaggio immediato e facilmente misurabile.

Chiedere all’impresa di dimostrare ciò che ha ricevuto è legittimo, ma anche chi controlla deve comprenderne e valutarne la documentazione. Altrimenti, l’onere della prova rischia di diventare impossibile da soddisfare: non perché manchino gli elementi, ma perché la complessità dell’operazione non viene adeguatamente considerata.

A proposito di IMU, un mio commento sul Sole24Ore di oggi
19/10/2026

A proposito di IMU, un mio commento sul Sole24Ore di oggi

19/10/2026

SUPERBONUS E CREDITI FALSI: LA TRUFFA SI CONSUMA PRIMA DELLA COMPENSAZIONE

Il credito non è mai stato utilizzato in compensazione: basta questo per escludere che la truffa sia già consumata? Secondo le Sezioni Unite penali della Cassazione, no. È uno dei punti chiariti dalle sentenze nn. 35625 e 35626 del 2026.

Nel caso di cessione, la sola creazione del credito fittizio non è sufficiente. Il momento decisivo è il perfezionamento della prima cessione, attraverso la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma dell’Agenzia. Non occorre attendere il successivo utilizzo in compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione.

Le pronunce affrontano anche la qualificazione della condotta: la produzione artificiosa di fatture totalmente o parzialmente false per ottenere il superbonus viene ricondotta alla truffa, non alla semplice indebita percezione. La documentazione falsa, infatti, induce l’Amministrazione in errore sull’effettiva esistenza dei presupposti dell’agevolazione.

16/10/2026

SOCI LAVORATORI DI SRL: NIENTE CONTRIBUTI INPS SUGLI UTILI NON DISTRIBUITI

Una serie di recenti pronunce della Cassazione ha affermato che, nelle Srl non trasparenti, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non entrano nella base imponibile contributiva del socio lavoratore.

Secondo la Corte, ai fini del calcolo dei contributi INPS, occorre fare riferimento al reddito dichiarato dal socio ai fini Irpef. Il reddito prodotto dalla società e imputabile astrattamente al socio in proporzione alla quota di partecipazione resta, invece, un reddito soltanto teorico fino a quando non viene effettivamente distribuito.

La mancata distribuzione degli utili, inoltre, non può essere considerata automaticamente una condotta elusiva o fraudolenta: l’accantonamento a riserva può dipendere dalle più diverse e legittime ragioni imprenditoriali.

Attenzione, però, alle Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale: in quel caso il reddito della società viene imputato direttamente al socio e dichiarato ai fini Irpef, con conseguente assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

Nel video esamino il nuovo orientamento della Cassazione e le conseguenze per i soci lavoratori di Srl.

14/10/2026

EREDITÀ E FISCO: L'ACCERTAMENTO NON PUÒ ATTENDERE GLI EREDI

La rinuncia all'eredità e i termini di decadenza dell'accertamento tributario pongono un delicato problema di coordinamento.

Il Fisco può intraprendere azioni giudiziarie per chiarire la posizione dei chiamati all'eredità, ma tali iniziative non sospendono i termini entro i quali deve notificare l'accertamento.

La questione presenta risvolti importanti anche per il contribuente: secondo la Cassazione, chi ha rinunciato all'eredità può contestare la propria responsabilità tributaria anche in occasione dell'impugnazione di un successivo atto della riscossione, pur non avendo impugnato l'avviso di accertamento.

Resta comunque prudente contestare tempestivamente il primo atto ricevuto.

12/10/2026

Nei servizi infragruppo non è sufficiente dimostrare che la prestazione sia stata effettivamente resa e che il costo sia inerente all’attività d’impresa.

La Cassazione richiede anche di poter ricostruire il collegamento tra le attività concretamente svolte e l’importo addebitato alla società beneficiaria.

Contratti e fatture, quindi, possono non bastare. Diventa importante conservare documentazione idonea a spiegare contenuto delle prestazioni e criterio di determinazione del corrispettivo: report, corrispondenza, verbali, prospetti di allocazione e altre evidenze coerenti con il servizio reso.

Il punto non è vietare criteri percentuali o forfetari, ma evitare che restino formule contrattuali prive di un riscontro concreto.

Ne parlo nel video di oggi.

07/10/2026

CPB: È GIÀ INIZIATO IL CONTENZIOSO

Le prime sentenze sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale mostrano già interpretazioni molto diverse tra loro.

C’è chi ritiene ostativo anche l’avviso di accertamento, pur non espressamente menzionato dalla norma, valorizzandone la funzione di atto conclusivo del procedimento accertativo e la presenza di una pretesa tributaria ormai compiutamente definita.

C’è poi chi attribuisce un ruolo decisivo alla preventiva adesione al CPB per il perfezionamento del ravvedimento speciale, ritenendo che pagamento e opzione debbano necessariamente concorrere.

Di segno diverso, invece, la pronuncia che richiama il principio di tassatività degli atti ostativi, escludendo che un mero verbale di accesso e richiesta documenti possa essere equiparato a un processo verbale di constatazione, salvo che contenga già vere contestazioni e una pretesa tributaria definita.

Il risultato è evidente: una disciplina nata anche per dare certezza sta già producendo dubbi interpretativi e contenzioso.

Nel video commento le prime pronunce e provo a capire quali problemi rischiano di accompagnare il CPB e il ravvedimento speciale nei prossimi anni.

05/10/2026

Il rinnovo del concordato preventivo biennale 2026/2027 porta con sé un regime premiale: per chi aveva già aderito al CPB 2024/2025, i termini di decadenza per l’accertamento vengono anticipati di **due anni**.

Ma il quadro cambia se entra in gioco il **ravvedimento speciale**: per le annualità 2020-2023 effettivamente interessate, i termini di accertamento vengono prorogati fino al **31 dicembre 2029**.

E non finisce qui. Per i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026/2027, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al **31 dicembre 2027**, indipendentemente dall’adesione al ravvedimento speciale.

Il risultato è un sistema che si muove in due direzioni opposte: **da una parte accorcia i termini come premio, dall’altra li proroga nuovamente**.

Nel video provo a mettere ordine tra riduzioni, proroghe e sovrapposizioni.

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Indirizzo

Via Ottavio Revel 6
Turin
10121

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