20/07/2026
ESTEROVESTIZIONE
E' necessaria la genuinità dell'insediamento estero. secondo l'attuale normativa la residenza fiscale è radicata nel cosiddetto "place of effective management", così come delineato dall'articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.
In ambito europeo, tale concetto individua il luogo della direzione effettiva, ovvero il luogo in cui vengono concretamente assunte e attuate le decisioni gestorie e direttive, anche laddove sussista una sede legale formale estera.
Pertanto è fondamentale procedere a un check-up operativo preventivo. Per accertare l'effettiva sede decisionale e scongiurare l'accusa di costruzione meramente artificiosa priva di effettività economica, è necessario valutare con rigore i seguenti indici elaborati in sede europea:
- Disponibilità dei locali: È indispensabile dimostrare l'utilizzo di strutture fisiche reali ed escludere il ricorso a meri uffici virtuali.
- Residenza degli amministratori: Il luogo in cui risiedono i decisori apicali costituisce un indicatore primario.
- Sede delle assemblee: I consessi sociali e decisionali devono svolgersi fattualmente nel Paese estero.
- Autonomia finanziaria: La società estera deve operare con reale indipendenza sotto il profilo economico e finanziario.