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19/10/2026

FAE PREPARATORIA DELL'IMPRESA , EFFETTI DIVERSI TRA IVA, PEX E SOCIETA' NON OPERATIVE

L’ordinanza n. 18342/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che il diritto alla detrazione IVA può sorgere già per gli investimenti funzionali all’attività programmata. La fase pre-operativa assume però un rilievo diverso ai fini della commercialità della partecipata nella PEX e nella disciplina delle società non operative

L’attività d’impresa non inizia necessariamente con la prima fattura emessa o con il conseguimento dei primi ricavi. Prima dell’avvio operativo possono essere sostenuti investimenti, acquisiti beni e contratti, richieste autorizzazioni, reperite risorse finanziarie e predisposta la struttura necessaria allo svolgimento dell’attività programmata.

Questa fase preparatoria assume rilievo anche sul piano fiscale, ma non secondo criteri uniformi.

Ai fini IVA, le prime spese di investimento possono già essere riferibili a un’attività economica e fondare il diritto alla detrazione. Nell’ambito della participation exemption, invece, gli atti preparatori rilevano nella verifica della commercialità della partecipata soltanto se conducono, prima della cessione, all’effettivo esercizio dell’impresa. Per le società non operative, infine, la giurisprudenza più recente ha escluso l’utilizzabilità del test nel primo triennio di vita, mentre negli esercizi successivi le circostanze che ritardano l’avvio possono rilevare se oggettive e adeguatamente dimostrate.

Per l’IVA non occorre attendere le prime operazioni attive
Il principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18342 del 7 giugno 2026. La controversia riguardava una società irlandese che aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta in Italia per l’acquisizione di contratti relativi alla fornitura di aerei, motori e prestazioni accessorie. Al momento degli acquisti la società era stata costituita da poco, non aveva ancora effettuato operazioni attive e non disponeva di una struttura amministrativa pienamente funzionante. Tali circostanze erano state valorizzate per negare il rimborso.

La Suprema Corte ha però ribadito che, ai fini della detrazione dell’imposta sugli acquisti, deve essere accertata l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia necessario il concreto svolgimento dell’attività.

Il diritto può quindi spettare “anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio”, purché il bene o il servizio acquistato sia necessario all’organizzazione dell’impresa oppure funzionale all’iniziativa economica programmata.

L’assenza iniziale di personale, locali, utenze o ricavi non è dunque sufficiente, da sola, a escludere la soggettività passiva IVA.

Resta però necessario che l’attività programmata sia idonea a dare luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Nel caso esaminato, proprio questa verifica è stata rimessa dalla Cassazione al giudice del rinvio.

L’intenzione imprenditoriale deve risultare da elementi obiettivi
La rilevanza della fase preparatoria non comporta che ogni acquisto effettuato da una società appena costituita sia automaticamente detraibile.

L’intenzione di iniziare un’attività economica deve risultare da elementi obiettivi e non può esaurirsi in una mera dichiarazione del contribuente.

L’ordinanza n. 18342/2026 richiama, tra i parametri utili alla verifica, la natura dei beni acquistati, il periodo trascorso tra l’acquisto e il loro utilizzo, le iniziative adottate per eliminare eventuali ostacoli e le attività svolte per rendere concretamente possibile l’impiego degli investimenti, comprese le richieste di autorizzazioni o permessi.

Sul piano documentale possono quindi assumere rilievo, in funzione della concreta iniziativa, contratti e ordini, business plan, delibere societarie, studi tecnici, richieste amministrative, finanziamenti, lavori di adeguamento dei beni e corrispondenza commerciale.

Anche il mancato utilizzo dell’investimento non determina necessariamente la perdita del diritto alla detrazione. Occorre però che dipenda da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo e non dall’assenza di un’effettiva iniziativa economica.

Ai fini PEX conta l’avvio dell’attività commerciale della partecipata
La fase preparatoria assume una diversa rilevanza nell’ambito della participation exemption. In questo caso viene in considerazione il requisito dell’esercizio di impresa commerciale da parte della società partecipata previsto dall’art. 87 TUIR.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14530 del 16 maggio 2026, ha affrontato il caso di una partecipazione ceduta quando la società partecipata non aveva ancora completato la fase preparatoria della propria attività.

Gli atti preliminari possono comprendere studi, ottenimento di permessi e autorizzazioni, ricerche di mercato, formazione iniziale del personale e acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie a rendere operativa l’impresa.

Tali attività, pur non essendo autonomamente sufficienti a integrare l’esercizio di un’impresa commerciale, possono assumere rilievo ai fini PEX quando siano effettivamente seguite dall’esercizio dell’attività.

In questo caso opera il cosiddetto effetto di “trascinamento all’indietro”, che consente di ricondurre alla commercialità anche la precedente fase preparatoria funzionale all’avvio dell’impresa.

La conclusione cambia se, al momento della cessione, l’attività commerciale non è ancora iniziata. La Suprema Corte ha chiarito che un successivo avvio si collocherebbe “fuori tempo massimo” rispetto al momento del realizzo e non potrebbe quindi produrre retroattivamente l’effetto richiesto dalla disciplina PEX.

La fase preparatoria riceve così una qualificazione diversa rispetto all’IVA: nel primo caso occorre che, alla data della cessione, la partecipata sia già passata dalla preparazione all’effettivo esercizio dell’impresa commerciale; ai fini IVA, invece, l’attività economica programmata può assumere rilievo già attraverso investimenti preparatori obiettivamente comprovati.

Per la Cassazione, il test non opera nel primo triennio
Anche la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994 deve confrontarsi con la fase iniziale dell’impresa.

Il primo periodo d’imposta è espressamente escluso dall’applicazione della disciplina. La Corte di Cassazione ha però ulteriormente precisato, con l’ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025, che il primo esercizio non può neppure essere utilizzato per costruire la media triennale richiesta dal test, perché “non va quindi compreso nei due precedenti”.

La conseguenza è che la presunzione legale di non operatività non può essere applicata nel primo triennio di vita della società, non essendo ancora disponibile un periodo di osservazione composto da tre esercizi utili.

La società costituita da poco non è, per questo solo fatto, sottratta a qualsiasi possibile accertamento sull’effettività dell’attività svolta; viene però meno, nel primo triennio, la possibilità di utilizzare automaticamente il meccanismo presuntivo previsto dall’art. 30.

Il ritardo nell’avvio può essere giustificato da circostanze oggettive
Una volta divenuto applicabile il test, il protrarsi della fase preparatoria può comunque assumere rilievo ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24314 del 3 novembre 2020, ha precisato che l’impossibilità di conseguire i risultati minimi previsti dalla disciplina deve essere intesa “non in termini assoluti, bensì elastici”.

Occorre individuare un fatto concreto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività con risultati coerenti con gli standard legali oppure ne ritardi l’avvio.

Può assumere rilievo, ad esempio, il ritardo nell’entrata in funzione di un impianto necessario all’attività produttiva quando derivi da circostanze non imputabili alla società.

Anche in questo ambito diventa quindi centrale la documentazione: non basta dimostrare l’esistenza di un progetto imprenditoriale, ma occorre ricostruire le ragioni oggettive che ne hanno impedito o ritardato l’attuazione.

La non operatività non può bloccare automaticamente il credito IVA
Il raccordo tra società non operative e IVA richiede oggi una particolare cautela. L’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 continua formalmente a prevedere limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza IVA, ma il relativo automatismo è stato ritenuto incompatibile con i principi unionali.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, ha infatti escluso che un soggetto passivo possa essere “privato del diritto alla detrazione [...] a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni” effettuate a valle.

Il semplice mancato raggiungimento delle soglie del test di operatività non può quindi determinare, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA quando il soggetto svolga effettivamente un’attività economica e non ricorrano situazioni fraudolente o abusive.

Anche sotto questo profilo gli elementi relativi alla fase preparatoria conservano rilievo, perché consentono di dimostrare la concretezza dell’iniziativa e la destinazione degli investimenti a un’attività economica effettiva.

Detrazione IVA ed entrata in funzione del bene non coincidono
La rilevanza fiscale degli investimenti preparatori non comporta, infine, che tutti gli effetti tributari collegati a un bene sorgano nello stesso momento.

Per i beni materiali strumentali, l’art. 102 TUIR collega la deduzione delle quote di ammortamento all’entrata in funzione del bene.

Può quindi accadere che un acquisto sia già sufficientemente collegato all’attività programmata per consentire la detrazione dell’IVA, mentre le relative quote di ammortamento non siano ancora deducibili perché il bene non è stato concretamente posto in funzione.

La fase preparatoria impone, pertanto, di distinguere tra intenzione imprenditoriale obiettivamente dimostrata, effettivo esercizio dell’attività ed entrata in funzione dei singoli investimenti: momenti che possono non coincidere e ai quali le diverse discipline fiscali attribuiscono conseguenze autonome.

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